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direttiva

Direttiva 2002/66

Direttiva 2002/66/CE della Commissione, del 16 luglio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di antiparassitari previsti da quattro direttive settoriali, eliminando alcune voci e introducendone altre negli allegati pertinenti. L’intervento è motivato dalla revoca dell’autorizzazione comunitaria per alcune sostanze attive e dall’esigenza di tutelare consumatori e ambiente, oltre che di armonizzare i limiti a livello UE. È prevista una disciplina transitoria distinta per sostanza, con termini di recepimento e di applicazione differenziati.

Modifica degli allegati delle direttive sui limiti massimi di residui di antiparassitari in ortofrutticoli, cereali, alimenti di origine animale e alcuni prodotti vegetali, con aggiornamento/soppressione di voci per lindano, quintozene, permetrin e paration.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale e applicarla ai controlli e alla disciplina dei limiti massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei prodotti alimentari disciplinati dalle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Incide in particolare su ortofrutticoli, cereali, prodotti alimentari di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Le modifiche riguardano residui di sostanze specifiche, in particolare lindano, quintozene, permetrin e paration; per lo zineb non vengono fissati LMR autonomi, poiché non è possibile distinguerlo analiticamente da altri ditiocarbammati nei controlli ordinari.

Modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari in alcuni prodotti alimentari

La direttiva 2002/66/CE della Commissione interviene sul sistema comunitario dei limiti massimi di residui (LMR) di antiparassitari negli alimenti, aggiornando gli allegati di quattro direttive settoriali. L’obiettivo è adeguare i limiti alla revoca dell’autorizzazione di alcune sostanze attive, rafforzare la tutela dei consumatori e dell’ambiente e mantenere l’armonizzazione a livello europeo.

Obiettivi e logica regolatoria

La Commissione richiama il principio secondo cui i residui nei prodotti agricoli e alimentari devono derivare dall’impiego di quantità minime di antiparassitari necessarie per una protezione efficace delle colture, con residui il più possibile bassi e accettabili sul piano tossicologico. Per i prodotti di origine animale, i residui dipendono anche dall’alimentazione degli animali con cereali e prodotti vegetali trattati, nonché, se del caso, dagli effetti diretti dei medicinali veterinari.

I considerando chiariscono che i LMR comunitari rappresentano il limite superiore dei residui ammissibili nei prodotti alimentari quando siano state rispettate le buone pratiche agricole. I limiti devono essere riesaminati periodicamente e, in assenza di usi autorizzati, fissati al limite inferiore di determinazione analitica.

Sostanze interessate e razionale delle modifiche

La direttiva si concentra su alcune sostanze attive che non sono più incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE: lindano, quintozene, permetrin, zineb e paration. Poiché l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze non è più autorizzato nella Comunità, la Commissione ritiene necessario includere i relativi residui negli allegati delle direttive sui LMR, così da consentire il controllo dell’effettivo rispetto del divieto e la tutela del consumatore.

Per lo zineb non viene fissato un LMR autonomo, poiché nei controlli ordinari non è possibile distinguerlo da altri ditiocarbammati. Inoltre, la direttiva precisa che i LMR fondati sulla non autorizzazione comunitaria della sostanza non si applicano prima della scadenza del corrispondente periodo transitorio previsto dalle decisioni di non iscrizione.

Modifiche normative apportate agli allegati

L’articolo 1 sopprime dall’allegato II della direttiva 76/895/CEE le voci relative a lindano e paration.

L’articolo 2 aggiunge alla tabella dell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE nuove voci relative ai residui di antiparassitari.

L’articolo 3 dispone una modifica analoga per la direttiva 86/363/CEE, sempre mediante l’integrazione della tabella dell’allegato II, parte A.

L’articolo 4 modifica invece la tabella dell’allegato II della direttiva 90/642/CEE, aggiungendo o aggiornando le voci relative ai residui di antiparassitari secondo l’allegato della direttiva.

