Corte di giustizia, Sentenza C-244/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020. — Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Conferimento di capitale e garanzie statali – Nozione di aiuto di Stato – Nozione di “vantaggio” – Principio dell’operatore privato – Criterio dell’investitore privato – Obbligo di esame diligente e imparziale incombente alla Commissione europea – Sindacato giurisdizionale – Onere della prova – Nozione di “impresa in difficoltà” – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione – Comunicazione relativa alle garanzie – Quadro temporaneo del 2011 – Importo degli aiuti da recuperare – Obblighi di motivazione incombenti alla Commissione e al Tribunale dell’Unione europea. — Causa C-244/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina un’impugnazione proposta da Larko contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato in larga parte la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia alla società. La Corte respinge quasi integralmente l’impugnazione, ma annulla la sentenza limitatamente alla garanzia del 2008 su un prestito di EUR 30 milioni, perché il Tribunale ha applicato in modo non corretto il principio dell’operatore privato e non ha verificato adeguatamente gli elementi rilevanti nel fascicolo. La causa è rinviata al Tribunale per il nuovo esame di quel solo capo.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato: la Corte annulla in parte la sentenza del Tribunale per errore nell’esame della garanzia del 2008 concessa alla Larko, relativa alla corretta applicazione del principio dell’operatore privato e alla valutazione della situazione di impresa in difficoltà.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente confermato la decisione della Commissione nella parte in cui qualificava come aiuto di Stato la garanzia del 2008 sul prestito di EUR 30 milioni, in particolare: (i) per l’applicazione del principio dell’operatore privato e la valutazione della Larko come impresa in difficoltà; (ii) per la nozione di vantaggio economico e il criterio della remunerazione della garanzia; (iii) per la compatibilità della garanzia del 2011 con il quadro temporaneo; (iv) per la determinazione dell’importo da recuperare e gli obblighi di motivazione.
Principio di diritto
In materia di aiuti di Stato, la Commissione deve accertare il vantaggio e l’applicabilità del principio dell’operatore privato sulla base degli elementi disponibili e prevedibili al momento della misura, con istruttoria diligente e imparziale; il giudice dell’Unione controlla tali valutazioni economiche complesse solo per errore manifesto. Tuttavia, il Tribunale non può fondare la conferma dell’aiuto su una presunzione negativa o su elementi successivi senza verificare che il fascicolo amministrativo contenga elementi attendibili e coerenti sulla conoscenza, da parte dello Stato, della situazione dell’impresa al momento dell’adozione della garanzia. Nel caso di specie, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla garanzia del 2008, rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame di tale profilo.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004)
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008)
- Comunicazione della Commissione sul quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria (2011)
Aiuti di Stato concessi alla Larko: impugnazione contro la sentenza del Tribunale
La pronuncia riguarda un ricorso in impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso della Larko avverso la decisione 2014/539/UE della Commissione sugli aiuti di Stato SA.34572 concessi dalla Grecia alla società. La controversia concerne varie misure, tra cui conferimenti di capitale e diverse garanzie statali, e tocca temi centrali del diritto degli aiuti di Stato: vantaggio economico, operatore privato, imprese in difficoltà, compatibilità delle garanzie e recupero.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama innanzitutto gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in particolare i punti 9-11 sulla nozione di impresa in difficoltà. Richiama poi la comunicazione della Commissione sulle garanzie statali, soprattutto il punto 2.1 sul beneficio economico derivante dall’assunzione del rischio da parte dello Stato, il punto 3.2 sulle condizioni per escludere l’esistenza di aiuto, il punto 3.6 e il punto 4.1 sulla quantificazione dell’elemento di aiuto. Infine, prende in considerazione il quadro temporaneo del 2011, che ammetteva talune garanzie su prestiti, ma escludeva le imprese in difficoltà e subordinava la compatibilità al rispetto di condizioni cumulative.
Fatti e procedimento amministrativo
La Larko è una grande impresa greca attiva nell’estrazione e lavorazione mineraria. Lo Stato ellenico deteneva la maggioranza delle azioni attraverso l’Hellenic Republic Asset Development Fund, affiancato da altri due azionisti privati. Nel 2012 la Commissione ha avviato d’ufficio un esame sulla privatizzazione della società e sulle misure di sostegno concesse nel corso degli anni. Le misure esaminate erano sei: un accordo del 1998 sui debiti, una garanzia del 2008 su un prestito di EUR 30 milioni, un aumento di capitale del 2009, una garanzia del 2010, lettere di garanzia fiscali e due garanzie del 2011 su prestiti complessivi di EUR 50 milioni.
La Commissione, con decisione del 27 marzo 2014, ha ritenuto che la Larko fosse un’impresa in difficoltà nel periodo di concessione delle misure e ha qualificato come aiuti di Stato incompatibili, da recuperare, le misure nn. 2, 3, 4 e 6. Le misure nn. 1 e 5 sono state invece considerate non costituenti aiuto.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
La Larko ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione e la restituzione di quanto eventualmente recuperato. Davanti al Tribunale ha dedotto tre motivi: errore nella qualificazione delle misure come aiuti di Stato, difetto di motivazione e errore nella quantificazione degli importi da recuperare. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.
