Circolare numero 121 del 5-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come devono essere determinati e versati i contributi previdenziali IVS dovuti dai soci di società a responsabilità limitata, distinguendo tra soci unici e ipotesi di pluralità di soci. Per i soci unici, l’imponibile contributivo è individuato nella quota di reddito d’impresa della S.r.l. attribuibile al socio in base alla partecipazione agli utili, prescindendo da accantonamenti a riserva o distribuzione effettiva degli utili. Sono inoltre indicate le modalità e le scadenze di versamento per il 1998, differenziate tra soggetti senza partita IVA e titolari di partita IVA. Per le S.r.l. con più soci, l’Istituto rinvia a successive comunicazioni in attesa delle determinazioni definitive del Ministero del Lavoro.
Assicurazione e contribuzione dei soci di S.r.l. nelle Gestioni Artigiani e Commercianti
Gestioni Artigiani e Commercianti: assicurazione dei soci di S.r.l.
La circolare chiarisce il regime contributivo e assicurativo applicabile ai soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, sciogliendo la riserva già anticipata con la circolare n. 163 del 21 luglio 1997. Il documento distingue in modo netto tra soci unici e ipotesi di pluralità di soci, fornendo istruzioni operative soprattutto per la determinazione dell’imponibile e per i versamenti dovuti nel 1998.
Determinazione dell’imponibile contributivo
Il Ministero del Lavoro, acquisito il parere del Ministero delle Finanze, ha individuato l’imponibile contributivo dei soci di S.r.l. nella quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società attribuibile al socio in ragione della partecipazione agli utili. La base imponibile va determinata prescindendo sia dagli eventuali accantonamenti a riserva sia dalla concreta distribuzione degli utili.
La circolare richiama inoltre il principio per cui, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui all’art. 87, lettere a) e b), del TUIR, comprese quindi le S.r.l., è considerato reddito d’impresa e viene determinato secondo le regole degli articoli da 52 a 77 del medesimo testo unico, salvo le successive disposizioni speciali.
Obbligo assicurativo del socio unico
Sul piano soggettivo, il Ministero del Lavoro ha riconosciuto senza incertezze l’obbligo di iscrizione per il socio unico di S.r.l. La motivazione richiamata è che, pur essendo la società un soggetto giuridicamente distinto, il socio unico è il titolare sostanziale dell’impresa ed il suo gestore in proprio, con conseguente esigenza di tutela previdenziale.
La disciplina delle S.r.l. con socio unico viene richiamata con riferimento al decreto legislativo n. 88/1993.
Versamenti per il 1998 dei soci unici senza partita IVA
Per gli artigiani soci unici di S.r.l. istituiti ai sensi della legge 20 maggio 1997, n. 133, e per i commercianti soci unici di S.r.l., resta fermo il minimale contributivo; sui redditi eccedenti il minimale devono essere corrisposti i contributi IVS secondo la quota di reddito attribuita al socio.
Per l’anno 1998, la circolare specifica che i soci unici di S.r.l. non titolari di partita IVA devono:
- versare il saldo 1997 tramite i bollettini GA 21 e GC 21 entro il 5 luglio 1998;
- versare il primo acconto 1998 entro il 20 luglio 1998;
- versare il secondo acconto 1998 entro il 20 ottobre 1998.
Il termine del 5 luglio 1998 viene ricondotto al differimento al 15 giugno 1998, disposto dal D.P.C.M. 24 marzo 1998, del termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi; da tale data decorrono i venti giorni previsti per il pagamento dei contributi a titolo di saldo dall’art. 46 del D.L. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995, nel testo modificato dalla legge n. 507/1995.
Versamenti per i soci titolari di partita IVA
I soggetti che siano titolari in proprio di partita IVA, pur essendo soci di S.r.l., devono versare i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale mediante i modelli FISCO/INPS/REGIONI (Mod. F24), seguendo i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per il 1998, tali soggetti devono effettuare:
- il versamento del saldo 1997 e del primo acconto 1998 entro il 15 giugno 1998;
- il versamento del secondo acconto 1998 entro il 30 novembre 1998.
S.r.l. con pluralità di soci
Per le società a responsabilità limitata commerciali costituite da più soci, la circolare non formula una disciplina conclusiva. L’Istituto si riserva di emanare ulteriori comunicazioni quando il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avrà definito in via definitiva i soggetti assicurabili, essendo ancora pendente la richiesta di parere al Consiglio di Stato.
Punti principali
Imponibile contributivo dei soci di S.r.l.
Il Ministero del Lavoro, acquisito il parere del Ministero delle Finanze, ha stabilito che per i soci di S.r.l. l’imponibile contributivo è costituito dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. La determinazione prescinde sia dagli eventuali accantonamenti a riserva sia dalla effettiva distribuzione degli utili.
Obbligo assicurativo per il socio unico
Per il socio unico di S.r.l. il Ministero del Lavoro ha confermato l’obbligo di iscrizione alle Gestioni Artigiani e Commercianti. La circolare richiama la necessità di tutela del socio, qualificato come imprenditore sostanziale e gestore in proprio dell’impresa, pur essendo la società un soggetto giuridicamente distinto.
Contributi dovuti dai soci unici senza partita IVA
Gli artigiani soci unici di S.r.l., ai sensi della legge n. 133/1997, e i commercianti soci unici di S.r.l. devono versare i contributi IVS sulla quota di reddito d’impresa eccedente il minimale, secondo le regole ordinarie delle Gestioni. Per il 1998, i soggetti non titolari di partita IVA devono versare il saldo 1997 con i bollettini GA 21 e GC 21 entro il 5 luglio 1998; il primo acconto 1998 entro il 20 luglio 1998 e il secondo acconto 1998 entro il 20 ottobre 1998.
Modalità di versamento per i soci titolari di partita IVA
I soci di S.r.l. titolari in proprio di partita IVA devono versare i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale tramite i modelli FISCO/INPS/REGIONI (F24), nei termini previsti per le imposte sui redditi. Per il 1998, il saldo 1997 e il primo acconto 1998 vanno versati entro il 15 giugno 1998, mentre il secondo acconto 1998 entro il 30 novembre 1998.
Pluralità di soci: rinvio a successive istruzioni
Per le S.r.l. commerciali composte da più soci, la circolare non fornisce una disciplina definitiva. L’Istituto rinvia a ulteriori comunicazioni, in attesa che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale definisca i soggetti assicurabili, avendo richiesto il parere del Consiglio di Stato.
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