Riferimenti al Codex Alimentarius e valutazione del rischio

La Commissione indica che i valori comunitari e quelli raccomandati dal Codex Alimentarius sono elaborati secondo procedure simili. Alcuni LMR fissati per lindano, quintozene, permetrin e paration tengono conto dei valori del Codex, compresi quelli per il lindano in uova e carne di pollame qualificati come residui estranei.

I considerando precisano inoltre che i limiti basati sul Codex sono stati esaminati alla luce dei rischi per i consumatori e non comportano rischi sulla base dei valori tossicologici disponibili. Sono richiamati, per ciascuna sostanza, i relativi parametri tossicologici: DGA per lindano 0,001 mg/kg peso corporeo; peration 0,004 mg/kg peso corporeo e dose acuta di riferimento 0,01 mg/kg; permetrin 0,05 mg/kg peso corporeo; quintozene 0,01 mg/kg peso corporeo.

Recepimento, entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 novembre 2002;
  • informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
  • applicare le nuove disposizioni dal 1° dicembre 2002 per lindano, quintozene e permetrin;
  • applicarle dal 1° maggio 2003 per il paration.

La direttiva prevede inoltre che, nel recepimento, gli Stati membri inseriscano un riferimento alla direttiva oppure lo facciano accompagnare da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli stessi Stati membri.

Destinatari e rilievo operativo

L’articolo 6 individua negli Stati membri i destinatari dell’atto. Per professionisti e operatori del settore alimentare, la direttiva è rilevante soprattutto perché modifica i parametri di conformità dei prodotti immessi sul mercato, con effetti su controlli ufficiali, valutazione della conformità dei lotti e gestione delle importazioni, specie per combinazioni antiparassitario/coltura di provenienza extra-UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati sui limiti massimi di residui

La direttiva modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per adeguare i limiti massimi di residui di antiparassitari. L’articolo 1 sopprime dall’allegato II della direttiva 76/895/CEE le voci relative a lindano e paration. Gli articoli 2 e 3 aggiungono nuove voci nelle tabelle dell’allegato II, parte A, delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE. L’articolo 4 modifica e aggiunge le voci dell’allegato II della direttiva 90/642/CEE secondo l’allegato della direttiva.

Ragioni sostanziali della modifica

La Commissione richiama il principio secondo cui i LMR devono derivare dall’uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per una protezione efficace delle piante e devono risultare tossicologicamente accettabili. Per le sostanze non più autorizzate a livello comunitario, i residui devono essere controllati fissando i limiti al livello inferiore di determinazione analitica, salvo il periodo transitorio applicabile. Le modifiche tengono conto anche dei valori del Codex Alimentarius e delle valutazioni tossicologiche disponibili.

Sostanze non più autorizzate e trattamento transitorio

La direttiva prende atto della mancata iscrizione di lindano, quintozene, permetrin, zineb e paration nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e del conseguente divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze nella Comunità. Per tutelare il consumatore e sorvegliare l’effettivo rispetto del divieto, i residui derivanti da tali impieghi devono essere inseriti negli allegati delle direttive settoriali. Le quantità massime basate sulla premessa che tali sostanze non siano autorizzate non si applicano prima della fine del periodo transitorio stabilito per ciascuna sostanza.

Regime specifico per lo zineb

La Commissione afferma che, poiché nei controlli usuali non è possibile distinguere lo zineb da altri ditiocarbammati, non è possibile stabilire quantità massime di residui autonome per tale sostanza.

Armonizzazione e riferimenti al Codex Alimentarius

La direttiva utilizza anche valori del Codex Alimentarius come riferimento tecnico nella fissazione dei limiti per alcune sostanze, in particolare lindano, quintozene, permetrin e paration. I valori sono stati esaminati alla luce del rischio per i consumatori e ritenuti non pericolosi sulla base dei valori tossicologici indicati nei considerando.

Termine di recepimento e applicazione differita

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 30 novembre 2002 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2002 per lindano, quintozene e permetrin, e dal 1° maggio 2003 per paration.

Obbligo di richiamo alla direttiva nel recepimento

Quando adottano le misure nazionali di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure accompagnarle da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Destinatari

L’articolo 6 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturatutela dei consumatorimercato interno

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