Circolare numero 120 del 5-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori chiarimenti applicativi, integrando quanto già indicato nella circolare n. 38/1998, in merito ai Fondi speciali gestiti dall'INPS alla luce dell'articolo 59 della legge n. 449/1997. I temi trattati riguardano la computabilità di determinati aumenti di anzianità, l'arrotondamento dell'anzianità contributiva nel Fondo Dazieri, le aliquote di rendimento per lo stesso Fondo, le regole per l'esercizio della facoltà di pensionamento nel Fondo Esattoriali e il rinvio a successivi chiarimenti sulle aliquote di rendimento generali.
Fondi speciali di previdenza (Elettrici, Telefonici, Dazieri ed Esattoriali): ulteriori istruzioni sull'articolo 59 della legge n. 449/1997
Fondi speciali di previdenza Elettrici, Telefonici, Dazieri ed Esattoriali: ulteriori istruzioni sull'art. 59 della legge n. 449/1997
La circolare interviene a completamento della precedente circolare n. 38 del 18 febbraio 1998, fornendo ulteriori istruzioni applicative per i Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS in relazione all'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I chiarimenti riguardano in particolare la computabilità di aumenti di anzianità, il regime dell'arrotondamento contributivo nel Fondo Dazieri, le aliquote di rendimento di tale Fondo, la disciplina della facoltà di pensionamento nel Fondo Esattoriali e il rinvio ad ulteriori indicazioni sulle aliquote di rendimento generali.
Computabilità degli aumenti di periodi di servizio
La circolare richiama il principio generale secondo cui gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici, previsti dalle vigenti disposizioni per particolari attività professionali, non possono superare complessivamente cinque anni.
Per i Fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto viene tuttavia ribadita l'applicazione della disciplina speciale prevista dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. Tale disciplina consente, a determinate condizioni, la rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria dei lavoratori esposti all'amianto mediante il coefficiente 1,5, entro il limite dell'anzianità massima prevista per ciascun Fondo.
Su questo punto, la circolare precisa che, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, l'attività svolta da tali lavoratori non rientra tra le "particolari attività professionali" di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge n. 449/1997. Ne consegue che per essi continua a trovare applicazione la normativa speciale sull'amianto.
Fondo Dazieri: arrotondamento dell'anzianità contributiva
Per il Fondo Dazieri viene chiarito il regime dell'arrotondamento ad anno intero della frazione di anno superiore a sei mesi dell'anzianità contributiva utile sia per il diritto sia per la misura della prestazione.
Il Ministero ha ritenuto che la disciplina del Regio decreto n. 1863/1939, pur essendo stata abrogata, continui ad applicarsi agli iscritti che al 31 dicembre 1997 avevano già maturato il diritto alle prestazioni nel Fondo secondo la normativa previgente.
Resta invece fermo, per tutti gli altri iscritti, quanto già precisato nella circolare n. 38/1998: dal 1 gennaio 1998 le frazioni di anno non danno più luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto, né ai fini del diritto né ai fini della misura della prestazione.
Fondo Dazieri: aliquote di rendimento
La circolare richiama anche il regime delle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione degli iscritti al Fondo Dazieri, che, ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 649/1972, sono inseriti in un quadro speciale ad esaurimento.
Le aliquote applicabili sono quelle previste dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1966, n. 370:
- 32,50% per i primi cinque anni di servizio;
- 1,70% dal sesto al trentesimo anno;
- 1% per ogni anno successivo al trentesimo.
Sulla base di tali aliquote, con 40 anni di iscrizione al Fondo è raggiungibile il massimo della pensione pari all'85% della retribuzione pensionabile.
Fondo Esattoriali: esercizio della facoltà di pensionamento
Per il Fondo di Previdenza Esattoriali la circolare chiarisce l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 32, secondo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377, e dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587.
L'iscritto che cessi dal servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, e che sia in possesso del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, può esercitare tale facoltà purché non sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo.
La circolare precisa che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 449/1997, la pensione di vecchiaia del Fondo era conseguibile a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne; pertanto, l'iscritto cessato dal servizio con almeno 15 anni di contributi poteva chiedere il rimborso prima del compimento di 56 anni se uomo e di 51 anni se donna.
