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Sentenza

Sentenza n. 4673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, 23 dicembre 2023, n. 3180, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e conseguente ordine di demolizione di un manufatto adibito a locale abitativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di sanatoria e l’ordine di demolizione. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione delle opere come nuova costruzione, sostenendo che la domanda riguardasse soltanto la posa di infissi su una tettoia già legittimata da precedenti titoli, in particolare da una CILA del 7 agosto 2018, senza incremento di superficie, volume o sagoma. Ha inoltre dedotto che il Comune e il TAR avrebbero integrato illegittimamente la motivazione del provvedimento, introducendo in giudizio considerazioni sulla non idoneità della CILA a legittimare i muri perimetrali. Con il secondo motivo ha contestato il mancato rispetto delle distanze dal confine e delle norme sulle vedute, sostenendo che la distanza minima prevista dal regolamento edilizio fosse derogabile, che le pareti della tettoia fossero state realizzate sul confine e che vi fosse il consenso del proprietario confinante. Ha nuovamente dedotto l’integrazione giudiziale della motivazione e l’illegittima valutazione, da parte del TAR, dell’accordo prodotto in giudizio. Con il terzo motivo ha censurato la condanna alle spese del primo grado, invocando la fondatezza delle proprie doglianze e un affidamento nella regolarità dell’intervento derivante dal comportamento comunale.

La decisione

L’appello è stato integralmente respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’amministrazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento della decisione, ma non è tenuta a enunciare nell’atto tutti i fatti impeditivi deducibili dal destinatario; questi ultimi costituiscono elementi a carico della parte che intenda farli valere come ragioni di illegittimità. Il Comune poteva quindi contestare in giudizio l’efficacia legittimante della CILA senza integrare la motivazione del diniego, così come il TAR poteva esaminare tale allegazione. Nel merito, la CILA riguardava soltanto una tamponatura sul lato nord, con vano tecnico, e una parete laterale non a tutta altezza sul lato sud, mentre il sopralluogo aveva accertato una struttura completamente chiusa e arredata, con porte-finestre, angolo cottura e bagno, adibita a ufficio. La posa degli infissi aveva quindi completato la formazione di un nuovo vano abitativo, non riconducibile ai precedenti titoli o alla CILA, sicché mancava la conformità urbanistica richiesta per la sanatoria e risultava legittima la demolizione. Anche il secondo motivo è stato respinto: la censura sull’integrazione della motivazione è stata ritenuta infondata per le medesime ragioni; la valutazione dell’accordo con il confinante riguardava l’insussistenza del fatto impeditivo allegato dal ricorrente e non costituiva esercizio anticipato di un potere amministrativo. Inoltre, l’appellante non aveva provato che le pareti fossero state realizzate sul confine, mentre planimetrie e accordo indicavano una costruzione arretrata di circa un metro. Il terzo motivo è stato respinto perché la condanna alle spese di primo grado conseguiva alla soccombenza e non sussistevano ragioni per riconoscere un legittimo affidamento nella regolarità dell’opera. L’appellante è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La sanatoria edilizia è subordinata alla conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile; in mancanza di tale conformità l’istanza deve essere respinta.

  • art. 3 l. 241/1990

    l’Amministrazione non è tenuta a rappresentare l’assenza di fatti impeditivi all’adozione del provvedimento, dovendo limitarsi a indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione»

    L’obbligo di motivazione riguarda i presupposti positivi della decisione; i fatti impeditivi allegati dal destinatario devono essere dedotti e provati da quest’ultimo e possono essere contestati dall’amministrazione in giudizio senza integrazione postuma della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che deduce fatti impeditivi dell’adozione del provvedimento, quali l’esistenza di titoli legittimanti, deve allegarli e provarli quali fatti principali fondanti l’azione di annullamento.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA non vale a legittimare opere diverse o ulteriori rispetto a quelle effettivamente dichiarate; nel caso concreto non giustificava la struttura completamente chiusa e adibita a uso abitativo accertata dal Comune.

  • art. 86 del Regolamento edilizio del Comune di Milano

    La disposizione prescrive una distanza minima di cinque metri dal confine e richiede, per le eventuali deroghe fondate sul consenso del confinante, un assenso formalizzato mediante atto registrato e trascritto.

  • art. 87 del Regolamento edilizio del Comune di Milano

    La deroga alla distanza minima è ammessa soltanto nelle tassative ipotesi previste dalla norma, tra cui l’edificazione in corrispondenza della linea di confine; non è applicabile a un manufatto arretrato rispetto al confine.

Massime di principio

  • L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo impone l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche positivamente posti a fondamento della decisione, ma non richiede l’enunciazione di tutti i fatti impeditivi eventualmente invocabili dal destinatario; questi ultimi devono essere allegati e provati dalla parte che li deduce.
  • L’amministrazione può contestare in sede giudiziale l’esistenza o l’efficacia di un fatto impeditivo allegato dal ricorrente senza integrare la motivazione del provvedimento, quando la decisione amministrativa resta fondata sul presupposto già indicato nell’atto.
  • Ai fini della sanatoria edilizia, le opere devono essere valutate nella loro consistenza complessiva e non atomisticamente: la progressiva chiusura di una tettoia, con formazione di un vano abitabile, costituisce un intervento unitario soggetto alla verifica della conformità urbanistica ed edilizia.
  • Una CILA non può legittimare opere eccedenti quelle effettivamente dichiarate e realizzate secondo il regime edilizio applicabile; la mancata adozione immediata di provvedimenti repressivi non rende automaticamente legittime opere non comprese nella comunicazione.
  • Il consenso del proprietario confinante può rilevare ai fini delle deroghe alle distanze soltanto nei limiti e con le formalità richieste dalla disciplina edilizia applicabile; un accordo successivo, non registrato né trascritto e relativo a un manufatto non posto sul confine, non è sufficiente a superare il rilievo ostativo.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza e la compensazione costituisce una possibilità eccezionale; non sussiste legittimo affidamento nella regolarità di un’opera quando i precedenti titoli non ne comprendano la consistenza effettivamente realizzata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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