Corte di giustizia, Sentenza C-66/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2020. — JC contro Kreissparkasse Saarlouis. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Diritto di recesso – Termine per l’esercizio del diritto – Requisiti relativi alle informazioni da inserire nel contratto – Nota informativa che si limita a un rinvio per relationem a disposizioni nazionali. — Causa C-66/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’estensione degli obblighi informativi sul diritto di recesso nei contratti di credito disciplinati dalla direttiva 2008/48/CE. Ha stabilito che nel contratto devono comparire anche le regole di calcolo del termine di recesso e che un rinvio per relationem a disposizioni nazionali multiple non è sufficiente. La pronuncia valorizza la funzione protettiva dell’informazione contrattuale e l’esigenza che il consumatore possa comprendere immediatamente i propri diritti senza ricostruzioni normative complesse.
Contratto di credito al consumo: il contratto deve indicare in modo chiaro e conciso anche le modalità di calcolo del termine di recesso e non può limitarsi a rinvii a catena a norme nazionali.
La questione giuridica
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE imponga di inserire nel contratto, in modo chiaro e conciso, anche le modalità di decorrenza e calcolo del termine di recesso; e se sia conforme a tale requisito un’informativa contrattuale che rinvii a una disposizione nazionale la quale rinvii, a sua volta, ad altre disposizioni nazionali, costringendo il consumatore a ricostruire il contenuto degli obblighi informativi tramite molteplici testi normativi.
Principio di diritto
Nel contratto di credito ai consumatori devono essere riportate, in modo chiaro e conciso, non solo l’esistenza del diritto di recesso e la sua durata, ma anche le modalità di calcolo della decorrenza del termine e le altre condizioni di esercizio previste dalla direttiva 2008/48/CE; pertanto, un rinvio contrattuale a una norma nazionale che rinvia a sua volta ad altre norme non soddisfa il requisito di chiarezza e concisione, perché non consente al consumatore di comprendere direttamente, dal contratto, quando e a quali condizioni il recesso può essere validamente esercitato.
Norme richiamate
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 10, paragrafo 2, lettera p), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
Contratto di credito e diritto di recesso: chiarezza delle informazioni contrattuali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Saarbrücken in una controversia tra un consumatore e una banca tedesca relativa all’esercizio del diritto di recesso da un contratto di mutuo assistito da garanzia reale. La Corte interpreta l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE, soffermandosi sulla portata degli obblighi informativi che devono essere inseriti nel contratto di credito.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte richiama, in particolare, i considerando 8, 9, 10, 14 e 31 della direttiva 2008/48/CE, nonché gli articoli 2, 10, 14 e 22. Rilevano soprattutto:
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che esclude dall’ambito di applicazione i contratti di credito garantiti da ipoteca o da altra garanzia analoga sui beni immobili;
- l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), che impone di indicare nel contratto, in modo chiaro e conciso, l’esistenza o l’assenza del diritto di recesso, il periodo entro il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni di esercizio;
- l’articolo 14, paragrafo 1, che disciplina il termine di quattordici giorni e la sua decorrenza;
- l’articolo 22, paragrafo 1, che esprime il principio di armonizzazione e l’impossibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni diverse, nei limiti delle disposizioni armonizzate.
Normativa nazionale richiamata dal giudice del rinvio
Nel diritto tedesco, il contratto di credito doveva contenere le indicazioni previste dal BGB e dall’EGBGB. La controversia ruotava attorno a una formulazione contrattuale che rinviava all’articolo 492, paragrafo 2, BGB, il quale a sua volta rinviava all’articolo 247, paragrafi da 6 a 13, EGBGB, con ulteriori rinvii interni ad altre norme del BGB. Il giudice del rinvio dubitava che un siffatto sistema di rinvii fosse compatibile con l’obbligo di informazione "chiaro e conciso" previsto dal diritto UE.
Fatti e procedimento principale
Nel 2012 JC aveva stipulato con la Kreissparkasse Saarlouis un contratto di mutuo assistito da garanzia reale per EUR 100000. Nel 2016 JC aveva comunicato il recesso dal contratto, sostenendo che il termine non fosse mai decorso validamente, perché l’informazione sul recesso non sarebbe stata conforme alla direttiva. La banca contestava tale tesi, affermando di aver informato correttamente il consumatore e che il termine di recesso fosse già spirato.
Questioni pregiudiziali
Il Landgericht Saarbrücken ha sottoposto tre questioni alla Corte:
- se le modalità di decorrenza e calcolo del termine di recesso rientrino tra le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera p);
- se sia compatibile con la nozione di informazione "chiara e concisa" un rinvio del contratto a norme nazionali che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni;
- in subordine, se tale chiarezza possa comunque sussistere quando il consumatore debba compiere valutazioni giuridiche ulteriori per individuare le norme applicabili.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di incompetenza sollevata dal governo tedesco. Pur trattandosi di un contratto formalmente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva, il diritto tedesco aveva scelto di rendere applicabili a tali contratti le norme della direttiva stessa; in simili casi, la Corte è competente a fornire un’interpretazione uniforme delle disposizioni UE richiamate dal diritto nazionale. La domanda è quindi dichiarata ricevibile.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte afferma che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), deve essere letto alla luce del considerando 31 e della finalità di tutela del consumatore: il contratto deve consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi senza incertezze. Per questo, non basta indicare in astratto che esiste un diritto di recesso o il numero di giorni del termine; occorre anche riportare le regole che consentono di determinare da quando il termine inizia a decorrere. Se tali modalità di calcolo restassero fuori dal contratto, l’efficacia del diritto di recesso sarebbe indebitamente attenuata.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte osserva che, nel caso concreto, il contratto rinviava a una norma nazionale che rinviava a sua volta ad altre disposizioni. Un consumatore, leggendo soltanto il contratto, non sarebbe in grado:
- di determinare la portata del proprio impegno contrattuale;
- di verificare se tutte le informazioni obbligatorie richieste dall’articolo 10 siano state effettivamente inserite;
- di capire se il termine di recesso sia già iniziato a decorrere.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in materia di tutela dei consumatori, un mero rinvio a testi normativi non è sufficiente quando il professionista deve informare il consumatore del contenuto del suo impegno contrattuale. Di conseguenza, il rinvio a catena a norme nazionali non soddisfa l’obbligo di indicare le informazioni in modo chiaro e conciso.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/48/CE, rientrano tra le informazioni che devono figurare nel contratto di credito in modo chiaro e conciso;
- l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), osta a che il contratto di credito rinvii, per tali informazioni, a una disposizione nazionale che rinvii a sua volta ad altre disposizioni dell’ordinamento nazionale.
Principi emergenti per la pratica
La sentenza conferma che, nei contratti di credito al consumo, il diritto di recesso non può essere disciplinato con formule trasversali o rinvii complessi che costringano il consumatore a una ricostruzione normativa articolata. Per gli operatori del credito, ciò significa che le clausole sul recesso devono essere autosufficienti sul piano informativo e immediatamente comprensibili, pena l’inefficacia del meccanismo di decorrenza del termine di recesso.
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