Motivi dell’impugnazione
In impugnazione la Larko ha articolato quattro motivi:
- applicazione errata del criterio dell’investitore privato e difetto di motivazione, soprattutto con riferimento alla misura n. 3;
- errata interpretazione della nozione di vantaggio economico e difetti di motivazione, con riguardo alle misure nn. 2 e 4;
- errori di diritto sulla compatibilità della misura n. 6 con il quadro temporaneo del 2011 e con gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione;
- errori di diritto e difetti di motivazione sul calcolo dell’importo degli aiuti da recuperare per le misure nn. 2, 4 e 6.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte respinge gran parte del primo motivo come irricevibile o infondato. Quanto agli argomenti relativi alla misura n. 3, osserva che la Larko pretendeva in sostanza una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di impugnazione, e che gli elementi successivi alla misura non potevano essere usati per dedurre l’intento dello Stato al momento della decisione. La Corte ribadisce che, ai fini del principio dell’operatore privato, sono rilevanti solo gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della misura.
La Corte conferma inoltre che il sindacato del giudice dell’Unione sulle valutazioni economiche complesse della Commissione è limitato all’errore manifesto. Quanto alla motivazione, ritiene che i punti della sentenza impugnata consentano alla Larko di comprendere le ragioni del rigetto e alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Errore di diritto sulla misura n. 2: profilo decisivo dell’annullamento parziale
Sulla prima parte del secondo motivo, relativa alla garanzia del 2008, la Corte accoglie invece la censura della Larko. Il Tribunale aveva utilizzato dati finanziari successivi alla concessione della garanzia per stabilire che la Larko era un’impresa in difficoltà, e aveva poi costruito una presunzione secondo cui lo Stato avrebbe dovuto conoscere tale situazione al momento dell’adozione della misura.
La Corte ricorda che:
- l’esame dell’applicabilità del principio dell’operatore privato è distinto dal suo contenuto applicativo;
- la Commissione deve provare, con un’istruttoria diligente e imparziale, gli elementi necessari a concludere sull’esistenza di un aiuto;
- non può basarsi su una presunzione negativa fondata sulla sola mancanza di informazioni, se non dispone di elementi positivi attendibili e coerenti.
Poiché il Tribunale ha sostanzialmente presunto la conoscenza delle difficoltà della società da parte dello Stato, senza verificare adeguatamente il fascicolo amministrativo, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente a questo capo e rinvia la causa al Tribunale per un nuovo esame.
Misura n. 4: garanzia collegata alla sospensione di una decisione giudiziaria
Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa alla garanzia del 2010, la Corte respinge le censure. Ritiene che il Tribunale abbia motivato in modo sufficiente il rigetto degli argomenti della Larko e non abbia invertito l’onere della prova. Inoltre, la Corte considera corretta l’interpretazione secondo cui la situazione eccezionale rilevante ai fini del punto 4.1 della comunicazione sulle garanzie può ricorrere quando il mutuatario non è in grado di rimborsare con risorse proprie il prestito coperto dalla garanzia.
Misura n. 6: quadro temporaneo del 2011 e orientamenti sul salvataggio
La Corte respinge anche il terzo motivo. Per quanto riguarda il quadro temporaneo del 2011, osserva che le condizioni previste al punto 2.3 erano cumulative e che la Larko non contestava una delle condizioni decisive, ossia la copertura del 100% dei prestiti, in contrasto con il limite dell’80%. Di conseguenza, gli altri argomenti risultano inconferenti.
Quanto agli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, la Corte rileva che la Larko contestava in realtà accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale in modo insindacabile, secondo cui le autorità greche non avevano invocato un piano di ristrutturazione né dimostrato il carattere minimo e necessario della misura. Anche sotto il profilo motivazionale, la Corte ritiene sufficiente la spiegazione contenuta nella sentenza impugnata.
Quantificazione degli aiuti da recuperare e motivazione
Sul quarto motivo, la Corte respinge le censure relative al recupero degli importi. Ricorda che il Tribunale può interpretare l’atto della Commissione, ma non sostituire la propria motivazione a quella dell’istituzione. Nel caso di specie il Tribunale si sarebbe limitato a interpretare la decisione della Commissione, senza sostituirsi ad essa.
La Corte aggiunge che, per le garanzie concesse a imprese in difficoltà, la giurisprudenza ammette che l’aiuto possa essere pari all’importo del prestito garantito. Il recupero di un importo corrispondente mira a ristabilire la situazione anteriore e non ha natura sanzionatoria. Le censure sulla prassi amministrativa pregressa della Commissione sono irrilevanti ai fini della qualificazione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Anche la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente.
Dispositivo e conseguenze processuali
La Corte annulla la sentenza del Tribunale solo nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso con riferimento alla garanzia concessa dallo Stato ellenico nel 2008 sul prestito di EUR 30 milioni. Per il resto, l’impugnazione è respinta. La causa è rinviata al Tribunale e le spese sono riservate.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, nei casi di aiuti di Stato sotto forma di garanzia, la Commissione deve fondare la propria valutazione su elementi disponibili e verificabili al momento della concessione della misura e condurre un’istruttoria diligente e imparziale; il giudice dell’Unione non può avallare una qualificazione di aiuto basata su presunzioni negative o su dati successivi non adeguatamente collegati al momento decisionale. Al tempo stesso, resta fermo che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni economiche complesse della Commissione è limitato all’errore manifesto.
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