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direttiva

Direttiva 2002/64

Direttiva 2002/64/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen

Normativa europea32002L0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell'allegato I sei sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, sulla base delle valutazioni di rischio svolte per salute umana e ambiente. Gli Stati membri devono rendere disponibili i rapporti di riesame, recepire la direttiva entro il 31 marzo 2003 e applicarla dal 1o aprile 2003. Inoltre devono riesaminare le autorizzazioni dei prodotti contenenti tali sostanze, con possibili modifiche o revoche entro il 31 marzo 2004 per i prodotti già autorizzati alla data del 1o ottobre 2002.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione in allegato I di sei sostanze attive destinate ai prodotti fitosanitari: cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen, nonché agli Stati membri chiamati a recepire la direttiva, riesaminare le autorizzazioni esistenti e rendere disponibili i rapporti di riesame. L'effetto territoriale riguarda tutti gli Stati membri dell'Unione; sul piano temporale, la direttiva entra in vigore il 1o ottobre 2002 e impone obblighi di recepimento e di riesame con scadenze specifiche fino al 31 marzo 2004. Restano escluse dalla diffusione al pubblico le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione di sei sostanze attive

La direttiva interviene sulla disciplina dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari prevista dalla direttiva 91/414/CEE, inserendo nell'allegato I sei sostanze attive: cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen. L'atto si fonda sulle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE e sui relativi rapporti di riesame, ritenendo che, per gli impieghi esaminati, i prodotti contenenti tali sostanze soddisfino in generale i requisiti di efficacia e di sicurezza richiesti per l'autorizzazione.

Finalità e base valutativa

La Commissione precisa che le sostanze sono state oggetto di fascicoli dichiarati completi e di valutazioni sul loro impatto su salute umana e ambiente, con il coinvolgimento degli Stati membri relatori e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In alcuni casi, il comitato scientifico per le piante è intervenuto su profili specifici, come rischi per organismi acquatici, artropodi non bersaglio, api, lombrichi, acque sotterranee e rilevanza tossicologica per l'uomo di taluni effetti osservati negli studi.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La direttiva riguarda i prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sei sostanze attive oggetto di iscrizione. I destinatari sono gli Stati membri, chiamati sia a recepire la direttiva nel diritto interno sia a riesaminare le autorizzazioni nazionali già rilasciate per tali prodotti. La disciplina opera nel quadro della direttiva 91/414/CEE, che resta il riferimento normativo principale per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Obbligo di iscrizione nell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con l'effetto di consentire, in linea di principio, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze inserite, secondo le regole della direttiva madre. L'allegato della direttiva precisa che ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei rapporti di riesame.

Pubblicità dei rapporti di riesame

L'articolo 2 introduce un obbligo di trasparenza: gli Stati membri devono tenere a disposizione degli interessati i rapporti di riesame relativi alle sostanze attive, fatta eccezione per le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE. Si tratta di una misura funzionale alla corretta applicazione dei principi uniformi e alla consultabilità da parte dei soggetti coinvolti nel settore.

Recepimento nazionale e decorrenza

L'articolo 3 fissa il termine di recepimento al 31 marzo 2003. Entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informarne immediatamente la Commissione. Le nuove norme devono essere applicate dal 1o aprile 2003 e, al momento della pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4 disciplina due livelli di riesame delle autorizzazioni:

  • in una prima fase, ogni autorizzazione di un prodotto contenente una delle sostanze iscritte deve essere riesaminata per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 31 marzo 2003;
  • in una seconda fase, i prodotti autorizzati contenenti tali sostanze come unica sostanza attiva oppure insieme ad altre sostanze attive già iscritte al 1o ottobre 2002 devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III; all'esito, gli Stati membri devono valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 marzo 2004.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o ottobre 2002. È rivolta agli Stati membri, che devono tradurre nel proprio ordinamento le modifiche necessarie e gestire il riesame delle autorizzazioni nazionali secondo le scadenze indicate.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore fitosanitario, la direttiva apre la strada all'autorizzazione di prodotti contenenti le sostanze iscritte, ma non elimina il controllo nazionale: le autorizzazioni esistenti restano soggette a verifica e possono essere confermate, modificate o revocate. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese agrochimiche o distributori, il punto centrale è la gestione dei tempi di recepimento, della documentazione tecnica e della conformità continuativa dei prodotti alle condizioni fissate dalla direttiva 91/414/CEE.

Disposizioni principali

Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva, con l'inserimento di cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen.

Messa a disposizione dei rapporti di riesame

L'articolo 2 impone agli Stati membri di tenere a disposizione degli interessati, o di metterli a disposizione su richiesta specifica, i rapporti di riesame relativi alle sei sostanze attive, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Recepimento nazionale e data di applicazione

L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le disposizioni si applicano dal 1o aprile 2003 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni dei prodotti contenenti una delle sostanze iscritte per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, di modificarle o revocarle entro il 31 marzo 2003. Il paragrafo 2 richiede il riesame, secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, di ogni prodotto autorizzato contenente tali sostanze come unica sostanza attiva o tra più sostanze attive iscritte al 1o ottobre 2002; all'esito, gli Stati membri devono accertare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 marzo 2004.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della direttiva il 1o ottobre 2002. L'articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareambienteautorizzazioni amministrative

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