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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-2/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Decisione quadro 2008/947/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale – Ambito di applicazione – Sentenza che irroga una pena detentiva con sospensione condizionale – Misura di sospensione condizionale – Obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato – Obbligo di legge. — Causa C-2/19

Giurisprudenza europea62019CJ0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la decisione quadro 2008/947/GAI nel senso che essa copre anche le pene detentive sospese condizionalmente quando l’unica condizione è non commettere un nuovo reato. Tale obbligo può rientrare nella nozione di "misure di sospensione condizionale" ed essere ricondotto alle "istruzioni riguardanti il comportamento" di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). La Corte precisa tuttavia che l’obbligo deve emergere dalla sentenza o da una decisione di sospensione condizionale adottata in base ad essa. La verifica concreta di questo presupposto spetta al giudice nazionale.

Ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI alle pene detentive sospese condizionalmente quando l’unico obbligo è astenersi dal commettere un nuovo reato

La questione giuridica

Se il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di una sentenza che irroga una pena detentiva sospesa, senza ulteriori obblighi espressi se non quello di non commettere un nuovo reato doloso durante il periodo di sospensione, rientri nella decisione quadro 2008/947/GAI, in particolare se tale obbligo possa qualificarsi come "misura di sospensione condizionale" ai sensi degli articoli 1 e 4.

Principio di diritto

La decisione quadro 2008/947/GAI si applica al riconoscimento di una sentenza che sospende l’esecuzione di una pena detentiva anche quando l’unico obbligo imposto è quello di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione, poiché tale obbligo può costituire una "istruzione riguardante il comportamento" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), purché risulti dalla sentenza o da una decisione di sospensione condizionale adottata in base ad essa; spetta al giudice del rinvio verificarlo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 2, punti 1, 2, 4 e 7, decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 6, paragrafo 1 e 2, decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 8, paragrafo 2, decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 14, paragrafo 1, decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 20, paragrafo 2, decisione quadro 2008/947/GAI

Ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI alle pene sospese condizionalmente con solo obbligo di non recidiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Riigikohus (Corte suprema, Estonia) in materia di reciproco riconoscimento di una sentenza penale lettone che ha irrogato ad A.P. una pena detentiva di tre anni, la cui esecuzione è stata sospesa. Il nodo interpretativo riguarda la possibilità di riconoscere in Estonia tale sentenza ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI quando la sospensione è subordinata unicamente all’obbligo di non commettere un nuovo reato durante il periodo di prova.

Fatti e procedimento principale

La Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, Lettonia) ha condannato A.P. il 24 gennaio 2017 a una pena detentiva di tre anni con sospensione dell’esecuzione. Le autorità lettoni hanno trasmesso la decisione alle autorità estoni per il riconoscimento e la sorveglianza in Estonia; il Tribunale di primo grado di Harju ha accolto la richiesta e la Corte d’appello di Tallinn ha confermato l’ordinanza. Investita del ricorso di A.P., la Riigikohus ha chiesto se una simile sentenza rientri nella decisione quadro, dato che il solo obbligo individuato dal giudice del rinvio era quello, previsto dal diritto estone, di astenersi dal commettere un nuovo reato doloso.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 8 e 24 della decisione quadro 2008/947/GAI, che evidenziano gli obiettivi di reinserimento sociale, protezione delle vittime e del pubblico e prevenzione della recidiva;
  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, che delimita l’oggetto e l’ambito di applicazione della decisione quadro;
  • l’articolo 2, punti 1, 2, 4 e 7, che definisce le nozioni di "sentenza", "sospensione condizionale della pena", "sanzione sostitutiva" e "misure di sospensione condizionale";
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), che include le "istruzioni riguardanti il comportamento" tra le misure sorvegliabili;
  • gli articoli 6, 8, 11, 14 e 20, che disciplinano trasmissione del certificato, eventuali richieste di integrazione, rifiuto del riconoscimento, competenze sulle decisioni successive e ritrasferimento della competenza.

