Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 115 del 3-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e Unione Coltivatori Italiani (UCI) per la riscossione del contributo associativo di assistenza sindacale e dei contributi collegati, secondo la normativa richiamata. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione dei dati e delle deleghe, le regole per revoche e nuove adesioni, i criteri di imputazione dei versamenti, gli acconti e i conguagli, oltre alle spese del servizio e alle responsabilità delle parti. È inoltre previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 1998 per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di adesione, con utilizzo delle deleghe individuali.

Convenzione INPS-UCI per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e assistenza sanitaria integrativa

Convenzione INPS-UCI per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti

La circolare dà conto della convenzione stipulata tra INPS e Unione Coltivatori Italiani (UCI) per la riscossione del contributo associativo di assistenza sindacale dovuto dai coltivatori diretti aderenti, con richiamo alle norme di riferimento e alla precedente circolare n. 85 del 20 aprile 1998. La disciplina si inserisce nel quadro della legge n. 334 del 1968 e dell'art. 19 della legge n. 724 del 1994, tenendo conto anche della normativa sulla protezione dei dati personali.

Ambito della convenzione e quadro normativo

L'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, consente, previa autorizzazione ministeriale, la riscossione per conto delle associazioni sindacali dei contributi ad esse dovuti dagli iscritti tramite apposita convenzione. Per effetto dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'INPS è subentrato allo SCAU anche nella gestione di tali convenzioni. La circolare richiama inoltre la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela dei dati personali, evidenziando l'esigenza di una nuova regolamentazione dei rapporti con le associazioni sindacali.

Modalità di riscossione del contributo associativo

L'UCI affida all'INPS la riscossione del contributo associativo di assistenza sindacale a carico dei coltivatori diretti aderenti. La riscossione avviene unitamente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nei bollettini deve essere indicata in modo espresso la diversa natura del contributo associativo con la dicitura "contributo associativo di assistenza sindacale". L'INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva di tale contributo.

Trasmissione dei dati, supporti magnetici e deleghe

Per consentire l'inserimento delle quote associative nei bollettini, l'UCI deve inviare alla sede centrale INPS - Direzione centrale per la tecnologia informatica - supporti magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per cui si chiede la riscossione e i nominativi di chi abbia revocato l'adesione o non intenda più pagare la quota. I supporti devono riportare l'identificazione della SAP competente, il comune sede dell'impresa, cognome e nome del titolare, data di nascita, codice INPS d'impresa salvo nuove iscrizioni, indirizzo e CAP, codice fiscale, partita IVA e ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo.

Contestualmente, l'UCI deve trasmettere alle SAP competenti una delega individuale alla riscossione sottoscritta dal socio, secondo un testo concordato con l'INPS, che contenga in ogni caso il consenso informato dell'interessato al trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della delega è controfirmata e timbrata dalla struttura competente dell'UCI. Se la verifica finale evidenzia che il soggetto non è presente negli archivi dell'Istituto, non si procede all'emissione del bollettino e quindi alla riscossione della quota. Per riproporre il nominativo nell'anno successivo, l'UCI deve reinserirlo nei supporti magnetici.

Revoche, conflitto tra deleghe e decorrenza degli effetti

Le revoche delle deleghe sono comunicate alle SAP con le stesse modalità previste per l'invio dei dati. Se arrivano due deleghe per diverse organizzazioni sindacali, produce effetti la prima pervenuta all'INPS, salvo che la seconda contenga revoca espressa della precedente. La revoca ha effetto per l'INPS dall'anno successivo se inviata alla SAP dopo il 30 marzo, così da consentire l'armonizzazione delle procedure. Se l'INPS riceve una comunicazione diretta dell'associato circa la volontà di recedere, la SAP prende nota della revoca, la comunica all'associazione e procede alla cancellazione nel rispetto delle stesse date.

Determinazione annuale del contributo e imputazione dei versamenti

L'UCI determina annualmente l'ammontare del contributo associativo e lo notifica all'INPS con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre di ogni anno. La misura decorre dal 1 gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell'anno.

Se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori richiesti, quanto versato viene imputato prima a copertura dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge; l'eventuale eccedenza è attribuita al contributo associativo sindacale.

Acconti, rendicontazione e conguagli

L'INPS sede centrale corrisponde all'UCI, entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, un acconto calcolato applicando all'importo complessivo delle quote poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni effettive e il totale posto in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti periodici sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA.

All'UCI viene anche inviato un prospetto riepilogativo dell'anno precedente con la situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive non ancora completamente acquisite, l'importo annuo delle somme imposte, le quote riscosse per provincia e l'elenco degli associati che hanno versato. I rapporti finanziari sono definiti per ciascuna emissione quando risultano elaborati i certificati di accreditamento riscossi. Contestualmente, l'INPS trasmette un rendiconto con i riferimenti delle emissioni per le quali sono stati trasmessi i supporti magnetici, l'ammontare del rimborso spese e dell'IVA, gli acconti già corrisposti e l'eventuale conguaglio.

Disposizioni transitorie per il 1998

Per l'emissione dei bollettini relativi ai contributi obbligatori dovuti per l'esercizio 1998, la riscossione delle quote associative è supportata dalla delega individuale. Le deleghe relative alle precedenti modalità devono essere consegnate mensilmente alle SAP competenti fino al 31 ottobre 1998. Fino a tale data l'INPS corrisponde un acconto pari all'80% del riscosso nel corrispondente periodo dell'anno precedente, entro il mese previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria.

