Corte di giustizia, Sentenza C-542/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2020. — Erik Simpson e HG contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea. — Riesame delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea Simpson/Consiglio (T‑646/16 P) e HG/Commissione (T‑693/16 P) – Funzione pubblica – Composizione del collegio giudicante che ha emesso le sentenze in primo grado – Procedura di nomina di un giudice al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tribunale precostituito per legge – Sindacato incidentale di legittimità – Pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione. — Cause riunite C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di riesame, ha ritenuto errata la soluzione del Tribunale che aveva annullato due decisioni del Tribunale della funzione pubblica per un vizio nella procedura di nomina di un giudice. Ha chiarito che il controllo incidentale sulla nomina è ammissibile, ma che nel caso concreto la violazione dell’invito a presentare candidature non era abbastanza grave da compromettere il diritto al giudice precostituito per legge. Le sentenze del Tribunale sono quindi state annullate e le cause rinviate al Tribunale per l’esame dei motivi di impugnazione non ancora trattati.
Riesame di sentenze del Tribunale: se un’irregolarità nella procedura di nomina di un giudice del Tribunale della funzione pubblica integri violazione del diritto al giudice precostituito per legge e giustifichi l’annullamento delle decisioni del collegio.
La questione giuridica
Se il Tribunale, in qualità di giudice dell’impugnazione, avesse correttamente annullato le decisioni del Tribunale della funzione pubblica per irregolarità nella composizione del collegio giudicante derivante da un vizio nella procedura di nomina di uno dei giudici; in particolare: (i) se la nomina di un giudice possa essere oggetto di sindacato incidentale di legittimità; (ii) se la violazione dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 comporti, di per sé, violazione dell’articolo 47 della Carta e del principio del giudice precostituito per legge; (iii) se, in caso affermativo, tale errore pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.
Principio di diritto
La Corte afferma che una irregolarità nella procedura di nomina di un giudice può essere oggetto di controllo incidentale solo nei limiti in cui possa incidere sul diritto fondamentale a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge; tuttavia, la mera violazione dell’invito pubblico a presentare candidature, senza lesione delle norme fondamentali sulla nomina dei giudici e senza rischio reale di indebita interferenza sull’esito della procedura, non integra una violazione dell’articolo 47 della Carta. Di conseguenza, il Tribunale ha errato nell’annullare le decisioni del Tribunale della funzione pubblica per la sola irregolarità della nomina; tale errore pregiudica l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione, con conseguente annullamento delle sentenze oggetto di riesame e rinvio delle cause al Tribunale.
Norme richiamate
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 257, quarto comma, TFUE
- Articolo 62 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Decisione 2004/752/CE, Euratom
- Allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Decisione (UE, Euratom) 2016/454
- Articolo 5 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Riesame delle sentenze Simpson/Consiglio e HG/Commissione: composizione del collegio e giudice precostituito per legge
La Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia su due cause di riesame aventi ad oggetto le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2018 nei fascicoli Simpson/Consiglio e HG/Commissione. La questione centrale riguarda l’effetto di un’irregolarità nella procedura di nomina di uno dei giudici del Tribunale della funzione pubblica sulla validità delle decisioni rese da quel collegio e, più in generale, sul diritto a un giudice precostituito per legge ai sensi dell’articolo 47 della Carta.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento Simpson, il ricorrente contestava il rigetto della propria domanda di avanzamento di grado e del reclamo presentato al Consiglio; dopo un primo annullamento per difetto di motivazione, la causa era stata rinviata al Tribunale della funzione pubblica, che aveva poi respinto il ricorso con ordinanza del 24 giugno 2016. Nel procedimento HG, il ricorrente contestava una sanzione disciplinare e una condanna al risarcimento del danno inflitta dalla Commissione; anche in questo caso il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto il ricorso con sentenza del 19 luglio 2016.
In entrambi i casi, il Tribunale dell’Unione europea, quale giudice dell’impugnazione, aveva annullato le decisioni del Tribunale della funzione pubblica rilevando d’ufficio un’irregolarità nella composizione del collegio, in quanto uno dei membri era stato nominato con una procedura ritenuta non conforme all’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013. Il Tribunale aveva ritenuto che ciò violasse il diritto a un giudice precostituito per legge.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 47 della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. Vengono inoltre in rilievo:
- l’articolo 256, paragrafo 2, TFUE, che disciplina il riesame delle decisioni del Tribunale;
- l’articolo 277 TFUE, richiamato per il tema del sindacato incidentale di legittimità;
- l’articolo 257, quarto comma, TFUE, relativo ai tribunali specializzati e ai requisiti dei loro membri;
- l’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, che disciplinava il Tribunale della funzione pubblica e la procedura di nomina dei giudici;
- la decisione 2004/752/CE, Euratom, istitutiva del Tribunale della funzione pubblica;
- la decisione (UE, Euratom) 2016/454, relativa alla nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica;
- l’articolo 5 dello Statuto dei funzionari, sul mantenimento in carica dei giudici fino all’assunzione delle funzioni del successore;
- l’articolo 90 dello Statuto dei funzionari, relativo a reclamo e precontenzioso nei rapporti di lavoro del personale UE.
