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direttiva

Direttiva 2002/62

Direttiva 2002/62/CE della Commissione, del 9 luglio 2002, che adegua al progresso tecnico per la nona volta l'allegato I alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/62/CE modifica la direttiva 76/769/CEE per adeguare al progresso tecnico le restrizioni relative ai composti organostannici nei sistemi antivegetativi. Il provvedimento si inserisce nel contesto degli sviluppi internazionali IMO e mira a recepire nel diritto UE il divieto di applicare o riapplicare tali composti come biocidi sulle navi dal 1° gennaio 2003. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 ottobre 2002, con applicazione dal 1° gennaio 2003.

Adeguamento tecnico delle restrizioni UE sull'immissione sul mercato e l'uso di composti organostannici nei sistemi antivegetativi, con recepimento delle nuove limitazioni a partire dal 1° gennaio 2003.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'adeguamento delle rispettive norme interne alla direttiva 76/769/CEE sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Il contenuto sostanziale riguarda in particolare i composti organostannici impiegati nei prodotti antivegetativi per le carene delle navi; il considerando richiama espressamente le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 25 metri e quelle usate prevalentemente nelle vie di navigazione interna, nonché l'estensione delle restrizioni alle imbarcazioni da diporto. Restano impregiudicate le norme UE sulla tutela dei lavoratori e quelle sui materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti.

Adeguamento tecnico delle restrizioni sui composti organostannici

La direttiva 2002/62/CE della Commissione interviene come nona modifica tecnica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, che armonizza a livello UE le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Il provvedimento è motivato dagli sviluppi scientifici e internazionali, in particolare dall'accordo IMO del 2001 e dall'obiettivo di vietare, dal 1° gennaio 2003, i composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi delle navi.

Finalità e contesto normativo

La Commissione sottolinea che alcuni sistemi antivegetativi presentano un rischio sostanziale per l'ambiente acquatico. La direttiva risponde anche all'esigenza di evitare divergenze nazionali che inciderebbero sul funzionamento del mercato interno dei composti organostannici, giustificando così un aggiornamento coordinato della disciplina UE.

Contenuto sostanziale della modifica

L'articolo 1 dispone che l'allegato I della direttiva 76/769/CEE sia adeguato al progresso tecnico secondo il testo allegato alla direttiva 2002/62/CE. In concreto, il punto 21 dell'allegato I viene sostituito, con l'effetto di aggiornare il regime di restrizione relativo ai composti organostannici nei prodotti antivegetativi.

Ambito materiale e richiami a discipline collegate

Il considerando 1 richiama il divieto già previsto per le navi di lunghezza inferiore a 25 metri e per quelle utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna, e segnala che la revisione riguarda le prescrizioni sui composti organostannici impiegati nei prodotti antivegetativi. La direttiva richiama inoltre le imbarcazioni da diporto, per le quali si applicano le medesime restrizioni previste per le altre imbarcazioni.

Restano espressamente salve:

  • le norme UE sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE e le direttive specifiche basate su di essa, tra cui la direttiva 90/394/CEE, come modificata dalla direttiva 1999/38/CE, e la direttiva 98/24/CE;
  • le norme sui materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, di cui alla direttiva 90/128/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/17/CE.

Obblighi degli Stati membri e termini di recepimento

L'articolo 2 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2002 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
  • applicare tali misure dal 1° gennaio 2003.

Si tratta dunque di una direttiva che vincola gli Stati al risultato di adeguare la normativa interna alle nuove restrizioni, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.

Tecnica di recepimento

La direttiva richiede che gli atti nazionali contengano un riferimento espresso alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La formulazione concreta del rinvio è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 individua come destinatari esclusivamente gli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, secondo il testo riportato nell'allegato della direttiva 2002/62/CE. Il punto 21 dell'allegato I viene sostituito, con l'effetto di aggiornare le restrizioni sui composti organostannici.

Obbligo di recepimento e data di applicazione

Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2002 i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva e devono informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali si applicano dal 1° gennaio 2003.

Riferimento alla direttiva negli atti nazionali

L'articolo 2 prevede che i provvedimenti nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri possono scegliere le modalità di formulazione del riferimento.

Entrata in vigore

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Destinatari

L'articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimichemercato internotrasporti marittimisicurezza dei lavoratori

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