Regolamento (UE) 2026/1404
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1404 della Commissione, del 22 giugno 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi delle zone di Canada e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli e selvaggina da penna. Per gli Stati Uniti, a seguito di nuovi focolai di HPAI, vengono introdotte nuove zone soggette a restrizioni e quindi sospese. Per il Canada, invece, la Commissione ritiene superate le condizioni sanitarie che avevano giustificato la sospensione e ripristina l’autorizzazione per alcune zone interessate.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada e Stati Uniti, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Interviene sulle voci relative al Canada e agli Stati Uniti, aggiornando le zone autorizzate o sospese in funzione della situazione sanitaria legata a focolai di HPAI. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada e Stati Uniti
Il regolamento interviene sugli elenchi delle zone di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La misura è adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che subordinano l’importazione al rispetto delle condizioni di sanità animale e all’inclusione del paese o della zona negli appositi elenchi.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi sia consentito solo se il paese o territorio è elencato conformemente all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi, mentre gli allegati V e XIV disciplinano, rispettivamente, l’ingresso di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Aggiornamenti relativi agli Stati Uniti
A seguito di tre nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, notificati dagli Stati Uniti il 10 giugno 2026 e confermati mediante RT-PCR il 3 e l’8 giugno 2026, la Commissione ha valutato opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate. Le autorità statunitensi hanno comunicato l’istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e l’applicazione di una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione del virus.
In conseguenza di tale valutazione, gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 sono modificati per inserire nuove zone statunitensi soggette a restrizioni:
- US-2.1394, US-2.1395 e US-2.1396 nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B;
- le relative descrizioni territoriali riguardano due zone circolari di 10 km nella contea di Elkhart, Indiana, e una zona circolare di 10 km nella contea di Passaic, New Jersey.
Aggiornamenti relativi al Canada
Per il Canada, la Commissione ha ricevuto informazioni aggiornate il 21 maggio 2026 e il 12 giugno 2026 sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate rispetto a nove focolai di HPAI nel pollame in Alberta, Columbia Britannica, Manitoba e Saskatchewan, confermati tra il 9 ottobre 2025 e il 24 aprile 2026.
Il Canada ha indicato di aver applicato una politica di abbattimento totale e di aver completato le operazioni di pulizia e disinfezione. Sulla base di tali elementi, la Commissione ritiene che le condizioni sanitarie che avevano giustificato la sospensione non costituiscano più una minaccia e decide quindi di riautorizzare l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate.
Le modifiche riguardano le voci relative alle zone canadesi CA-2.277, CA-2.288, CA-2.290, CA-2.299, CA-2.300, CA-2.302, CA-2.330, CA-2.331 e CA-2.333 negli allegati V e XIV.
Contenuto operativo delle modifiche agli allegati
L’allegato V, parte 1, sezione B, è modificato per le partite di pollame e materiale germinale di pollame; l’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato per le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.
Per il Canada, le tabelle aggiornano sia le righe delle zone sia le date di riferimento della sospensione o del ripristino. Per gli Stati Uniti, vengono aggiunte nuove righe e le relative descrizioni territoriali, collegate ai nuovi focolai di HPAI.
Entrata in vigore e carattere vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione evidenzia inoltre l’urgenza delle modifiche, anche per evitare perturbazioni degli scambi con il Canada.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1, lettera b), e 3, lettera b). La finalità è adeguare gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite animali e prodotti di origine animale, in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria.
Aggiornamento delle restrizioni per gli Stati Uniti
A seguito di tre nuovi focolai di HPAI nel pollame in Indiana e New Jersey, confermati il 3 giugno 2026 e l’8 giugno 2026, il regolamento modifica gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 per sospendere l’ingresso dalle nuove zone interessate. Sono aggiunte le zone US-2.1394, US-2.1395 e US-2.1396, descritte come aree circolari di 10 km attorno agli stabilimenti interessati nei contee di Elkhart (Indiana) e Passaic (New Jersey).
Ripristino dell’autorizzazione per alcune zone del Canada
La Commissione, sulla base delle informazioni aggiornate fornite dal Canada il 21 maggio 2026 e il 12 giugno 2026, ritiene che la situazione sanitaria che aveva comportato la sospensione non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Di conseguenza, sono modificate le voci relative a varie zone canadesi negli allegati V e XIV, consentendo nuovamente l’ingresso dalle zone interessate.
Zone e date interessate nel Canada
Le modifiche riguardano, nell’allegato V e nell’allegato XIV, le zone CA-2.277, CA-2.288, CA-2.290, CA-2.299, CA-2.300, CA-2.302, CA-2.330, CA-2.331 e CA-2.333. Le tabelle riportano le rispettive date di riferimento dei focolai e delle cessazioni della sospensione, con date di conferma comprese tra il 9 ottobre 2025 e il 24 aprile 2026 e date di fine sospensione indicate, tra l’altro, al 1 maggio 2026, 10 giugno 2026 e 11 giugno 2026.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Considerata l’esigenza di evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, le modifiche sono dichiarate urgenti e immediatamente operative secondo la decorrenza prevista.
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