La questione del sindacato incidentale sulla nomina di un giudice
La Corte chiarisce che la decisione 2016/454 non è un atto di portata generale ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Tuttavia, dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge discende che il giudice dell’Unione deve poter verificare se un’irregolarità nella nomina abbia inciso su tale diritto.
La Corte afferma quindi che il Tribunale poteva esaminare d’ufficio la regolarità della composizione del collegio, poiché la questione della corretta composizione dell’organo giurisdizionale attiene a una formalità sostanziale di ordine pubblico. Tale controllo è particolarmente necessario quando esistano dubbi seri sulla composizione del collegio giudicante.
L’irregolarità della procedura di nomina nel caso concreto
La Corte condivide solo in parte il ragionamento del Tribunale. Riconosce che il Consiglio, utilizzando l’elenco di candidati formato a seguito dell’invito del 3 dicembre 2013 per coprire anche il terzo posto vacante, non ha rispettato il contesto normativo che si era autonomamente dato con quell’invito, il quale mirava espressamente solo a coprire due posti vacanti. Questa è l’irregolarità effettivamente riscontrabile.
La Corte esclude però che vi fosse una violazione delle norme fondamentali sulla nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica. In particolare, osserva che:
- il numero di candidati nell’elenco rispettava il requisito del doppio rispetto ai giudici da nominare;
- non era dubbia la cittadinanza dell’Unione, l’indipendenza o l’idoneità dei candidati;
- non risulta violato l’articolo 257, quarto comma, TFUE né l’articolo 3 dell’allegato I dello Statuto;
- le considerazioni del Tribunale sulla possibile dissuasione di alcuni candidati non bastano a dimostrare una lesione autonoma di regole fondamentali della procedura.
L’articolo 47 della Carta e il giudice precostituito per legge
Richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte EDU, la Corte precisa che il requisito del giudice "costituito per legge" riguarda non solo la base legale dell’organo giurisdizionale, ma anche le regole che disciplinano la nomina dei giudici. Tuttavia, non ogni vizio procedurale comporta automaticamente una violazione dell’articolo 47 della Carta.
Per integrare una violazione del diritto al giudice precostituito per legge, l’irregolarità deve essere di natura e gravità tali da creare un rischio reale di indebita interferenza di un altro potere, mettendo in pericolo l’integrità del processo di nomina e suscitando dubbi legittimi sull’indipendenza e imparzialità del giudice. Nel caso di specie, la sola violazione dell’invito pubblico a presentare candidature non raggiunge tale soglia.
Errori di diritto delle sentenze oggetto di riesame
La Corte conclude che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’annullare le decisioni del Tribunale della funzione pubblica basandosi soltanto sull’irregolarità della procedura di nomina. Tale irregolarità non era, da sola, sufficiente a fondare una violazione dell’articolo 47 della Carta, né a giustificare l’annullamento delle decisioni rese dal collegio giudicante al quale era assegnato il giudice nominato al terzo posto.
Pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione
La Corte ritiene che l’errore del Tribunale sia idoneo a pregiudicare l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione, perché la soluzione adottata poteva fare precedente in future controversie relative alla nomina dei giudici e al diritto a un tribunale indipendente, imparziale e precostituito per legge. Trattandosi di un principio fondamentale trasversale dell’ordinamento dell’Unione, la sua interpretazione deve essere assicurata in modo uniforme dalla Corte.
Dispositivo e conseguenze processuali
La Corte:
- riunisce le cause C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II;
- dichiara che le sentenze del Tribunale del 19 luglio 2018 pregiudicano l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione nella parte in cui hanno ritenuto irregolare la composizione del collegio del Tribunale della funzione pubblica e violato l’articolo 47 della Carta;
- annulla tali sentenze;
- rinvia le cause al Tribunale dell’Unione europea affinché esamini i motivi di impugnazione non ancora trattati;
- dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese nel procedimento di riesame.
Principio affermato
Il rispetto delle regole sulla nomina dei giudici è parte integrante del diritto a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge; tuttavia, una irregolarità che consista soltanto nella violazione dell’invito pubblico a presentare candidature, senza intaccare le norme fondamentali di nomina né rivelare un rischio reale di indebita interferenza sull’esito della procedura, non determina di per sé una violazione dell’articolo 47 della Carta."}
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