Ricevibilità del rinvio

Il governo lettone contestava la ricevibilità, sostenendo che il giudice estone avesse interpretato erroneamente il diritto lettone e che avrebbe dovuto chiedere ulteriori informazioni alle autorità dello Stato di emissione per completare il certificato. La Corte respinge tali obiezioni: ricorda che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza del rinvio e ribadisce la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali. Inoltre, non può rimettere in discussione l’accertamento del giudice del rinvio secondo cui disponeva di elementi sufficienti per decidere, né sostituirsi alla sua valutazione del contesto fattuale e normativo.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, una "sospensione condizionale della pena" è una pena detentiva la cui esecuzione è sospesa condizionatamente mediante una o più misure di sospensione condizionale. L’articolo 2, punto 7, definisce tali misure in modo ampio, come obblighi e istruzioni imposti dall’autorità competente conformemente al diritto interno dello Stato di emissione.

Su questa base, l’obbligo di non commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione può, in linea di principio, costituire una misura di sospensione condizionale. La Corte sottolinea che l’articolo 4, paragrafo 1, non contiene un elenco chiuso in senso sostanziale, poiché la lettera d) include una categoria ampia di "istruzioni riguardanti il comportamento". Tale formula, interpretata secondo il significato corrente, il contesto e gli obiettivi della normativa, può comprendere anche l’obbligo di non delinquere di nuovo.

La Corte valorizza anche il contesto sistematico: molte misure previste all’articolo 4 non presuppongono una sorveglianza attiva, e l’articolo 14 attribuisce all’autorità dello Stato di esecuzione il potere di adottare decisioni ulteriori, incluse la revoca o la modifica degli obblighi, in caso di nuova commissione di reati. Escludere l’obbligo di non recidiva dall’ambito applicativo produrrebbe un risultato paradossale e incoerente con l’obiettivo di prevenire la recidiva e di affidare la sorveglianza allo Stato di residenza, più idoneo a valutare la situazione del condannato.

La Corte richiama inoltre gli obiettivi della decisione quadro: reinserimento sociale, tutela delle vittime e del pubblico e rafforzamento del reciproco riconoscimento nelle situazioni transfrontaliere. Consente quindi di far operare il meccanismo europeo anche quando la condizione di sospensione è limitata all’astensione da nuovi reati.

Limite e verifica demandata al giudice nazionale

La Corte precisa però che le misure di sospensione condizionale devono essere imposte dall’autorità competente dello Stato di emissione e risultare dalla sentenza o da una decisione di sospensione condizionale adottata in base ad essa. Ne consegue che non basta una ricostruzione astratta del diritto nazionale: il giudice del rinvio deve verificare se, nel caso concreto, l’obbligo di non commettere nuovi reati sia effettivamente ricavabile dal titolo trasmesso o da un atto di sospensione condizionale ad esso collegato.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947/GAI, letto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento di una sentenza che ha irrogato una pena detentiva la cui esecuzione è sospesa alla sola condizione di non commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro, a condizione che tale obbligo risulti dalla sentenza o da una decisione di sospensione condizionale emessa in base ad essa. La verifica di tale circostanza spetta al giudice del rinvio.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori, la sentenza chiarisce che, nell’ambito del reciproco riconoscimento delle misure di sospensione condizionale, l’obbligo di non recidiva può essere sufficiente a far scattare il meccanismo della decisione quadro 2008/947/GAI. In concreto, tuttavia, è essenziale che tale obbligo sia formalizzato nel titolo giudiziario o in un provvedimento successivo di sospensione condizionale, perché le autorità dello Stato di esecuzione possano esercitare le competenze loro attribuite, incluse eventuali decisioni in caso di violazione.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penalereciproco riconoscimento delle sentenzesospensione condizionale della penasorveglianza delle misure di sospensione condizionaleesecuzione transfrontaliera delle decisioni penali

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