Regolamento (UE) 2026/1394
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1394 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive connesse alla situazione in Sudan, cancellando dall’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 il nominativo di Algony Hamdan Dagalo Musa. La modifica consegue agli aggiornamenti intervenuti a livello ONU e alla successiva azione del Consiglio dell’Unione europea. Il regolamento ha natura puntuale e tecnica, senza incidere sugli altri profili del regime sanzionatorio.
Soppressione dall’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive in relazione al Sudan del nominativo di Algony Hamdan Dagalo Musa.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea nei confronti del Sudan, incidendo esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147, sezione "A. Persone fisiche". La modifica riguarda la cancellazione di una specifica voce dall’elenco dei soggetti designati; non introduce nuovi divieti sostanziali né nuove categorie di destinatari. È direttamente applicabile in ciascuno Stato membro e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Soppressione di un nominativo dagli elenchi sanzionatori UE relativi al Sudan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1394 del Consiglio interviene in modo puntuale sul regime di misure restrittive adottato nei confronti del Sudan, aggiornando l’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147. L’intervento recepisce l’evoluzione intervenuta a livello ONU e si limita a rimuovere un singolo nominativo dall’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
Il regolamento si colloca nel quadro delle misure restrittive dell’Unione in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. Nei considerando si richiama l’adozione del regolamento (UE) 2023/2147 del 9 ottobre 2023, nonché l’aggiornamento del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1591 (2005), che il 28 aprile 2026 ha aggiunto quattro persone all’elenco dei soggetti sanzionati.
Coordinamento con i precedenti atti dell’Unione
Il testo evidenzia che tre delle quattro persone aggiunte a livello ONU sono già state inserite nell’elenco UE mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1051 del 7 maggio 2026, relativo al regolamento (UE) n. 747/2014. La quarta persona è stata invece inserita con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1393 del 22 giugno 2026. Poiché tale soggetto risulta già contemplato nel diverso quadro sanzionatorio di cui al regolamento (UE) n. 747/2014, il Consiglio dispone la soppressione della corrispondente voce dall’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.
Contenuto dell’unica modifica normativa
L’articolo 1 contiene la disposizione sostanziale del regolamento: nella sezione "A. Persone fisiche" dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 è soppressa la voce n. 14, riferita a "Algony Hamdan DAGALO MUSA". Si tratta, quindi, di una modifica di elenco, senza introduzione di nuove categorie di obblighi o divieti.
Effetti temporali e natura giuridica
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul piano operativo per gli operatori che applicano le misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati
L’articolo 1 dispone la soppressione, nella sezione "A. Persone fisiche" dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147, della voce n. 14 relativa a "Algony Hamdan DAGALO MUSA". La misura comporta l’eliminazione del nominativo dall’elenco UE dei soggetti sottoposti a misure restrittive relative al Sudan.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e contesto sanzionatorio
Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (UE) 2023/2147, in particolare dell’articolo 13, e si inserisce nel quadro delle misure restrittive dell’Unione in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. I considerando richiamano inoltre l’allineamento con gli aggiornamenti del comitato sanzioni dell’UNSC istituito dalla risoluzione 1591 (2005) e i precedenti atti di esecuzione dell’Unione del 7 maggio 2026 e del 22 giugno 2026.
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