Con l'entrata in vigore della legge n. 449/1997, dal 1 gennaio 1998 la pensione di vecchiaia a carico del Fondo si consegue esclusivamente con i requisiti richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le età indicate sono:
- dal 1 gennaio 1998: 63 anni per gli uomini e 58 per le donne;
- dal 1 luglio 1998: 64 anni per gli uomini e 59 per le donne;
- dal 1 gennaio 2000 in poi: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
Di conseguenza, la facoltà va esercitata prima del compimento di:
- 59 anni per gli uomini e 54 per le donne dal 1 gennaio 1998;
- 60 anni per gli uomini e 55 per le donne dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999;
- 61 anni per gli uomini e 56 per le donne dal 1 gennaio 2000 in poi.
Aliquote di rendimento: rinvio a successivi chiarimenti
Infine, la circolare ricorda che l'articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997 ha abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1998, il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che disciplinava le aliquote di rendimento relative alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993.
Su questo punto il Ministero del Lavoro si è riservato di fornire successivi chiarimenti; pertanto restano ferme le riserve già indicate nei punti 3.1 e 4.1 della circolare n. 38 del 18 febbraio 1998.
Punti principali
Computabilità degli aumenti di periodi di servizio
Viene chiarito che gli aumenti di periodi di servizio previsti per particolari attività professionali, ai fini pensionistici, non possono superare complessivamente cinque anni. Per i Fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto continua però ad applicarsi la disciplina dell'articolo 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/1992, come modificata dalla legge n. 271/1993, che riconosce la rivalutazione per esposizione all'amianto con coefficiente 1,5 entro il limite massimo di anzianità previsto per ciascun Fondo. Secondo l'interpretazione ministeriale, tale attività non rientra tra le "particolari attività professionali" richiamate dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge n. 449/1997.
Fondo Dazieri: arrotondamento dell'anzianità contributiva
Per il Fondo Dazieri si precisa che la norma del Regio decreto n. 1863/1939 sull'arrotondamento ad anno intero della frazione di anno superiore a sei mesi continua ad applicarsi solo agli iscritti che al 31 dicembre 1997 avevano già maturato il diritto alle prestazioni secondo la disciplina previgente. Per tutti gli altri, dal 1 gennaio 1998 le frazioni di anno non danno più luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto, sia ai fini del diritto sia della misura della prestazione.
Fondo Dazieri: aliquote di rendimento
Gli iscritti al Fondo Dazieri, inseriti in un quadro speciale ad esaurimento ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 649/1972, continuano ad applicare le aliquote dell'articolo 1 della legge n. 370/1966: 32,50% per i primi cinque anni di servizio, 1,70% dal sesto al trentesimo anno e 1% per ogni anno successivo al trentesimo. In base a tali aliquote, con 40 anni di iscrizione al Fondo è raggiungibile il limite massimo dell'85% della retribuzione pensionabile.
Fondo Esattoriali: facoltà di pensionamento anticipato e termini
Per il Fondo Esattoriali si chiarisce la disciplina dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge n. 377/1958 e all'articolo 7 della legge n. 587/1971. L'iscritto che cessi dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette e sia in possesso del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia può esercitare tale facoltà solo se non è decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo. Poiché la pensione di vecchiaia a carico del Fondo, dal 1 gennaio 1998, segue i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, la circolare indica le età e i relativi termini entro cui la facoltà va esercitata.
Età pensionabile nel Fondo Esattoriali e decorrenze
Prima del 1 gennaio 1998 la pensione di vecchiaia del Fondo era conseguibile a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne; dal 1 gennaio 1998 è prevista a 63 anni per gli uomini e 58 per le donne, dal 1 luglio 1998 a 64 anni e 59 anni, e dal 1 gennaio 2000 in poi a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Di conseguenza, la facoltà deve essere esercitata prima del compimento di: 59 anni per gli uomini e 54 per le donne dal 1 gennaio 1998; 60 anni e 55 anni dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999; 61 anni e 56 anni dal 1 gennaio 2000 in avanti.
Aliquote di rendimento generali: chiarimenti rinviati
La circolare ricorda che l'articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997 ha abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1998, il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503/1992, che disciplinava le aliquote di rendimento per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1993. Su tale materia il Ministero si riserva ulteriori chiarimenti; restano quindi ferme le riserve già indicate nei punti 3.1 e 4.1 della circolare n. 38/1998.
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