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Direttiva 2002/58

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

Normativa europea32002L0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/58/CE stabilisce regole specifiche per la tutela della riservatezza e dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, integrando la direttiva 95/46/CE. Essa armonizza obblighi su segretezza delle comunicazioni, gestione dei dati di traffico e di ubicazione, fatturazione, elenchi di abbonati, identificazione della linea chiamante e comunicazioni indesiderate. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 ottobre 2003, fermo restando un margine di discrezionalità soprattutto nell'organizzazione delle procedure e nelle deroghe consentite per sicurezza, difesa e repressione dei reati.

Tutela della vita privata e dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, con regole su riservatezza, traffico, ubicazione, elenchi, identificazione della linea e comunicazioni indesiderate.

Ambito di applicazione

Si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella Comunità. Incide su utenti e abbonati, persone fisiche e, per alcuni profili, persone giuridiche; riguarda anche fornitori di reti e servizi, nonché fornitori di elenchi pubblici e servizi a valore aggiunto. Restano escluse le attività fuori dal campo di applicazione del Trattato CE e, in ogni caso, quelle attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa, alla sicurezza dello Stato, al benessere economico dello Stato connesso alla sicurezza dello Stato, e alle attività dello Stato in materia penale.

Direttiva 2002/58/CE sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche

La direttiva disciplina, con regole specifiche e tecnologicamente neutrali, la tutela della riservatezza e dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico. Essa nasce per adeguare la disciplina precedente agli sviluppi del mercato e delle tecnologie digitali, sostituendo la direttiva 97/66/CE e integrando la direttiva 95/46/CE.

Finalità e quadro sistematico

La direttiva persegue un duplice obiettivo: garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, soprattutto del diritto alla vita privata, e assicurare la libera circolazione dei dati, delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica nell'Unione. Il testo ribadisce il rilievo degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e colloca la disciplina nel solco della protezione dei dati personali già riconosciuta dalla direttiva 95/46/CE.

La direttiva, in quanto atto di armonizzazione minima/settoriale, opera come specialità rispetto alla disciplina generale della protezione dei dati: dove non interviene con regole specifiche, continua ad applicarsi la direttiva 95/46/CE. Rimane inoltre fermo il margine degli Stati membri in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza dello Stato e attività penali, con possibilità di misure nazionali appropriate e proporzionate.

Ambito di applicazione e definizioni rilevanti

L'articolo 3 delimita l'ambito ai trattamenti di dati personali connessi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche nella Comunità. La disciplina si estende anche, per alcuni articoli, alle linee analogiche solo se l'applicazione è tecnicamente possibile e non comporta oneri sproporzionati.

L'articolo 2 chiarisce nozioni essenziali per l'operatore pratico:

  • dati relativi al traffico: dati trattati per la trasmissione o la fatturazione;
  • dati relativi all'ubicazione: dati che indicano la posizione geografica del terminale;
  • comunicazione: scambio di informazioni tra soggetti tramite servizio accessibile al pubblico, con esclusione delle trasmissioni radiodiffuse salvo identificabilità del destinatario;
  • consenso: corrispondente al consenso della persona interessata ai sensi della direttiva 95/46/CE;
  • servizio a valore aggiunto: servizio che richiede trattamento ulteriore di traffico o ubicazione;
  • posta elettronica: messaggi di testo, voce, suono o immagini trasmessi via rete pubblica e memorizzabili fino alla presa conoscenza.

Riservatezza delle comunicazioni e sicurezza

L'articolo 5 sancisce il principio della segretezza delle comunicazioni: è vietato ascoltare, captare, memorizzare o intercettare comunicazioni e dati di traffico da parte di soggetti diversi dagli utenti, salvo consenso o autorizzazione legale. Sono ammesse solo la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione e, in ambito commerciale legittimo, la registrazione di comunicazioni a fini probatori, se legalmente autorizzata.

L'articolo 4 impone ai fornitori l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione. In caso di rischio particolare, gli abbonati devono essere informati, con indicazione dei possibili rimedi e dei costi presumibili, se il rischio eccede le misure adottate dal fornitore.

Dati di traffico, fatturazione e servizi a valore aggiunto

L'articolo 6 stabilisce che i dati di traffico devono essere cancellati o resi anonimi quando non più necessari alla trasmissione. La conservazione è ammessa per la fatturazione e i pagamenti di interconnessione fino alla fine del periodo di contestazione, nonché per marketing e servizi a valore aggiunto solo con consenso revocabile in ogni momento.

