Circolare numero 119 del 4-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone la proroga al 30 settembre 1998 del termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative al 1997, sia per i modelli cartacei sia per quelli su supporto magnetico. Per le Amministrazioni dello Stato resta fermo il termine del 31 dicembre 1998. La circolare ricorda inoltre che gli stessi termini valgono anche per la consegna delle copie ai lavoratori e per la presentazione delle denunce integrative relative a periodi di integrazione salariale di anni precedenti.
Proroga del termine per la denuncia annuale delle retribuzioni 1997 (modelli O1/M)
Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 1997: proroga del termine di presentazione
La circolare interviene esclusivamente sul termine di presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative all'anno 1997. L'Istituto dispone una proroga motivata dalle incertezze sorte in ordine ai dati da inserire nei modelli, precisando inoltre alcuni riflessi sui termini di consegna delle copie ai lavoratori e sulle denunce integrative.
Proroga del termine per i modelli O1/M
Il termine di presentazione dei modelli O1/M relativi all'anno 1997 è prorogato al 30 settembre 1998.
La proroga si applica:
- alle aziende che presentano denunce su modelli cartacei;
- alle aziende che utilizzano supporti magnetici.
Termine per le Amministrazioni dello Stato
Per le Amministrazioni dello Stato il termine resta invariato al 31 dicembre 1998, richiamando l'art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 1983, n. 638.
Consegna delle copie ai lavoratori
La circolare precisa che i termini fissati per la presentazione all'Istituto devono essere osservati anche per la consegna ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro, delle copie delle denunce.
Denunce integrative per periodi di integrazione salariale
Entro gli stessi termini devono essere presentate anche le denunce integrative relative a periodi di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti, mediante i modelli O1/M-INT e O3/M-INT.
Sintesi operativa
In pratica, per le denunce 1997:
- il termine ordinario è prorogato al 30 settembre 1998;
- per le Amministrazioni dello Stato rimane il 31 dicembre 1998;
- i medesimi termini valgono per la consegna delle copie ai lavoratori;
- entro tali scadenze vanno trasmesse anche le integrazioni relative a periodi precedenti.
Punti principali
Proroga del termine per i modelli O1/M 1997
A causa delle incertezze emerse sui dati da indicare nelle denunce annuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il termine di presentazione dei modelli O1/M relativi all'anno 1997 è prorogato al 30 settembre 1998. La proroga vale sia per le aziende che presentano modelli cartacei sia per quelle che utilizzano supporti magnetici.
Termine per le Amministrazioni dello Stato
Per le Amministrazioni dello Stato il termine non viene modificato e resta fissato al 31 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 1983, n. 638.
Consegna delle copie ai lavoratori
La circolare precisa che i termini stabiliti per la presentazione all'Istituto dei modelli O1/M devono essere rispettati anche per la consegna ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro, delle copie delle denunce.
Denunce integrative per periodi precedenti
Entro i medesimi termini devono essere presentate anche le denunce integrative relative a periodi di integrazione salariale di anni precedenti, mediante i modelli O1/M-INT e O3/M-INT.
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