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Sentenza

Sentenza n. 384/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale notificato in data 20/03/2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- e di tutti gli atti del procedimento ad esso presupposti, connessi, collegati e susseguenti;

Giustizia amministrativa202500400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato in seguito a nulla osta al lavoro, non era riuscito a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato, per cause non imputabili alla propria condotta e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di sfruttamento lavorativo e immigrazione clandestina. Aveva poi trovato un diverso impiego e presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura ha respinto l’istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto la non imputabilità dell’omessa stipula, la sua condotta complessiva, il nuovo rapporto di lavoro e la possibilità di regolarizzazione, anche mediante un permesso per attesa occupazione. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo l’assunto secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta costituisca automaticamente causa ostativa al rilascio del titolo di soggiorno. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità dell’insuccesso del rapporto originario, le circostanze sopravvenute e l’eventuale nuovo percorso lavorativo. Nel caso concreto, la denuncia-querela costituiva elemento idoneo a escludere l’imputabilità al lavoratore della mancata stipula, mentre la documentata instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dimostrava un effettivo percorso di inserimento e regolarizzazione, non una mera richiesta esplorativa di attesa occupazione. La Questura, limitandosi a un automatismo fondato sull’assenza del datore originario, aveva omesso tale valutazione, incorrendo in violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il riesame dovrà essere effettuato alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il lavoro subordinato stagionale e costituisce la base normativa del nulla osta in forza del quale il ricorrente ha fatto ingresso regolare in Italia.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Impone all’Amministrazione una valutazione concreta, individualizzata e non automatica della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze del caso, la proporzionalità del diniego e l’eventuale percorso lavorativo sopravvenuto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancata stipulazione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno quando l’omissione non sia imputabile al lavoratore straniero.
  • Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze che hanno impedito il rapporto originario e la proporzionalità del diniego.
  • La documentata instaurazione, nelle more, di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore costituisce elemento rilevante di effettivo inserimento e regolarizzazione lavorativa, che l’Amministrazione non può omettere di esaminare limitandosi alla mancata assunzione da parte del datore originariamente indicato.
  • Quando il mancato perfezionamento del rapporto originario dipenda da circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore e questi dimostri la propria buona fede e una concreta nuova occasione lavorativa, il diniego del titolo di soggiorno deve essere motivato alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; un automatismo fondato sulla sola assenza del rapporto originario integra violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PA

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