Il trattamento è ristretto al personale che opera sotto l'autorità del fornitore e solo per attività tassativamente indicate: fatturazione, gestione del traffico, indagini per conto dei clienti, accertamento delle frodi, commercializzazione e servizi a valore aggiunto. Restano salve le facoltà degli organismi competenti di ottenere i dati per la risoluzione delle controversie, in particolare in materia di interconnessione e fatturazione.

Dati di ubicazione e identificazione della linea

Per i dati di ubicazione diversi dai dati di traffico, l'articolo 9 richiede anonimizzazione oppure consenso preventivo dell'utente o dell'abbonato, oltre a informativa su natura, finalità, durata e possibile trasferimento a terzi. Anche in questo caso il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e il trattamento deve essere limitato al minimo necessario.

L'articolo 8 regola l'identificazione della linea chiamante e collegata. Il fornitore deve offrire, gratuitamente e con modalità semplice, la soppressione della presentazione del numero chiamante, il rifiuto di chiamate entranti anonime, la soppressione dell'identificazione della linea collegata e, per quanto pertinente, la possibilità di respingere chiamate in cui il numero sia stato occultato. Le regole si applicano anche nei rapporti con paesi terzi per le chiamate in entrata e in uscita. L'articolo 10 introduce deroghe procedurali per chiamate malintenzionate e per i servizi di emergenza.

Terminali, cookies e accesso alle informazioni archiviate

L'articolo 5, paragrafo 3, disciplina l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o accedere a informazioni già archiviate nel terminale dell'utente. È necessario che l'utente sia informato in modo chiaro e completo, anche sugli scopi, e che abbia la possibilità di rifiutare il trattamento. Sono escluse le memorizzazioni o gli accessi strettamente necessari alla trasmissione della comunicazione o a un servizio della società dell'informazione espressamente richiesto.

I considerando chiariscono che tale regola copre anche i cosiddetti cookies e dispositivi analoghi, consentendone l'uso solo per scopi legittimi e con adeguata trasparenza; l'accesso al contenuto di un sito può però essere subordinato all'accettazione informata di un cookie necessario a fini legittimi.

Fatturazione, pagamenti e tutela della privacy

L'articolo 7 riconosce all'abbonato il diritto a ricevere fatture non dettagliate. Gli Stati membri devono adottare misure per conciliare le esigenze di dettaglio della fatturazione con il diritto alla vita privata dei chiamanti e dei chiamati, anche favorendo opzioni di pagamento o di fatturazione alternative e più riservate.

La direttiva, nei considerando, incoraggia strumenti di pagamento che consentano accesso anonimo o strettamente privato ai servizi, come carte telefoniche o carte di credito, e ammette fatture con cifre occultate per tutelare gli utenti.

Elenchi di abbonati

L'articolo 12 impone un sistema di trasparenza e controllo dell'inclusione negli elenchi pubblici. Prima dell'inserimento, l'abbonato deve essere informato gratuitamente sulle finalità dell'elenco e sugli eventuali usi ulteriori delle funzionalità di ricerca elettronica. Deve inoltre poter scegliere se figurare nell'elenco e quali dati rendere pubblici, nonché verificarli, rettificarli o ritirarli senza oneri.

Gli Stati membri possono richiedere un consenso ulteriore per usi diversi dalla semplice ricerca per nome. Per gli abbonati che non siano persone fisiche, deve comunque essere garantita un'adeguata tutela degli interessi legittimi.

Comunicazioni indesiderate e marketing diretto

L'articolo 13 adotta un modello rigoroso di consenso preventivo per l'uso di sistemi automatici di chiamata, telefax e posta elettronica a fini di marketing diretto. Esiste una deroga per i clienti già acquisiti: il medesimo soggetto può usare le coordinate elettroniche ottenute nel contesto di una vendita per offrire prodotti o servizi analoghi, purché l'interessato sia informato in modo chiaro e abbia un diritto di opposizione gratuito e semplice.

Per le altre forme di comunicazioni indesiderate, gli Stati membri possono scegliere tra regime di consenso o sistema di opposizione, ma deve comunque essere garantita tutela effettiva. È inoltre vietato mascherare l'identità del mittente o utilizzare indirizzi o numeri di risposta falsi.

Deroghe per sicurezza, repressione e emergenze

L'articolo 15 consente agli Stati membri di limitare alcuni diritti e obblighi della direttiva quando ciò sia necessario, appropriato e proporzionato per sicurezza nazionale, difesa, sicurezza pubblica, prevenzione e repressione dei reati, o per contrastare l'uso non autorizzato dei sistemi di comunicazione elettronica. La norma permette anche la conservazione limitata dei dati per tali scopi.

