Regolamento (UE) 2026/1383
Regolamento (UE) 2026/1383 della Commissione, del 22 giugno 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto delle modifiche della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) adottate in occasione della 20a riunione della conferenza delle parti e di altre modifiche concordate dal gruppo di consulenza scientifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema UE di tutela delle specie selvatiche disciplinato dal regolamento (CE) n. 338/97, recependo le modifiche adottate alla CoP20 della CITES. L’allegato unico del regolamento viene sostituito integralmente per allineare elenchi, annotazioni, esclusioni, quote di esportazione e date di applicazione differita. La misura interessa soprattutto operatori del commercio di fauna, flora, derivati, legname, prodotti vegetali e specie marine, con effetti immediati e, per alcuni taxa, differiti al 5 giugno 2027.
Modifica il regolamento (CE) n. 338/97 aggiornandone integralmente l’allegato per recepire le decisioni della CoP20 CITES e gli aggiornamenti scientifici e nomenclaturali delle specie protette dal commercio internazionale.
Ambito di applicazione
Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in modo direttamente applicabile, a tutte le operazioni di commercio di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche elencate negli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97. L’intervento riguarda operatori, importatori, esportatori, detentori e soggetti che commercializzano esemplari vivi o morti, parti e prodotti derivati, con numerose esclusioni, annotazioni e quote/limitazioni specifiche per singole specie, popolazioni o prodotti; alcune inclusioni decorrono dal 5 giugno 2027. Sono esclusi, tra l’altro, i casi espressamente indicati nelle note interpretative e nelle annotazioni, nonché i materiali e prodotti che il regolamento qualifica come non soggetti, come fossili, sabbie coralline e frammenti di corallo entro determinate dimensioni, oltre a specifiche cultivar e ibridi propagati artificialmente.
Modifica del regolamento (CE) n. 338/97 per il recepimento delle modifiche CITES della CoP20
Il regolamento aggiorna integralmente il quadro UE sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche protette, sostituendo l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97. L’intervento recepisce le decisioni assunte alla 20a riunione della conferenza delle parti della CITES, tenutasi a Samarcanda dal 24 novembre al 5 dicembre 2025, nonché le modifiche di nomenclatura e le conclusioni del gruppo di consulenza scientifica. La Commissione ha scelto la sostituzione completa dell’allegato per ragioni di chiarezza e coerenza sistematica.
Ambito e struttura della disciplina
La disciplina continua a regolare il commercio delle specie elencate negli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97, includendo sia specie singole sia taxa superiori, popolazioni geografiche e sottospecie. Le note interpretative precisano che gli allegati possono contenere riferimenti a specie, gruppi tassonomici, ibridi e parti o prodotti derivati; i simboli (I), (II) e (III) rinviano alle appendici CITES, mentre le annotazioni con # delimitano in modo puntuale quali parti e prodotti sono inclusi. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Aggiornamento degli allegati: passaggi tra appendici e nuovi inserimenti
Molte delle modifiche consistono nello spostamento di taxa tra gli allegati A, B, C e D per allineare il diritto UE alle appendici CITES. Alcune specie sono state inserite nell’appendice I e quindi nell’allegato A, come Okapia johnstoni, Sporophila maximiliani, Bitis harenna, Bitis parviocula e Jubaea chilensis; altre sono passate dall’appendice II all’I, tra cui Amblyrhynchus cristatus, Conolophus spp., Rhincodon typus, Carcharhinus longimanus e diversi taxa di uccelli, rettili e piante.
In senso opposto, taluni taxa sono stati trasferiti dall’appendice I all’II e confluiscono nell’allegato B, come Arctocephalus townsendi e Podocarpus parlatorei. Altri ancora sono stati nuovi inseriti nell’appendice II e quindi nell’allegato B, tra cui Gazella dorcas, Hyaena hyaena, Choloepus hoffmanni, Choloepus didactylus, vari uccelli passeriformi, rettili, anfibi, squali e oloturie, con alcune inclusioni differite al 5 giugno 2027.
Modifiche di nomenclatura e riclassificazioni
La CoP20 ha adottato nuovi riferimenti nomenclaturali e il regolamento ne prende atto. Sono quindi aggiornati nomi di specie, sottospecie, famiglie e generi, con effetti sia sugli allegati sia sulle annotazioni. Tra gli adeguamenti più significativi figurano la ricollocazione di Avonia in Anacampseros, il passaggio di alcune specie a nuovi generi o famiglie e la revisione di denominazioni zoologiche e botaniche, inclusi gli aggiornamenti relativi a Myliobatidae, Anacampseros e a numerose specie di flora succulenta e legnosa.
Annotazioni, quote e condizioni speciali di commercio
Il regolamento recepisce e armonizza numerose annotazioni che limitano o precisano il regime di commercio. Per alcune specie e popolazioni sono fissate quote di esportazione pari a zero; per altre sono previste deroghe condizionate, limiti quantitativi o autorizzazioni speciali. Particolarmente rilevanti sono le regole per:
- Saiga tatarica, per la popolazione del Kazakhstan, con commercio limitato a corni interi di proprietà dello Stato, controlli di tracciabilità, supervisione della prima spedizione verso ogni nuovo partner commerciale e tetto complessivo di 30 tonnellate fino alla CoP21;
- Loxodonta africana, per Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe, con commercio consentito solo per trofei di caccia non commerciali, animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili, pelli, pelame, oggetti in pelle ed “ekipas”/avorio in specifiche condizioni;
- Vicugna vicugna, per la commercializzazione internazionale di fibre e manufatti, ammessa solo se la fibra proviene dalla tosatura di vigogne vive e se sono rispettate le prescrizioni su marchio, etichettatura e indicazione del Paese d’origine;
- numerosi taxa forestali e medicinali, per i quali sono definite annotazioni che individuano quali parti e prodotti sono soggetti al regolamento e quali invece restano esclusi, come nel caso di estratti, legni, foglie, semi, polveri o prodotti finiti al dettaglio.
