Direttiva 2002/63
Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva fissa regole uniformi di campionamento per i controlli ufficiali sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Sostituisce la precedente disciplina del 1979 e recepisce, per quanto possibile, i metodi raccomandati dal Codex Alimentarius. Gli Stati membri devono assicurare che i controlli siano effettuati secondo l’allegato tecnico e recepire le misure entro il 1° gennaio 2003.
Stabilisce metodi comunitari di campionamento per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale, abrogando la direttiva 79/700/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica al prelevamento di campioni dei prodotti di origine vegetale e animale destinati a determinare il livello dei residui di antiparassitari ai sensi delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Riguarda cereali, ortofrutticoli, uova, prodotti lattiero-caseari, carne e pollame, nonché altri prodotti di origine vegetale e animale ricompresi nei sistemi di controllo dei LMR. È espressamente esclusa la strategia di campionamento e i livelli/frequenza di campionamento previsti dagli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE.
Metodi comunitari di campionamento per residui di antiparassitari
La direttiva 2002/63/CE della Commissione istituisce metodi uniformi di campionamento per i controlli ufficiali dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Essa si colloca nel quadro delle direttive sui limiti massimi di residui (LMR) e sostituisce la precedente disciplina del 1979, anche per allinearsi ai metodi raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
Finalità e contesto normativo
La direttiva interviene perché le norme settoriali sui residui in cereali, prodotti di origine animale e vegetale, ortofrutticoli prevedono controlli ufficiali e demandano alla Commissione la fissazione dei metodi comunitari di campionamento. Il testo precisa che i nuovi metodi aggiornano quelli esistenti, tengono conto dei progressi tecnici e coprono anche prodotti di origine animale e altri prodotti vegetali prima non disciplinati in modo compiuto.
Ambito di applicazione
Le regole si applicano al prelevamento di campioni di prodotti di origine vegetale e animale destinati a verificare la conformità ai LMR previsti dalle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. In particolare, il sistema riguarda cereali, ortofrutticoli, prodotti di origine animale, uova e prodotti lattiero-caseari. Restano fuori la strategia complessiva di controllo e i livelli/frequenza di campionamento della direttiva 96/23/CE, che segue un proprio regime per talune sostanze e residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale.
Obbligo per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare che il campionamento per i controlli ufficiali sia effettuato secondo l’allegato tecnico. Si tratta di un obbligo di risultato: gli Stati devono garantire che i metodi applicati siano conformi alle regole comuni, pur conservando la libertà di scegliere la forma normativa e amministrativa di recepimento. Il termine di trasposizione è fissato al 1° gennaio 2003, con obbligo di informare immediatamente la Commissione.
Abrogazione e continuità dei riferimenti
L’articolo 3 abroga la direttiva 79/700/CEE, che disciplinava il campionamento per gli ortofrutticoli. La direttiva prevede inoltre una clausola di continuità interpretativa: i riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferiti alla nuova direttiva.
Struttura tecnica dell’allegato
L’allegato contiene la disciplina operativa principale. Il suo obiettivo è consentire il prelievo di un campione rappresentativo di una partita, così da verificare il rispetto degli LMR fissati dalle direttive di settore o, in mancanza di LMR dell’Unione, di altri LMR come quelli del Codex Alimentarius.
I principi di fondo sono i seguenti:
- gli LMR si basano sulle buone pratiche agricole e i prodotti conformi sono considerati accettabili dal punto di vista tossicologico;
- per i prodotti vegetali, uova e lattiero-caseari gli LMR si riferiscono a campioni multipli rappresentativi della media della partita;
- per carne e pollame gli LMR si riferiscono alla concentrazione massima nei tessuti del singolo animale trattato.
Definizioni operative
L’allegato fornisce definizioni puntuali di elementi essenziali del campionamento:
- partita: quantità identificabile di merce con caratteristiche uniformi, con nozione distinta di partita sospetta e non sospetta;
- campione elementare/incremento: una o più unità prelevate in un unico punto della partita;
- campione globale/aggregato: combinazione dei campioni elementari, con regola speciale per carne e pollame, dove il campione elementare coincide con il campione globale;
- campione di laboratorio: parte del campione globale inviata o ricevuta dal laboratorio;
- campione da analizzare e aliquota da analizzare: porzioni destinate rispettivamente alla preparazione analitica e alla misura della concentrazione;
- strumenti di campionamento e funzionario responsabile del campionamento: soggetti e strumenti idonei a garantire rappresentatività e integrità del prelievo;
- unità: minima porzione discreta della partita, con regole specifiche per prodotti freschi, animali, prodotti imballati e merci sfuse.
Procedure di campionamento
La direttiva richiede di evitare in ogni fase contaminazione e deterioramento dei campioni e di trattare separatamente ciascuna partita.
Per il prelievo dei campioni elementari:
- il numero minimo è determinato dalle tabelle 1 e 2 dell’allegato;
- ciascun campione elementare deve, per quanto possibile, provenire da un punto scelto casualmente;
- nei casi di carne e pollame sospetti, il numero di campioni è correlato alla probabilità di individuare almeno un campione non conforme;
- se il numero richiesto è superiore al 10% circa delle unità della partita, il numero può essere ridotto secondo una formula matematica indicata nell’allegato.