Le misure nazionali devono restare conformi ai principi generali del diritto dell'Unione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come richiamato anche nei considerando. Restano applicabili i rimedi, le responsabilità e le sanzioni previsti dalla direttiva 95/46/CE per le violazioni della normativa nazionale di attuazione.

Disposizioni tecniche, transitorie e finali

L'articolo 14 preserva la neutralità tecnologica e impedisce l'imposizione di standard tecnici inderogabili che ostacolino il mercato interno, salvo il ricorso alle procedure di notifica per specifiche tecniche di rete e salvo misure compatibili con la tutela del controllo degli utenti sui propri dati personali.

L'articolo 16 contiene regole transitorie per gli elenchi già prodotti o immessi sul mercato prima del recepimento: tali elenchi restano fuori dall'articolo 12; i dati già pubblicati in conformità alle direttive previgenti possono rimanere negli elenchi, salvo scelta diversa dell'abbonato informato adeguatamente.

L'articolo 17 impone il recepimento entro il 31 ottobre 2003 e la comunicazione alla Commissione delle misure nazionali, mentre l'articolo 18 prevede un riesame della Commissione entro tre anni dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1. L'articolo 19 abroga la direttiva 97/66/CE con effetto dalla data di applicazione della nuova disciplina. La direttiva entra in vigore alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità e rapporto con la normativa generale sulla protezione dei dati

L'articolo 1 armonizza le discipline nazionali necessarie a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti fondamentali, in particolare della vita privata, nel trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, assicurando anche la libera circolazione dei dati, delle apparecchiature e dei servizi. La direttiva precisa e integra la direttiva 95/46/CE e tutela inoltre i legittimi interessi degli abbonati persone giuridiche. Non si applica alle attività escluse dal Trattato CE, né a sicurezza pubblica, difesa, sicurezza dello Stato e attività penali dello Stato.

Definizioni chiave

L'articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/21/CE e definisce, tra l'altro, utente, dati relativi al traffico, dati relativi all'ubicazione, comunicazione, chiamata, consenso, servizio a valore aggiunto e posta elettronica. Le definizioni sono centrali per delimitare l'ambito delle misure su traffico, ubicazione, cookies, e-mail e servizi aggiuntivi.

Ambito di applicazione e linee analogiche

L'articolo 3 dispone che la direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche nella Comunità. Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee collegate a centrali digitali e, se tecnicamente possibile e non eccessivamente oneroso, anche alle linee collegate a centrali analogiche. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione i casi di impossibilità tecnica o di onere economico sproporzionato.

Sicurezza dei servizi e informazione sui rischi

L'articolo 4 impone ai fornitori di servizi accessibili al pubblico l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, eventualmente con il fornitore della rete, per garantire la sicurezza. In caso di rischio particolare di violazione della sicurezza della rete, gli abbonati devono essere informati e devono essere indicati, se del caso, i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.

Riservatezza delle comunicazioni e dei dati di traffico

L'articolo 5 vieta l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e ogni altra intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni e dei dati di traffico da parte di soggetti diversi dagli utenti, salvo consenso o autorizzazione legale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1. È consentita la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione. È inoltre consentita, in ambito commerciale legittimo, la registrazione legalmente autorizzata per prova di transazioni o comunicazioni commerciali. Per l'archiviazione o l'accesso a informazioni nel terminale dell'utente, occorrono informazione chiara e completa e possibilità di rifiuto, salvo necessità tecniche di trasmissione o servizi espressamente richiesti.

Regime dei dati di traffico

L'articolo 6 prevede la cancellazione o anonimizzazione dei dati di traffico quando non più necessari alla trasmissione, salvo le eccezioni per fatturazione, interconnessione, consenso per commercializzazione o servizi a valore aggiunto, e i casi di conservazione limitata per controversie. Il trattamento per fatturazione è consentito fino alla scadenza del periodo di contestazione della fattura o del pagamento; quello per marketing o servizi aggiuntivi richiede il consenso, revocabile in ogni momento. Il trattamento è ristretto al personale autorizzato e allo stretto necessario.

Fatturazione dettagliata

L'articolo 7 riconosce agli abbonati il diritto a fatture non dettagliate. Gli Stati membri devono adottare norme per bilanciare il diritto degli abbonati a ricevere fatture dettagliate con la tutela della vita privata di chiamanti e chiamati, anche mediante modalità alternative di pagamento o di fatturazione più riservate.

Identificazione della linea chiamante e collegata

L'articolo 8 impone ai fornitori di offrire, gratuitamente e con funzione semplice, la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il rifiuto delle chiamate entranti anonime, la soppressione dell'identificazione della linea collegata e, in casi appropriati, la possibilità di respingere chiamate entranti con numero occultato. Le misure si applicano anche a chiamate transfrontaliere da e verso paesi terzi; i fornitori devono informare gli abbonati di tali possibilità.

