Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-215/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020. — Libuše Králová contro Primera Air Scandinavia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu 8. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 1 – Competenza in materia contrattuale – Articoli da 15 a 17 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 6 e 7 – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo – Contratto di trasporto che prevede prestazioni combinate di trasporto e di alloggio concluso fra il passeggero e un’agenzia di viaggi – Ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria diretto contro il vettore aereo che non è parte di tale contratto – Direttiva 90/314/CEE – Viaggio “tutto compreso”. — Causa C-215/18

Giurisprudenza europea62018CJ0215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regime di compensazione del regolamento n. 261/2004 si applica al vettore aereo operativo anche nei voli inseriti in pacchetti tutto compreso e anche in assenza di un contratto diretto con il passeggero. Ai fini della competenza giurisdizionale, l’azione è qualificata come materia contrattuale ex regolamento n. 44/2001, perché si fonda su obblighi contrattuali assunti nell’ambito del pacchetto viaggio. Tuttavia, non opera il foro protetto dei consumatori, poiché gli articoli 15-17 richiedono che il consumatore agisca contro la propria controparte contrattuale.

Compensazione pecuniaria per ritardo del volo: competenza giurisdizionale e ambito di applicazione del regolamento n. 261/2004 in caso di viaggio tutto compreso concluso con un terzo

La questione giuridica

Se un passeggero che chiede la compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato di un volo possa agire contro il vettore aereo operativo ai sensi del regolamento n. 261/2004 anche in assenza di un contratto diretto con esso; se tale azione rientri nella nozione di materia contrattuale ex articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001; e se sia applicabile la disciplina speciale della competenza per i contratti conclusi dai consumatori di cui agli articoli 15-17 del medesimo regolamento quando il volo è parte di un viaggio tutto compreso concluso con un’agenzia di viaggi.

Principio di diritto

Il passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può chiedere al vettore aereo operativo la compensazione pecuniaria prevista dagli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 anche se non ha stipulato con esso alcun contratto e il volo rientra in un viaggio tutto compreso; tale azione, fondata su obblighi liberamente assunti nel quadro del contratto concluso con il terzo organizzatore/agenzia, ricade nella nozione autonoma di materia contrattuale dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Viceversa, gli articoli 15-17 del regolamento n. 44/2001 non si applicano perché la disciplina consumeristica presuppone che la controversia opponga il consumatore alla propria controparte contrattuale, circostanza assente nel caso del vettore operativo non contraente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 5, punto 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articoli 15, 16 e 17, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articoli 2, lettera b), 3, paragrafi 5 e 6, 6, 7 e 8, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Direttiva 90/314/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 90/314/CEE

Compensazione per ritardo del volo in un viaggio tutto compreso: competenza e legittimazione passiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8) in una controversia tra una passeggera e il vettore aereo operativo, relativa alla compensazione pecuniaria per il ritardo di oltre quattro ore di un volo inserito in un viaggio tutto compreso. La Corte interpreta il regolamento n. 261/2004 e il regolamento n. 44/2001, nonché il rapporto con la direttiva 90/314/CEE sui viaggi tutto compreso.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Libuše Králová aveva acquistato da un’agenzia di viaggi un pacchetto comprendente trasporto aereo tra Praga e Keflavík e alloggio in Islanda. Il volo, operato da Primera Air Scandinavia A/S, subiva un ritardo superiore a quattro ore; la passeggera chiedeva quindi 400 EUR ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004. Il giudice di primo grado e quello d’appello avevano escluso la competenza dei giudici cechi, ritenendo che non vi fosse un contratto tra passeggera e vettore e che non si potesse applicare la disciplina dei contratti con i consumatori. La Corte suprema ceca rinviava quindi la causa al giudice di primo grado, sollecitando un chiarimento sull’articolo 5, punto 1, e sugli articoli 15-17 del regolamento n. 44/2001.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente:

