Circolare numero 116 del 3-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il rilascio dei certificati di regolarità contributiva per gare di appalto di lavori pubblici, anche all’estero, e chiarisce quando può essere attestata la regolarità in presenza di una domanda di condono rateale. Fornisce inoltre indicazioni sugli appalti di servizi affidati dall’Istituto, con particolare attenzione al controllo dei versamenti contributivi prima dei pagamenti, e richiama la normativa sugli appalti di servizi di pulizia. In allegato è riportato anche un modello di attestazione di regolarità contributiva con le relative formule da usare nei casi di regolarità e di irregolarità.
Appalti pubblici, certificati di regolarità contributiva e appalti di servizi di pulizia
Appalti pubblici, certificati di regolarità contributiva e servizi di pulizia
La circolare interviene su tre ambiti connessi alla verifica della regolarità contributiva: rilascio dei certificati per gare di lavori pubblici, anche all’estero; effetti della regolarizzazione mediante condono rateale; controlli sugli appalti di servizi affidati dall’Istituto e sugli appalti di servizi di pulizia. L’obiettivo è uniformare le modalità di attestazione e rafforzare i controlli prima dei pagamenti o delle iscrizioni nei registri di settore.
Certificati di regolarità contributiva per gare all’estero
Le Sedi devono rilasciare il certificato di regolarità contributiva in versione bilingue quando l’azienda partecipa a gare di appalto di lavori pubblici in un Paese dell’Unione Europea. La circolare richiama il fatto che i certificati, se redatti solo in italiano, possono creare difficoltà operative alle imprese, poiché spesso è richiesta una traduzione asseverata.
Lo schema di lettera già previsto dalla circolare n. 281 del 10 dicembre 1993 viene quindi ristrutturato e predisposto in versione bilingue, in italiano e nella lingua ufficiale del Paese appaltante. Le Sedi devono inviare il certificato sia all’amministrazione appaltante estera sia all’azienda richiedente.
Regolarizzazione contributiva mediante condono rateale
La circolare chiarisce quando l’azienda che ha presentato domanda di condono con pagamento rateale può essere considerata in regola ai fini del rilascio dell’attestazione. Il principio affermato è che la regolarità può essere riconosciuta se:
- non esistono ulteriori inadempienze oltre a quella oggetto della domanda di condono;
- risultano pagate puntualmente le rate del condono già scadute.
Il fondamento normativo viene individuato nell’art. 1, comma 230, della legge 662/1996 e nell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 79/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 140/1997, che prevedono la sospensione dei provvedimenti di esecuzione in corso. In tale situazione eccezionale, l’ente creditore considera regolare l’adempimento del debito finché il pagamento delle rate avviene correttamente e puntualmente.
La circolare sottolinea che il rilascio della certificazione resta possibile non solo per la partecipazione alle gare, ma anche per lo sblocco del pagamento degli acconti o del saldo finale da parte della pubblica amministrazione appaltante. Nel testo del certificato deve però essere espressamente evidenziato che l’azienda è in corso di regolarizzazione mediante condono rateale.
Ulteriori effetti della regolarizzazione e tutela del credito INPS
Il riconoscimento della regolarità in presenza di condono rateale produce effetti anche su altri profili: rimborso delle denunce con saldo passivo per l’INPS maturate dopo la domanda di condono e sostituzione delle garanzie reali già acquisite a tutela dei debiti oggetto di condono, quali ipoteca e pignoramento presso terzi, con idonee fideiussioni.
La circolare precisa inoltre che, quando un’impresa richiede la certificazione ma l’INPS vanta crediti e non sussistono le condizioni di regolarità secondo i criteri indicati, la richiesta deve essere immediatamente trasmessa all’Ufficio legale della Sede per valutare eventuali azioni di pignoramento presso terzi.
Appalti di servizi affidati dall’Istituto
Per gli appalti di servizi effettuati dall’Istituto viene richiamata la necessità di applicare in modo rigoroso le disposizioni già impartite in materia. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo alle imprese appaltatrici, occorre sempre verificare la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le Sedi devono inoltre mantenere un controllo costante sui versamenti contributivi delle imprese appaltatrici, anche in relazione alle previsioni dei contratti collettivi di categoria. Se emergono difformità tra contributi versati e costi previsti dai contratti collettivi, devono essere adottate le necessarie iniziative di vigilanza.
Particolare attenzione è richiesta nel settore delle imprese di pulizia, dove l’incidenza del costo del lavoro sul costo complessivo del servizio impone di verificare la puntuale osservanza delle clausole dei bandi di gara relative al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Appalti dei servizi di pulizia
La circolare richiama la disciplina introdotta dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e dal decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 7 luglio 1997, n. 274, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 1997. Il regolamento definisce:
- le attività delle imprese di pulizia;
- i requisiti per l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo provinciale delle imprese artigiane;
- le fasce di classificazione delle imprese in base al volume d’affari.
