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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1371

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1371 della Commissione, del 22 giugno 2026, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (prodotti GFR) originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia

Normativa europea32026R1371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il dispositivo del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831, adottato per istituire dazi antidumping definitivi su determinati prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia. La Commissione corregge sia la descrizione del prodotto, per allinearla alla definizione risultante dall’inchiesta, sia alcuni codici addizionali TARIC relativi alle importazioni dall’Egitto, per coordinarli con il regime già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/870. La rettifica è dichiarata applicabile retroattivamente dal 15 aprile 2026.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 sui dazi antidumping definitivi applicabili alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di filati tagliati (chopped strands), rovings e feltri in fibra di vetro rientranti nella descrizione rettificata dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831, classificati nei codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00 e 7019 15 00, originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia. Incide sulle autorità doganali degli Stati membri e sugli importatori/produttori esportatori interessati. La rettifica decorre, quanto agli effetti, dal 15 aprile 2026, data di applicazione del regolamento rettificato, pur entrando il presente atto in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 sui dazi antidumping sui prodotti GFR

Il regolamento interviene per correggere un errore redazionale contenuto nel dispositivo del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia. La Commissione precisa inoltre i codici addizionali TARIC relativi alle importazioni dall’Egitto, al fine di garantire coerenza con il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 in materia di dazio compensativo.

Contesto e finalità della rettifica

Dalle verifiche effettuate dalle autorità doganali nazionali è emerso che la descrizione del prodotto riportata all’articolo 1 del regolamento (UE) 2026/831 non coincideva pienamente con la definizione risultante dall’inchiesta e richiamata nel considerando 49 di tale regolamento. La Commissione ha quindi ritenuto necessario allineare il testo dispositivo alla definizione sostanziale del prodotto, così da assicurare una corretta applicazione delle misure antidumping.

Ambito materiale e prodotti interessati

La rettifica riguarda i prodotti già assoggettati al dazio antidumping definitivo: filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm; rovings in fibra di vetro, con esclusione dei rovings impregnati e rivestiti che presentino una perdita alla combustione superiore al 3 %, misurata secondo la norma ISO 1887; feltri (mats) costituiti da filamenti in fibra di vetro, con esclusione dei feltri in lana di vetro. Tali prodotti sono quelli classificati nei codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00 e 7019 15 00.

Origine delle merci e operatori coinvolti

Le misure riguardano importazioni originarie del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia. Il regolamento conferma un trattamento differenziato per alcuni produttori esportatori: per il Bahrein, CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.; per l’Egitto, Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.; per la Thailandia, Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. e Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. Per tutte le altre importazioni originarie dei medesimi Paesi si applicano le aliquote residuali indicate nel dispositivo rettificato.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, restano le seguenti:

  • Bahrein: 11,8 % per CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. e 11,8 % per tutte le altre importazioni;
  • Egitto: 11,0 % per Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. e 11,0 % per tutte le altre importazioni;
  • Thailandia: 25,4 % per Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.; 15,3 % per Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.; 25,4 % per tutte le altre importazioni.

Correzione dei codici addizionali TARIC per l’Egitto

Un ulteriore intervento riguarda i codici addizionali TARIC assegnati alle importazioni di origine egiziana. La Commissione rileva che i codici attribuiti nel regolamento (UE) 2026/831 non coincidevano con quelli già previsti per lo stesso produttore esportatore e per le altre importazioni nel regolamento (UE) 2020/870, relativo al dazio compensativo definitivo e alla riscossione del dazio compensativo provvisorio sui medesimi prodotti. La rettifica serve quindi a riallineare i codici e a evitare disallineamenti nell’attuazione doganale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è fissata retroattivamente al 15 aprile 2026. Tale scelta consente di far decorrere gli effetti della rettifica dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2026/831, garantendo continuità e coerenza della disciplina antidumping.

Base giuridica e procedimento

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri dell’Unione, con richiamo specifico all’articolo 9 e all’articolo 14, paragrafo 1. La misura risulta inoltre conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Disposizioni principali

Rettifica della descrizione del prodotto

L’articolo 1 sostituisce integralmente il dispositivo dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831. La nuova formulazione precisa il prodotto soggetto a dazio antidumping definitivo: filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, rovings in fibra di vetro (con esclusione dei rovings impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3 %, determinata secondo la norma ISO 1887) e feltri (mats) costituiti da filamenti in fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro.

Ambito geografico e classificazione doganale

La misura riguarda i prodotti attualmente classificati nei codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00, originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Sono confermate le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto: Bahrein 11,8 % per CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. e 11,8 % per tutte le altre importazioni; Egitto 11,0 % per Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. e 11,0 % per tutte le altre importazioni; Thailandia 25,4 % per Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd., 15,3 % per Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. e 25,4 % per tutte le altre importazioni.

Rettifica dei codici addizionali TARIC per l’Egitto

La Commissione corregge i codici addizionali TARIC attribuiti alle importazioni originarie dell’Egitto, in particolare per allinearli a quelli già previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 relativo al dazio compensativo definitivo sui medesimi prodotti originari dell’Egitto. La rettifica riguarda sia il produttore esportatore specifico sia le altre importazioni.

Decorrenza ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 15 aprile 2026, in modo da far coincidere gli effetti con la data di applicazione del regolamento (UE) 2026/831 che viene rettificato.

Base giuridica e conformità procedurale

L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 9 e dell’articolo 14, paragrafo 1, ed è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialeunione doganalepolitica commerciale

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