Per la preparazione del campione globale:
- per carne e pollame ciascun campione elementare è un campione globale distinto;
- per prodotti vegetali, uova e lattiero-caseari i campioni elementari vanno, se possibile, combinati e mescolati;
- se la miscelazione può danneggiare il prodotto o alterare la rappresentatività, le unità possono essere distribuite casualmente in campioni di laboratorio identici, e il risultato da considerare è la media dei risultati validi.
Campione di laboratorio, documentazione e spedizione
Se il campione globale supera il volume necessario, va ridotto in modo da ottenere un’aliquota rappresentativa, senza tagliare o dividere le unità di prodotti vegetali freschi e le uova intere. Il funzionario incaricato deve compilare un documento di campionamento contenente natura e origine della partita, soggetti coinvolti, data, luogo e ogni deviazione dal metodo raccomandato. Una copia accompagna ciascun duplicato del campione, una resta al funzionario e una viene consegnata al proprietario o al suo rappresentante.
Il campione di laboratorio deve essere collocato in un contenitore pulito e chimicamente inerte, sigillato ed etichettato, spedito rapidamente e protetto da deterioramento. I campioni di carne e pollame devono essere congelati prima della spedizione, salvo trasporto sufficientemente rapido.
Preparazione dell’aliquota da analizzare e conservazione
Ogni campione di laboratorio riceve un codice univoco. L’aliquota da analizzare deve essere prelevata il prima possibile e, se necessario, frazionata e omogeneizzata in modo da consentire prelievi rappresentativi. Le modalità di frazionamento e mescolatura devono essere registrate e non devono alterare i residui. Se il trattamento può incidere sui residui, sono ammesse procedure speciali, anche con aliquote costituite da unità intere o segmenti, con eventuale necessità di analizzare più aliquote per tenere conto dell’incertezza del valore medio. Anche la conservazione deve essere tale da non modificare il tenore di residui.
Criteri di conformità
La conformità di una partita è valutata sulla base di uno o più campioni di laboratorio ricevuti in stato idoneo all’analisi e supportati da dati di controllo qualità accettabili. Se un residuo supera l’LMR, l’identità deve essere confermata e la concentrazione verificata con aliquote supplementari. La partita è conforme se, in base ai risultati analitici, l’LMR non risulta superato; in caso di superamento, la decisione deve tenere conto anche della precisione e accuratezza dell’analisi, oltre ai risultati dei campioni di laboratorio eventualmente disponibili.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che li assistono, la direttiva è rilevante perché standardizza la fase più delicata del controllo ufficiale: il campionamento. La correttezza del prelievo, della conservazione e della documentazione condiziona infatti la validità dell’esito analitico e della successiva contestazione di non conformità ai LMR.
Disposizioni principali
Oggetto e perimetro della disciplina
L’articolo 1 delimita l’ambito ai campionamenti per determinare i residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale ai fini delle direttive sui LMR. Restano fuori la strategia generale di campionamento e i livelli/frequenza di campionamento previsti dalla direttiva 96/23/CE per talune sostanze e residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
Obbligo per gli Stati membri di applicare i metodi dell’allegato
L’articolo 2 impone agli Stati membri di prescrivere che il campionamento per i controlli ex articolo 6 della direttiva 76/895/CEE, articolo 8 della direttiva 86/362/CEE, articolo 8 della direttiva 86/363/CEE e articolo 6 della direttiva 90/642/CEE sia eseguito secondo le modalità dell’allegato. Il margine nazionale riguarda solo l’attuazione formale dell’obbligo, non il risultato tecnico richiesto.
Abrogazione della direttiva 79/700/CEE
L’articolo 3 abroga la direttiva 79/700/CEE e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferiti alla presente direttiva.
Termine di recepimento
L’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 1° gennaio 2003, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Il paragrafo 2 richiede che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o ne siano corredati all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore
L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Criteri tecnici di campionamento nell’allegato
L’allegato disciplina obiettivo, principi, definizioni, procedure di campionamento e criteri di conformità. Definisce partita, campione elementare, campione globale, campione di laboratorio, aliquota da analizzare, strumenti di campionamento e funzionario responsabile del campionamento; stabilisce precauzioni contro contaminazione e deterioramento, numero minimo di campioni elementari, modalità di composizione del campione globale, preparazione del campione di laboratorio, documentazione di campionamento, imballaggio e spedizione, e modalità di preparazione/conservazione dell’aliquota da analizzare.
Criteri di conformità ai LMR
L’allegato prevede che la conformità sia valutata sui risultati analitici ottenuti da campioni di laboratorio idonei, corroborati da controlli di qualità accettabili. Se un residuo supera un LMR, devono essere confermati identità e concentrazione tramite aliquote supplementari; la partita è conforme se il LMR non risulta superato sulla base dei risultati, tenendo conto, in caso di superamento, anche della precisione e accuratezza dell’analisi.
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