  • se tra passeggera e vettore sussistesse un rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nonostante l’assenza di un contratto diretto;
  • se tale rapporto rientrasse nella materia dei contratti conclusi dai consumatori, ai sensi degli articoli 15-17;
  • se il vettore fosse legittimato passivamente rispetto alla domanda di compensazione ex regolamento n. 261/2004.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento n. 44/2001, specie l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 5, punto 1, e gli articoli 15-17;
  • il regolamento n. 261/2004, in particolare gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafi 5 e 6, 6, 7 e 8, paragrafo 2;
  • la direttiva 90/314/CEE, articolo 2, paragrafo 1. La Corte precisa che il regolamento n. 1215/2012 non era applicabile ratione temporis ai fatti del procedimento principale.

Ragionamento della Corte sul regolamento n. 261/2004

La Corte afferma anzitutto che il regolamento n. 261/2004 si applica al vettore aereo operativo anche quando esso non ha concluso un contratto con il passeggero, poiché l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 5, fanno riferimento proprio al vettore che opera il volo per conto della persona che ha stipulato il contratto con il passeggero. La circostanza che il volo faccia parte di un viaggio tutto compreso non esclude il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dagli articoli 6 e 7. La Corte osserva che l’articolo 3, paragrafo 6, lascia impregiudicati i diritti derivanti dalla direttiva 90/314, ma tale direttiva non contiene una deroga equivalente a quella espressamente prevista all’articolo 8, paragrafo 2, solo per il rimborso del biglietto. Ne deriva che la compensazione forfettaria di cui all’articolo 7 resta esigibile dal vettore operativo, senza pregiudizio degli eventuali diritti del passeggero verso l’organizzatore del viaggio.

Ragionamento sulla competenza ex articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001

La Corte ricorda che la nozione di materia contrattuale è autonoma e non richiede necessariamente la conclusione di un contratto diretto tra le parti in causa; è però indispensabile che l’azione si fondi su un’obbligazione liberamente assunta da una parte nei confronti dell’altra. Nel caso di specie, il vettore operativo esegue obblighi derivanti dal contratto di viaggio tutto compreso stipulato con l’agenzia di viaggi, agendo per conto della persona che ha concluso il contratto con il passeggero. Per questo motivo, l’azione di compensazione promossa dal passeggero contro il vettore operativo è qualificata come azione in materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1. La presenza dell’alloggio nel pacchetto non altera la natura contrattuale della pretesa né la logica del foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione.

Esclusione della disciplina sui contratti conclusi dai consumatori

Diversamente, la Corte esclude l’applicazione degli articoli 15-17 del regolamento n. 44/2001. Questa sezione richiede cumulativamente che vi sia un consumatore, un contratto effettivamente concluso con un professionista e che la controversia opponga il consumatore alla sua controparte contrattuale. Poiché il ricorso è diretto contro un vettore con il quale la passeggera non ha concluso alcun contratto, manca una condizione essenziale per applicare il foro protetto del consumatore. La Corte richiama la necessità di un’interpretazione restrittiva di tali norme derogatorie rispetto al foro generale e al foro speciale contrattuale.

Decisione e principi affermati

La Corte risponde che:

  • il passeggero può agire per la compensazione pecuniaria contro il vettore aereo operativo anche senza contratto diretto e anche se il volo è parte di un pacchetto tutto compreso;
  • tale azione rientra nella materia contrattuale ex articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001;
  • non si applicano invece gli articoli 15-17 sul contenzioso dei consumatori. La sentenza conferma così la separazione tra il regime sostanziale di tutela del passeggero aereo e la disciplina processuale della competenza giurisdizionale, valorizzando la fonte contrattuale dell’obbligo del vettore operativo pur in assenza di un contratto diretto con il viaggiatore.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereocompetenza giurisdizionale civile e commercialecontratti conclusi dai consumatoriviaggi tutto compresocompensazione dei passeggeri aerei

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.