Dopo il 31 ottobre 1998, l'INPS confronta le somme riscosse con l'importo determinato dalle deleghe effettivamente presentate e pagate; l'eventuale differenza è portata a conguaglio nelle successive rimesse di competenza delle singole associazioni. Le somme eventualmente riscosse senza valida delega individuale sono restituite dall'INPS ai singoli soggetti, con costi a carico delle associazioni di riferimento.

Spese, oneri e responsabilità

Le spese del servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'INPS sulla base dei costi effettivi rilevati dagli uffici competenti. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano ad accettare tali decisioni. Restano a carico delle organizzazioni sindacali, oltre alle spese, anche ogni altro onere, compresi quelli di natura fiscale, connessi alla convenzione.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei contribuenti per i rapporti intercorrenti direttamente tra l'UCI e i soggetti passivi del rapporto contributivo, nonché verso terzi per l'applicazione della convenzione. L'UCI deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, spese e onorari che l'INPS dovesse sostenere per eventuali controversie giudiziarie concernenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della convenzione.

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 1998 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti con lettera raccomandata inviata entro il termine previsto. Il rinnovo è subordinato all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati oggetto della convenzione.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

La convenzione riguarda la riscossione, da parte dell'INPS, del contributo associativo di assistenza sindacale dovuto ai coltivatori diretti aderenti all'UCI, nonché dei contributi connessi indicati nell'oggetto della circolare. Il riferimento normativo è la legge 12 marzo 1968, n. 334, integrata dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La circolare precisa che all'associazione si applicano le istruzioni già impartite con la circolare n. 85 del 20 aprile 1998 per la riscossione del contributo associativo dovuto dai coltivatori diretti.

Periodo transitorio fino al 31 ottobre 1998

Poiché l'UCI era firmataria dell'analoga convenzione con l'ex SCAU, è consentita in via transitoria la presentazione delle deleghe degli associati fino al 31 ottobre 1998, al fine di agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di adesione. Dal 1998 la riscossione delle quote associative è supportata dalla delega individuale.

Trasmissione dei dati e delle deleghe

L'UCI deve inviare alla sede centrale INPS - Direzione centrale per la tecnologia informatica - supporti magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. I supporti devono contenere, tra l'altro, SAP competente, comune sede dell'impresa, cognome e nome del titolare, data di nascita, codice INPS d'impresa salvo nuove iscrizioni, indirizzo e CAP, codice fiscale e partita IVA, oltre a ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo. Contestualmente all'invio dei supporti magnetici, l'UCI deve far pervenire alle SAP competenti una delega individuale sottoscritta dal socio, con consenso informato al trattamento dei dati personali.

Regole su revoche, duplicazioni e verifiche

Le revoche delle deleghe devono essere comunicate alle SAP secondo le medesime modalità previste per l'invio dei dati. Se pervengono due deleghe in favore di diverse organizzazioni sindacali, è efficace la prima ricevuta dall'INPS, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente. La revoca produce effetti per l'INPS dall'anno successivo se inviata alla SAP dopo il 30 marzo, per consentire l'armonizzazione delle procedure. Se l'INPS riceve una comunicazione diretta dell'associato di recesso, la SAP ne prende nota e la comunica all'associazione, procedendo alla cancellazione nei termini previsti. Per i soggetti non presenti negli archivi dell'Istituto al momento della verifica finale non si procede all'emissione dei bollettini né alla riscossione della quota.

Determinazione del contributo e decorrenza

L'ammontare del contributo associativo è stabilito annualmente dall'UCI e notificato all'INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre di ciascun anno. La misura ha effetto dal 1 gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell'anno.

Imputazione dei pagamenti insuffi cienti

Se il contribuente non versa interamente l'importo dei contributi obbligatori richiesti, quanto versato viene imputato anzitutto a copertura dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge; l'eventuale eccedenza è considerata versata per il contributo associativo sindacale.

Acconti, rendiconti e conguagli

L'INPS sede centrale corrisponde all'UCI, entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, un acconto calcolato con una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti periodici sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA. Inoltre, viene trasmesso all'UCI un prospetto riepilogativo dell'anno precedente con la situazione finanziaria, l'importo annuo delle somme imposte, le quote riscosse per provincia e l'elenco degli associati che hanno versato. I rapporti finanziari vengono definiti per ogni emissione quando sono elaborati i certificati di accreditamento riscossi; contestualmente l'INPS trasmette il rendiconto con i riferimenti delle emissioni, il rimborso spese, l'IVA, gli acconti corrisposti e l'eventuale conguaglio.

Riscossione fino al 31 ottobre 1998

Per l'esercizio 1998, le deleghe relative al nuovo sistema devono essere consegnate mensilmente alle SAP competenti fino al 31 ottobre 1998. Fino a tale data l'INPS corrisponde un acconto sulle somme versate con le precedenti modalità pari all'80% del riscosso nel corrispondente periodo dell'anno precedente, entro il mese previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria. Dopo il 31 ottobre, l'Istituto confronta le somme riscosse con l'importo determinato dalle deleghe effettivamente presentate e pagate, portando la differenza a conguaglio sulle successive rimesse. Le somme eventualmente riscosse senza valida delega individuale sono restituite dall'INPS ai soggetti interessati, con costi a carico delle associazioni di riferimento.

Spese del servizio e responsabilità

Le spese del servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'INPS sulla base dei costi effettivi. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano ad accettare tali determinazioni e a farsi carico anche di ogni altro onere, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione. L'INPS è esonerato da responsabilità verso i contribuenti e verso terzi per l'applicazione della convenzione; l'UCI deve rimborsare spese e onorari che l'INPS dovesse sostenere per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 1998 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta con lettera raccomandata inviata entro il termine previsto. Il rinnovo richiede comunque l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati oggetto della convenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.