Flora: succulente, legnami, orchidee, cactus e specie forestali
La parte botanica dell’allegato è molto ampia e interessa specie succulente, cactus, orchidee, cycadi, palme, legni pregiati, alberi medicinali e specie ornamentali. Il regolamento aggiorna le annotazioni #4, #5, #6, #7, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #17, #19, oltre a chiarire la definizione di estratto e i criteri per strumenti musicali finiti e prodotti finiti imballati. Sono inoltre specificate eccezioni per alcune cultivar, ibridi e piante propagate artificialmente, in particolare per orchidee, cactus, aloe, euphorbie e taxi.
Tra i casi di maggiore impatto pratico figurano:
- l’aggiornamento della disciplina su Anacampseros/Avonia;
- l’inclusione o la conferma di restrizioni su specie di Aloe, Pachypodium, Hoodia, Nepenthes, Prunus africana, Osyris lanceolata, Aquilaria e Gyrinops;
- la revisione del regime di Dalbergia, Guibourtia, Paubrasilia echinata, Cedrela, Swietenia, Khaya, Afzelia, Pterocarpus e altre specie legnose;
- l’eliminazione di Othonna clavifolia dall’allegato D e la rettifica ortografica di Adenia pechuelii.
Esclusioni e casi non soggetti
Le note interpretative e gli allegati chiariscono che taluni materiali o esemplari non rientrano nel campo del regolamento. Sono espressamente esclusi fossili, sabbie coralline e frammenti di corallo entro le soglie dimensionali indicate. Non sono inoltre soggetti al regolamento alcuni ibridi propagati artificialmente, alcune cultivar e specifici prodotti finiti, in particolare nel settore delle orchidee e dei cactus, purché siano rispettate le condizioni tecniche di identificazione, spedizione e documentazione previste.
Entrata in vigore e rilevanza pratica
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, così da garantire un recepimento tempestivo rispetto all’efficacia internazionale delle modifiche CITES, che ai sensi dell’articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione producono effetti 90 giorni dopo la riunione. Per avvocati e commercialisti, il testo impone un immediato aggiornamento delle verifiche su classificazione doganale, licenze, certificati CITES, tracciabilità, quote e condizioni speciali, con particolare attenzione alle inclusioni differite al 5 giugno 2027 e alle annotazioni che incidono su parti, derivati e prodotti finiti.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento 338/97
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 con il testo allegato al nuovo regolamento, incorporando le modifiche CITES della CoP20 e gli aggiornamenti concordati dal gruppo di consulenza scientifica.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in coerenza con l’esigenza di sincronizzare la disciplina UE con l’entrata in vigore internazionale delle modifiche CITES.
Recepimento delle modifiche CITES su specie e popolazioni
Numerose specie e taxa vengono spostati tra gli allegati A, B, C e D, con inclusione, esclusione o soppressione di specifici taxa, anche per effetto di cambiamenti di nomenclatura e sinonimie. Sono previste annotazioni specifiche per alcune specie, inclusa l’indicazione di esclusioni per ibridi, cultivar, parti e prodotti derivati, nonché per popolazioni geografiche determinate.
Date di applicazione differita
Per alcuni taxa inclusi nell’allegato B, l’efficacia è differita al 5 giugno 2027, in particolare per Pelophylax epeiroticus, Pelophylax lessonae, Pelophylax ridibundus, Pelophylax shqipericus, Galeorhinus galeus, Mustelus spp., Centrophoridae spp. e Holothuria lessoni.
Annotazioni e definizioni interpretative
La nota 12 sugli allegati A, B, C e D viene aggiornata e sono inserite o modificate annotazioni, tra cui #4, #10, #19, A11 e le annotazioni per Saiga tatarica, Commiphora wightii, Podocarpus parlatorei, Glaucostegus spp. e Rhinidae spp. Vengono anche chiarite le definizioni di estratto, strumenti musicali finiti, accessori, parti di strumenti musicali finiti, prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio, polvere, spedizione, legno trasformato e trucioli di legno.
Aggiornamenti taxonomici e nomenclaturali
Sono aggiornati i nomi di specie, sottospecie, famiglie e generi sulla base dei nuovi riferimenti nomenclaturali approvati alla CoP20, tra cui modifiche relative a Leucopternis occidentalis, Elachistodon westermanni, Chelus fimbriatus, aloe, Nardostachys grandiflora, Myliobatidae e Anacampseros/Avonia.
Quote, restrizioni e regole speciali di commercio
Per varie specie sono confermate o introdotte quote di esportazione pari a zero, limiti quantitativi, restrizioni su popolazioni specifiche e condizioni particolari per commercio di trofei, corni, avorio, legname, fibre, parti e prodotti derivati. Tra le misure più rilevanti figurano le condizioni speciali per Saiga tatarica (popolazione del Kazakhstan), Loxodonta africana (popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe), Vicugna vicugna e specie legate a prodotti forestali e medicinali.
Esclusioni dal campo di applicazione per materiali e ibridi particolari
Il regolamento ribadisce che alcune categorie non sono soggette alle disposizioni, come fossili, sabbie coralline e frammenti di corallo entro le soglie dimensionali previste. Sono inoltre previste esclusioni per taluni ibridi e cultivar propagati artificialmente, nonché per specifici prodotti finiti di orchidee e cactus, secondo le condizioni tecniche dettagliate nelle note dell’allegato.
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