Dati di ubicazione diversi dai dati di traffico

L'articolo 9 consente il trattamento dei dati di ubicazione diversi dai dati di traffico solo se anonimizzati o con consenso, nella misura e per il tempo necessari alla fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima del consenso devono essere fornite informazioni su natura dei dati, finalità, durata ed eventuale trasmissione a terzi; il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. È prevista la possibilità di negare temporaneamente, gratuitamente e con funzione semplice, il trattamento per ciascuna connessione o comunicazione.

Deroghe per chiamate malintenzionate ed emergenza

L'articolo 10 richiede procedure trasparenti per consentire, su richiesta dell'abbonato, la temporanea rimozione della soppressione del numero chiamante al fine di identificare chiamate malintenzionate o importune. Inoltre consente di disattivare la soppressione del numero e di trattare i dati di ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso, per gli organismi che gestiscono le chiamate di emergenza riconosciuti dagli Stati membri, come polizia, ambulanza e vigili del fuoco.

Blocco del trasferimento automatico delle chiamate

L'articolo 11 impone di offrire a ciascun abbonato, gratuitamente e con funzione semplice, la possibilità di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.

Elenchi di abbonati e diritti degli interessati

L'articolo 12 richiede che gli abbonati siano informati gratuitamente, prima dell'inserimento in elenchi cartacei o elettronici pubblici, delle finalità degli elenchi e degli usi ulteriori delle funzioni di ricerca elettronica. Gli abbonati devono poter decidere se i propri dati figurano nell'elenco, quali dati siano inclusi, e devono poterli verificare, rettificare o ritirare senza oneri. Gli Stati membri possono imporre un consenso ulteriore per usi diversi dalla semplice ricerca per nome; per gli abbonati persone giuridiche va comunque assicurata un'adeguata tutela.

Comunicazioni indesiderate e marketing diretto

L'articolo 13 prevede un sistema di consenso preventivo per l'uso di dispositivi automatici di chiamata, telefax e posta elettronica a fini di commercializzazione diretta. In caso di rapporti di clientela già esistenti, le coordinate elettroniche possono essere usate per prodotti o servizi analoghi solo da parte dello stesso soggetto che le ha ottenute, con informativa chiara e distinta e diritto di opposizione gratuito e agevole. Per altre forme di comunicazione indesiderata, gli Stati membri possono scegliere tra opt-in e opt-out. È vietato celare l'identità del mittente o usare indirizzi/numero di risposta falsi.

Caratteristiche tecniche e normalizzazione

L'articolo 14 vieta, in linea generale, l'imposizione di specifiche tecniche inderogabili per terminali o altre apparecchiature che ostacolino il mercato interno. Se l'attuazione richiede specifiche tecniche per le reti, gli Stati membri devono seguire la procedura di informazione della direttiva 98/34/CE. Possono essere adottate misure per garantire la compatibilità delle apparecchiature con il diritto degli utenti a tutelare e controllare i propri dati personali.

Deroghe per sicurezza nazionale, difesa e repressione dei reati

L'articolo 15 consente agli Stati membri di limitare gli obblighi e i diritti di cui agli articoli 5, 6, 8, paragrafi 1-4, e 9 quando la restrizione sia necessaria, appropriata e proporzionata, in una società democratica, per sicurezza nazionale, difesa, sicurezza pubblica e prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, o per l'uso non autorizzato del sistema. Gli Stati possono prevedere la conservazione limitata dei dati per tali finalità. Resta ferma l'applicazione dei rimedi, responsabilità e sanzioni della direttiva 95/46/CE.

Disposizioni transitorie sugli elenchi

L'articolo 16 esclude dall'articolo 12 gli elenchi già prodotti o immessi sul mercato su supporto cartaceo o elettronico offline prima dell'entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento. I dati già inseriti in elenchi pubblici conformemente alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 97/66/CE possono restarvi, salvo diversa scelta dell'abbonato dopo informativa completa.

Recepimento, comunicazioni alla Commissione e controllo

L'articolo 17 impone agli Stati membri di adottare le misure di recepimento entro il 31 ottobre 2003 e di informarne la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e le successive modifiche.

Riesame della Commissione

L'articolo 18 prevede una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre tre anni dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1, con particolare attenzione alle disposizioni sulle comunicazioni indesiderate e al contesto internazionale. Se opportuno, la Commissione può presentare proposte di modifica.

Abrogazione della direttiva 97/66/CE

L'articolo 19 abroga la direttiva 97/66/CE con effetto dalla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

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