Direttiva 2002/67
Direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce regole armonizzate di etichettatura per informare chiaramente i consumatori sulla presenza di chinino o caffeina nei prodotti alimentari. Essa impone la menzione specifica di tali sostanze quando sono utilizzate come aroma e, per alcune bevande con elevato contenuto di caffeina, richiede un avvertimento specifico e l’indicazione quantitativa del tenore di caffeina. La misura mira a tutelare la salute dei consumatori e a ridurre gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti da discipline nazionali divergenti. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 30 giugno 2003 e applicare un calendario di commercializzazione a decorrere dal 1° luglio 2003/2004.
Disciplina armonizzata dell’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino o caffeina, con obblighi informativi aggiuntivi per talune bevande ad alto tenore di caffeina.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari immessi sul mercato nell’Unione che contengono chinino e/o caffeina. In particolare, riguarda: (i) il chinino e la caffeina utilizzati come aroma nella fabbricazione o preparazione di un alimento; (ii) le bevande destinate al consumo diretto o previa ricostituzione di prodotti concentrati o disidratati, quando il contenuto di caffeina è superiore a 150 mg/l, indipendentemente dalla fonte. È esclusa dall’obbligo specifico di avvertimento sulle bevande ad alto tenore di caffeina la categoria delle bevande a base di caffè, tè, o estratto di caffè o di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffè" o "tè".
Direttiva 2002/67/CE sull’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e caffeina
La direttiva, adottata dalla Commissione il 18 luglio 2002 e rilevante ai fini del SEE, interviene nel quadro della direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. La finalità è garantire un’informazione chiara ai consumatori sulla presenza di chinino e caffeina, anche alla luce di considerazioni sanitarie evidenziate dai pareri scientifici richiamati nei considerando, e armonizzare le regole per evitare ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti da discipline nazionali differenti.
Finalità e motivazioni
I considerando evidenziano che chinino e caffeina sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti alimentari come aromi o ingredienti. Pur non essendo generalmente problematici per la maggior parte dei consumatori, entrambe le sostanze possono porre criticità in specifiche situazioni: il chinino può essere controindicato per motivi medici o di ipersensibilità, mentre la caffeina può risultare rilevante per bambini e donne in gravidanza. Da qui la necessità di una etichettatura armonizzata che consenta al consumatore di conoscere in modo immediato la presenza della sostanza e, per alcune bevande, anche il livello di caffeina.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai prodotti alimentari contenenti chinino e/o caffeina. Il suo ambito è duplice:
- riguarda l’uso di chinino e/o caffeina come aroma nella fabbricazione o preparazione di un alimento;
- riguarda le bevande destinate al consumo in quanto tali, o previa ricostituzione di un prodotto concentrato o disidratato, quando il contenuto di caffeina supera 150 mg/l, indipendentemente dalla fonte della caffeina.
È espressamente esclusa dall’obbligo di indicazione del "tenore elevato di caffeina" la categoria delle bevande a base di caffè, tè, o estratto di caffè o di tè, purché la denominazione di vendita contenga il termine "caffè" o "tè".
Obbligo di indicazione specifica di chinino e caffeina come aroma
In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il chinino e/o la caffeina utilizzati come aroma devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma". Si tratta di un obbligo di risultato chiaro per gli operatori e per gli Stati membri, che devono garantire nel recepimento nazionale una trasposizione effettiva di tale menzione supplementare.
Avvertenza per le bevande ad alto tenore di caffeina
Per le bevande rientranti nell’articolo 2, quando il tenore di caffeina supera 150 mg/l, l’etichetta deve riportare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita la dicitura "Tenore elevato di caffeina". La dicitura deve essere seguita, fra parentesi, dall’indicazione quantitativa del tenore di caffeina espressa in mg/100 ml, nel rispetto delle regole di presentazione dell’etichetta di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.
Esenzione per alcune bevande tradizionali
L’obbligo di avvertenza non si applica alle bevande a base di caffè, tè, estratto di caffè o di tè, se la loro denominazione di vendita contiene il termine "caffè" o "tè". La direttiva introduce quindi una deroga circoscritta, coerente con la denominazione commerciale del prodotto e con la percezione attesa dal consumatore.
Recezione e calendario di applicazione
La direttiva prevede un termine di trasposizione al 30 giugno 2003. Gli Stati membri devono adottare entro tale data le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informarne immediatamente la Commissione. È inoltre richiesto che le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla direttiva, oppure che tale riferimento sia apposto in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Sul piano dell’applicazione pratica del mercato:
- dal 1° luglio 2003 gli Stati membri devono autorizzare gli scambi di prodotti conformi alla direttiva;
- dal 1° luglio 2004 devono vietare gli scambi di prodotti non conformi;
- i prodotti non conformi etichettati prima del 1° luglio 2004 possono comunque essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta scegliere forme e mezzi del recepimento, nel rispetto dell’obiettivo armonizzato imposto dall’atto.
Disposizioni principali
Obbligo di indicazione di chinino e/o caffeina come aroma
In deroga all’articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 2000/13/CE, il chinino e/o la caffeina utilizzati come aroma nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2000/13/CE, con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".
Avvertenza per bevande con alto tenore di caffeina
Quando una bevanda destinata al consumo tal quale, o previa ricostituzione di un prodotto concentrato o disidratato, contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/l, l’etichetta deve riportare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita la dicitura "Tenore elevato di caffeina"; tale dicitura è seguita, fra parentesi e nel rispetto dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, dall’indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.
Esenzione per bevande a base di caffè o tè
L’obbligo di avvertenza per le bevande con tenore di caffeina superiore a 150 mg/l non si applica alle bevande a base di caffè, tè, o estratto di caffè o di tè, quando la denominazione di vendita contenga il termine "caffè" o "tè".
Calendario di applicazione e periodo transitorio
Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla direttiva a decorrere dal 1° luglio 2003. Vietano gli scambi di prodotti non conformi a decorrere dal 1° luglio 2004; tuttavia, i prodotti non conformi etichettati prima del 1° luglio 2004 sono autorizzati fino a esaurimento delle scorte.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2003 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
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