Sentenza del 26/07/2021 n. 938 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate notificò al Sig. Tizio un avviso di accertamento per il 2003 recuperando a tassazione un maggior reddito assimilato pari a € 258.938,58 ritenuto derivante da una presunta parziale rinuncia al credito (trattamento di fine mandato) del contribuente nella qualità di amministratore della 'XX Srl'. Il contribuente ha sempre disconosciuto la sottoscrizione dell'atto di rinuncia, eccependo carenza di motivazione, incongruità e assenza del presupposto impositivo di cui all'art. 47 TUIR. L'atto probatorio fondamentale dell'Ufficio era una copia di una scrittura privata la cui firma è stata tempestivamente disconosciuta dal contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione accolse alcuni motivi del contribuente, formulando il principio che una scrittura privata prodotta e tempestivamente disconosciuta non può essere utilizzata senza la verificazione nelle forme di legge (art. 216 c.p.c.), previa sospensione del processo. Alla Commissione Tributaria Regionale è stato chiesto di decidere sull'efficacia probatoria del documento. In sede di rinvio, l'Ufficio non aveva proposto tempestivamente l'istanza di verificazione in primo grado e, inoltre, non è stato possibile reperire l'originale del documento (ricerche negative da parte dell'Ufficio, del contribuente, del curatore fallimentare e della Procura). La Commissione ha quindi ritenuto la scrittura privata priva di valore probatorio e ha annullato l'avviso di accertamento, rigettando l'appello dell'Agenzia e confermando la sentenza di primo grado; spese compensate.
Norme richiamate
art. 47 TUIR
Riferimento al presupposto impositivo relativo ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; il contribuente ha contestato che il presupposto impositivo non fosse dimostrato in assenza della prova del presunto utile derivante dalla rinuncia.
art. 215 c.p.c.
Norma che disciplina il disconoscimento della scrittura privata; la sottoscrizione tempestivamente disconosciuta impedisce l'utilizzo del documento come prova fino a che non sia stata effettuata la verificazione prevista dalle norme.
art. 216 c.p.c.
Disciplina il procedimento di verificazione della scrittura privata: la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve richiedere la verificazione (in via principale o incidentale) entro il termine per le deduzioni istruttorie, proponendo i mezzi di prova e le scritture di comparazione.
Principio enunciato dalla Corte di Cassazione
Nel processo tributario, la parte che abbia prodotto una scrittura privata, la cui sottoscrizione sia stata tempestivamente disconosciuta da colui che ne appare l'autore, contro il quale è prodotta, non può avvalersene quale prova della propria pretesa in mancanza di verificazione nelle forme di legge, previa sospensione del processo tributario, e a detto accertamento, comunque, il Giudice medesimo deve procedere sempreché sussistano le condizioni prescritte dalle norme codicistiche per l'espletamento della procedura di verificazione, e, in caso affermativo, con l'esercizio dei poteri istruttori nei limiti consentiti dalle disposizioni speciali dettate per il processo tributario.
La Cassazione stabilisce che la scrittura privata disconosciuta non ha efficacia probatoria senza la procedura di verificazione; il giudice tributario deve sospendere e richiedere la verificazione se ne ricorrono i presupposti e nei limiti del processo tributario.
Massime di principio
- Se la firma su una scrittura privata è tempestivamente disconosciuta dal presunto autore, la parte che produce il documento deve chiedere la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. entro il termine per le deduzioni istruttorie; in mancanza la scrittura perde efficacia probatoria.
- La verificazione richiede la disponibilità dell'originale e l'indicazione di scritture di comparazione; copie fotostatiche non sono sufficienti per superare un disconoscimento senza la procedura di verificazione.
- L'onere procedurale di chiedere la verificazione spetta alla parte che vuole valersi della scrittura: omissioni procedurali in primo grado (non chiedere la verificazione) comportano la perdita della possibilità di proporla in appello.
- Se la pretesa tributaria si fonda unicamente su una scrittura privata disconosciuta e non verificata, e non sussistono altre prove del maggior reddito, l'accertamento va annullato.
- La ricerca e l'acquisizione dell'originale (anche presso curatori, società fallite o Procura) devono essere attivate tempestivamente; l'impossibilità di reperire l'originale rende spesso impossibile la verificazione e favorisce il contribuente.
- In controversie complesse con incertezze fattuali e giuridiche, il giudice può compensare le spese di lite.
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