L’art. 3, comma 5, prevede che le imprese che non riescano a dimostrare le percentuali minime tra costo complessivo del personale e costo totale, indicate al comma 3, lettera b), producano un attestato rilasciato dagli istituti competenti, comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale per dipendenti, titolari di imprese artigiane e soci delle cooperative.
Per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva richiesti ai sensi di tale disposizione, la circolare richiama le istruzioni delle circolari n. 194 del 4 settembre 1989 e n. 281 del 10 dicembre 1993, integrate dal messaggio n. 01863 del 24 marzo 1997 e dalle indicazioni contenute nella presente circolare. Restano confermate tutte le altre istruzioni già impartite con la circolare n. 96 del 23 marzo 1994.
Modello di attestazione allegato
La circolare contiene anche un modello di attestazione di regolarità contributiva per la partecipazione a gare di appalto di lavori pubblici. Il modello prevede una formulazione positiva quando la ditta è in regola con gli obblighi contributivi e assistenziali, con eventuale menzione della regolarizzazione agevolata in corso e dell’eventuale controversia giurisdizionale su specifici obblighi contributivi.
Sono poi indicate le ipotesi di irregolarità, tra cui:
- omesso versamento dei contributi per determinati periodi;
- domanda di pagamento dilazionato ancora in fase istruttoria;
- domanda di regolarizzazione ancora in fase istruttoria.
La dichiarazione viene rilasciata "allo stato degli atti", resta impregiudicata l’azione dell’Istituto per l’accertamento e il recupero di eventuali partite contributive ulteriormente dovute e non ha effetto liberatorio nei rapporti tra INPS e debitore per i crediti in corso di regolarizzazione fino alla loro integrale soluzione.
Punti principali
Certificati di regolarità contributiva per gare all’estero
Le Sedi devono rilasciare, su richiesta dell’azienda, il certificato di regolarità contributiva in versione bilingue quando la partecipazione riguarda gare di appalto di lavori pubblici in uno dei Paesi dell’Unione Europea. La versione bilingue, predisposta in italiano e nella lingua del Paese appaltante, serve a evitare ritardi e la necessità di traduzione asseverata del documento, assicurando la immediata comprensione da parte dell’amministrazione estera.
Regolarità contributiva in presenza di condono rateale
La circolare chiarisce che un’azienda che abbia presentato domanda di condono con pagamento rateale può essere considerata in regola, purché non vi siano ulteriori inadempienze oltre a quelle oggetto del condono e purché le rate già scadute siano state pagate puntualmente. La regolarità va riconosciuta sia per il rilascio dei certificati finalizzati alla partecipazione alle gare sia per lo sblocco dei pagamenti di acconti o del saldo finale da parte della pubblica amministrazione appaltante. Nel certificato deve essere indicato che la posizione contributiva è in corso di regolarizzazione mediante condono rateale.
Effetti della regolarizzazione rateale e tutela del credito
Il documento precisa che tale impostazione vale anche ai fini del rimborso delle denunce a saldo passivo maturate dopo la domanda di condono e nelle richieste di sostituzione delle garanzie reali già acquisite a tutela dei debiti oggetto di condono con idonee fideiussioni. Se invece l’INPS vanta crediti e non sussistono i presupposti di regolarità, la richiesta di certificazione deve essere comunicata immediatamente all’Ufficio legale di sede per eventuali azioni di pignoramento presso terzi.
Appalti di servizi affidati dall’Istituto
Per gli appalti di servizi effettuati dall’Istituto si richiama la necessità di applicare puntualmente le disposizioni vigenti e, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, di controllare sempre la documentazione che attesta il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Le Sedi devono monitorare costantemente i versamenti delle imprese appaltatrici e, se i contributi versati non risultano coerenti con i costi previsti dai contratti collettivi di categoria, devono attivare le necessarie iniziative di vigilanza, con particolare attenzione alle imprese di pulizia.
Appalti dei servizi di pulizia e requisiti normativi
La circolare richiama il decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, pubblicato in G.U. il 13 agosto 1997, n. 188, che definisce i requisiti per l’iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell’albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 82. In base all’art. 3, comma 5, del regolamento, le imprese che non possano dimostrare le percentuali minime tra costo del personale e costo totale devono produrre un attestato degli istituti competenti che comprovi il rispetto delle norme previdenziali e assistenziali per dipendenti, titolari di imprese artigiane e soci delle cooperative. Per tali certificazioni si applicano le istruzioni delle circolari n. 194/1989 e n. 281/1993, integrate dal messaggio n. 01863 del 24 marzo 1997 e dalla presente circolare.
Modello di attestazione allegato
È riportato un modello di attestazione di regolarità contributiva per la partecipazione a gare di appalto di lavori pubblici, con la formula positiva per le imprese in regola e con l’indicazione, ove presente, della regolarizzazione agevolata in corso e della controversia giurisdizionale. Il modello prevede anche le ipotesi negative, indicando irregolarità per omissioni contributive, domande di pagamento dilazionato in istruttoria o domande di regolarizzazione ancora istruttorie, precisando che la dichiarazione è rilasciata allo stato degli atti e non ha effetto liberatorio fino all’integrale soluzione del credito.
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