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Direttiva 2002/68

Direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Normativa europea32002L0068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/68/CE modifica la direttiva 2002/57/CE sulla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, includendo espressamente le sementi in forma di associazione varietale e aggiornando alcune definizioni connesse agli ibridi. Viene inoltre stabilito un requisito specifico di etichettatura per le sementi certificate di associazioni varietali e prorogato di un anno il regime transitorio della decisione 95/232/CE. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2003, con applicazione anticipata della sola proroga transitoria dal 1º luglio 2002.

Modifica della direttiva 2002/57/CE per includere la commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra in forma di associazione varietale e per adeguare la disciplina delle etichette e delle condizioni transitorie

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori del settore sementiero che commercializzano sementi di specie di piante oleaginose e da fibra disciplinate dalla direttiva 2002/57/CE. L’intervento riguarda in particolare le sementi in forma di associazione varietale, nonché alcune definizioni e regole relative agli ibridi di piante oleaginose e da fibra diverse dal girasole. Resta rilevante anche il regime transitorio collegato alla decisione 95/232/CE per le sementi di ibridi e associazioni varietali di colza e ravizzone.

Direttiva 2002/68/CE che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

La direttiva interviene sulla disciplina UE della commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra per adeguarla alla crescente diffusione delle sementi in forma di associazione varietale e di alcuni ibridi. I considerando evidenziano che tali sementi hanno assunto maggiore importanza nella Comunità e che occorre mantenerne provvisoriamente il regime di commercializzazione già vigente, in attesa dell’applicazione delle nuove disposizioni.

Finalità e contesto normativo

L’obiettivo è modificare la direttiva 2002/57/CE affinché il quadro normativo ricomprenda espressamente le associazioni varietali e preveda regole specifiche di etichettatura e definizione. La direttiva risponde anche all’esigenza di continuità regolatoria dopo la scadenza della decisione 95/232/CE, prorogando le condizioni transitorie per le sementi di ibridi e associazioni varietali di colza e ravizzone.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda la commercializzazione di sementi di specie di piante oleaginose e da fibra. Il cuore dell’intervento è rappresentato dalle sementi in forma di associazione varietale, per le quali gli Stati membri devono consentire la commercializzazione. La modifica tocca altresì gli ibridi di piante oleaginose e da fibra diversi dal girasole, che potranno essere inclusi nel campo applicativo della direttiva 2002/57/CE mediante le modifiche da adottare secondo la procedura dell’articolo 25, paragrafo 2.

Definizioni introdotte o precisate

L’articolo 19 bis introduce definizioni operative fondamentali per l’attuazione nazionale:

  • "associazione varietale": combinazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente ammesso ai sensi della direttiva 2002/53/CE, con sementi certificate di uno o più impollinatori egualmente ammessi, miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione dei componenti;
  • la combinazione deve essere notificata all’autorità di certificazione;
  • "ibrido impollinatore-dipendente": il componente maschiosterile dell’associazione varietale, cioè il componente femminile;
  • "impollinatore": il componente che emette polline, cioè il componente maschile.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono autorizzare la commercializzazione delle sementi di specie di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale. Si tratta di un obbligo di risultato: la direttiva impone l’ammissione di tale forma di commercializzazione, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta delle modalità di recepimento e degli strumenti tecnici di controllo.

Etichettatura e identificazione dei componenti

La direttiva modifica la disciplina dell’etichetta ufficiale prevista per gli imballaggi di sementi certificate di associazioni varietali. L’etichetta deve essere di colore blu con una striscia diagonale verde. Inoltre, le sementi dei componenti femminile e maschile devono essere trattate con concia di colore differente, al fine di consentirne l’immediata distinzione operativa.

Regime transitorio e coordinamento con la decisione 95/232/CE

L’articolo 2 proroga al 30 giugno 2003 la data di scadenza prevista dall’articolo 5, paragrafo 5, della decisione 95/232/CE. In tal modo viene mantenuto un quadro transitorio per la commercializzazione di sementi di ibridi e associazioni varietali di colza e ravizzone fino all’entrata a regime delle nuove disposizioni.

Recepimento, pubblicazione e comunicazioni alla Commissione

Il termine di recepimento è fissato al 30 giugno 2003. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informarne immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre previsto l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fa eccezione l’articolo 2, che si applica retroattivamente dal 1º luglio 2002.

Disposizioni principali

Inserimento delle associazioni varietali nel regime della direttiva 2002/57/CE

L’articolo 1 modifica la direttiva 2002/57/CE prevedendo, all’articolo 2, un nuovo paragrafo 3 bis che consente l’adozione, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, delle modifiche necessarie per includere nel campo di applicazione anche gli ibridi di piante oleaginose e da fibra diversi dal girasole. Viene inoltre inserito l’articolo 19 bis, che impone agli Stati membri di autorizzare la commercializzazione di sementi di specie di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

Definizioni di associazione varietale, ibrido impollinatore-dipendente e impollinatore

L’articolo 19 bis, paragrafo 2, definisce l’"associazione varietale" come una combinazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ammesso ai sensi della direttiva 2002/53/CE, con sementi certificate di uno o più impollinatori egualmente ammessi, miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione dei componenti e notificate all’autorità di certificazione. Sono inoltre definite le nozioni di "ibrido impollinatore-dipendente" come componente maschiosterile e di "impollinatore" come componente che emette polline.

Etichettatura delle sementi certificate di associazioni varietali

L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/57/CE prevedendo che, per le sementi certificate di un’associazione varietale, l’etichetta sia di colore blu con una striscia diagonale verde.

Separazione dei componenti femminile e maschile

L’articolo 19 bis, paragrafo 3, prevede che le sementi dei componenti femminile e maschile siano trattate con concia di colore differente, al fine di renderne distinguibile la funzione nella miscela.

Proroga del regime transitorio della decisione 95/232/CE

L’articolo 2 sostituisce, nell’articolo 5, paragrafo 5, della decisione 95/232/CE, la data del 30 giugno 2002 con quella del 30 giugno 2003, mantenendo quindi in vigore per un ulteriore anno le condizioni relative alla commercializzazione di sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e ravizzone.

Recepimento e applicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri stabiliscono le modalità del richiamo. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e decorrenza della proroga

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La modifica di cui all’articolo 2 si applica dal 1º luglio 2002, quindi con efficacia retroattiva rispetto alla pubblicazione della direttiva.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicommercializzazione dei prodotti agricolidisciplina fitosanitaria e varietale

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