Corte di giustizia, Sentenza C-182/19
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 marzo 2020. — Pfizer Consumer Healthcare Ltd contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 3005 e 3824 – Cerotti e cinture autoriscaldanti intesi ad alleviare il dolore – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 – Invalidità. — Causa C-182/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel rinvio pregiudiziale proposto dal giudice tributario britannico, la Corte ha esaminato la validità del regolamento 2016/1140 sulla classificazione doganale dei prodotti ThermaCare. Ha ritenuto che tali prodotti siano destinati a usi medici, in quanto concepiti specificamente per alleviare il dolore mediante calore, e che siano assimilabili a prodotti della voce 3005 NC. Di conseguenza, la classificazione nella voce 3824 era errata e il regolamento è stato dichiarato invalido. La Corte ha anche osservato che la classificazione come dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42 costituisce un ulteriore indizio della destinazione medica del prodotto.
Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 sulla classificazione doganale di cerotti e cinture autoriscaldanti: prevale la voce 3005 NC sulla voce 3824 NC.
La questione giuridica
Se il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 sia invalido nella parte in cui classifica i cerotti e le cinture autoriscaldanti terapeutiche nella sottovoce 3824 90 96 della nomenclatura combinata, anziché nella voce 3005, e se la Commissione abbia così ecceduto le competenze di esecuzione modificando la portata delle voci doganali; in subordine, se il regolamento sia viziato da motivazione insufficiente o da errata applicazione delle regole generali di interpretazione della NC.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato invalido il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 perché i prodotti considerati, costituiti da cerotti e cinture autoriscaldanti destinati ad alleviare il dolore mediante termoterapia, rientrano nella voce 3005 della nomenclatura combinata come prodotti analoghi condizionati per usi medici e non nella voce residuale 3824; la Commissione, classificandoli nella sottovoce 3824 90 96, ha quindi modificato la portata delle voci doganali ed è uscita dai limiti delle competenze conferitele dall’articolo 57, paragrafo 4, del codice doganale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754
- Direttiva 93/42/CEE
- Direttiva 2007/47/CE
Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 sulla classificazione di cerotti e cinture autoriscaldanti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito in materia di classificazione doganale. La controversia opponeva Pfizer Consumer Healthcare Ltd all’amministrazione doganale britannica e verteva sulla corretta voce della nomenclatura combinata applicabile ai prodotti ThermaCare, cerotti e cinture autoriscaldanti destinati ad alleviare il dolore.
Fatti e procedimento principale
Pfizer importava nel Regno Unito prodotti monouso commercializzati per termoterapia terapeutica. Secondo la descrizione contenuta nella sentenza, tali prodotti generano calore tramite una reazione esotermica al contatto con l’aria e sono destinati ad alleviare dolore, ridurre rigidità muscolare e favorire la guarigione dei tessuti danneggiati. L’amministrazione doganale britannica aveva in un primo momento rilasciato informazioni tariffarie vincolanti classificandoli nella voce 3005 NC, ma successivamente, a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140, li aveva riclassificati nella sottovoce 3824 90 96. Pfizer ha contestato tale riclassificazione, sostenendo che il regolamento di esecuzione fosse invalido.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- la nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87;
- le regole generali di interpretazione della NC, in particolare le regole 1, 3 b) e 6;
- la voce 3005, relativa a ovatta, garze, bende e prodotti analoghi, impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari;
- la voce 3824, voce residuale per prodotti chimici e preparazioni non nominati né compresi altrove;
- gli articoli 57, 58 e 285 del regolamento (UE) n. 952/2013, che attribuiscono alla Commissione il potere di adottare misure di classificazione tariffaria;
- la direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, utile come indice della destinazione terapeutica del prodotto.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il regolamento 2016/1140 fosse invalido nella parte in cui classificava i prodotti ThermaCare nella voce 3824 NC, nonostante essi:
- siano costituiti da materiale fasciante con "celle di calore";
- agiscano come un senapismo, con benefici terapeutici aggiuntivi;
- allevino il dolore e favoriscano la guarigione tramite reazione chimica esotermica;
- siano venduti al minuto;
- siano presentati e commercializzati per usi medici.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità in materia di classificazione doganale, ma non può modificare il contenuto o la portata delle voci della NC. Il criterio decisivo di classificazione è costituito dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, mentre la destinazione può rilevare se inerente al prodotto stesso.
Esaminando i prodotti in questione, la Corte osserva che essi sono concepiti specificamente per alleviare il dolore mediante calore prodotto da una reazione esotermica, e quindi per un impiego terapeutico. La nozione di "usi medici" della voce 3005 deve essere intesa in senso ampio, comprendendo prodotti concepiti per prevenire, individuare o trattare malattie o lesioni. Inoltre, il fatto che i prodotti siano qualificati come dispositivi medici attivi ai sensi della direttiva 93/42 costituisce un ulteriore indizio della loro destinazione medica.
Quanto alla voce 3005, la Corte ritiene che i prodotti costituiscano "prodotti analoghi" a quelli espressamente menzionati nella voce, in quanto destinati al trattamento di dolore e lesioni. La circostanza che non debbano essere usati in talune situazioni non esclude la loro qualificazione medica. Ne consegue che i prodotti rientrano nella voce 3005 e, essendo tale voce specifica e non residuale, non possono essere classificati nella voce 3824.
Decisione
La Corte dichiara che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è invalido, poiché la Commissione, classificando i prodotti nella sottovoce 3824 90 96 anziché nella voce 3005, ha modificato la portata delle voci tariffarie ed ha ecceduto le competenze conferitele dall’articolo 57, paragrafo 4, del codice doganale.
Principio affermato
Ai fini della classificazione doganale, i cerotti e le cinture autoriscaldanti concepiti specificamente per alleviare il dolore mediante termoterapia e destinati a usi medici rientrano nella voce 3005 della nomenclatura combinata come prodotti analoghi condizionati per la vendita al minuto; è pertanto illegittimo un regolamento di esecuzione che li collochi nella voce residuale 3824, poiché ciò altera la portata delle voci tariffarie oltre i poteri della Commissione.
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