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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1373

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione, del 22 giugno 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America

Normativa europea32026R1373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sul BDO originario di Cina, Arabia Saudita e Stati Uniti, confermando l’esito dell’inchiesta avviata nel 2025 e dei dazi provvisori adottati nel febbraio 2026. La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione. Vengono fissate aliquote differenziate per singoli esportatori e per tutte le altre importazioni, con previsione di riscossione definitiva dei depositi provvisori e con esclusione dell’applicazione retroattiva dei dazi definitivi.

Istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di 1,4-butandiolo (BDO) originario della Cina, dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e disciplina di alcune condizioni applicative e di esclusioni procedurali.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di 1,4-butandiolo, identificato dal CAS 110-63-4 e dal numero CE 203-786-5, attualmente classificato ai codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28, originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America. Le misure riguardano gli importatori nell’UE e, in via individuale, i produttori esportatori espressamente elencati nel regolamento e nell’allegato; per le altre società valgono le aliquote residuali. Il regolamento si applica dalla sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e opera senza pregiudizio delle norme doganali vigenti. Sono previste condizioni specifiche per l’applicazione delle aliquote individuali, nonché una procedura per nuovi produttori esportatori cinesi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373: dazio antidumping definitivo sul 1,4-butandiolo

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata il 6 giugno 2025 sulle importazioni di 1,4-butandiolo (BDO) originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America. La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036, ritiene provati dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale, e considera l’istituzione delle misure conforme all’interesse dell’Unione.

Ambito materiale e soggetti interessati

Le misure si applicano al BDO identificato dal CAS 110-63-4 e dal numero CE 203-786-5, attualmente classificato ai codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28. Il regolamento copre le importazioni nell’Unione provenienti dalla Cina, dall’Arabia Saudita e dagli USA, con aliquote individuali per specifici produttori esportatori e aliquote residuali per tutte le altre imprese dei tre paesi. La disciplina è rilevante per importatori, esportatori, dogane nazionali e operatori a valle che utilizzano BDO come materia prima.

Procedura e sviluppo dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta il 6 giugno 2025 a seguito di denuncia presentata da INEOS Solvents SA ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base. In seguito la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718 e ha istituito dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/270 del 5 febbraio 2026. Nella fase definitiva sono state esaminate le osservazioni delle parti interessate, incluse Wanhua, Sipchem, Lyondell Basell (LYB), Envalior, Lubrizol, Novamont, BASF, INEOS e il governo saudita.

Dumping: metodologia e risultati per la Cina

Per la Cina la Commissione applica la metodologia di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, basata su un paese rappresentativo e su costi esenti da distorsioni. Vengono respinte le contestazioni del gruppo Wanhua sul paese rappresentativo (Brasile), sui valori di riferimento per gas naturale, ossigeno e formaldeide e sugli adeguamenti del prezzo all’esportazione. I margini di dumping definitivi risultano molto elevati: 311,9% per Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd., 522,4% per Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd., 362,8% per le altre società cinesi che hanno collaborato e 522,4% per tutte le altre importazioni dalla Cina.

Dumping per Arabia Saudita e Stati Uniti

Per l’Arabia Saudita la Commissione conferma il valore normale e respinge le osservazioni di Sipchem sull’entità economica unica e sul prezzo all’esportazione costruito ex articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il margine definitivo è pari al 52,4% per International Diol Company e per tutte le altre importazioni saudite. Per gli Stati Uniti, in assenza di osservazioni decisive, sono confermati i risultati provvisori: 135,7% per Lyondell Chemical Company e 142,5% per tutte le altre importazioni statunitensi.

Pregiudizio e cumulo delle importazioni

La Commissione conferma che i produttori dell’Unione rientrano nella definizione di industria dell’Unione e che il mercato pertinente è quello dell’Unione nel suo complesso. Le importazioni dai tre paesi sono cumulate perché concorrenti tra loro e con il prodotto dell’industria dell’Unione, avendo caratteristiche, canali di vendita e condizioni di prezzo sostanzialmente simili. È respinta la tesi secondo cui i produttori dell’Unione che importano BDO dovrebbero essere esclusi per effetto delle loro importazioni difensive o dei rapporti societari con esportatori dei paesi interessati.

Nesso causale e altri fattori

La Commissione ritiene che le importazioni oggetto di dumping abbiano depresso i prezzi e causato la caduta della redditività, del flusso di cassa, dell’utile sul capitale investito e della capacità di ottenere capitale. Gli altri fattori addotti dalle parti, tra cui andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, aumenti dei costi energetici, importazioni effettuate dai produttori dell’Unione e interruzioni della produzione, non interrompono il nesso causale. Viene quindi confermata la conclusione che il pregiudizio notevole è imputabile alle importazioni oggetto di dumping.

Livello delle misure e dazio inferiore

Il livello delle misure è determinato secondo la regola del dazio inferiore, già applicata dalla Commissione. Il margine di pregiudizio è utilizzato come tetto quando inferiore al margine di dumping; ciò porta, ad esempio, a dazi definitivi del 105,6% per Xinjiang Markor, 113,7% per Wanhua, 107,5% per le altre società cinesi, 52,4% per l’Arabia Saudita e 135,7%/142,5% per gli Stati Uniti. Sono respinte le contestazioni sul profitto di riferimento, ritenuto appropriato sulla base del 2022 come anno rappresentativo.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che, nonostante l’aumento dei costi per gli utilizzatori, le misure sono nell’interesse dell’Unione perché il pregiudizio minaccia la sopravvivenza dell’industria europea del BDO nel breve termine. Viene valorizzata la capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione, pari a circa il 60% nel periodo dell’inchiesta, e la possibilità per gli utilizzatori di approvvigionarsi anche da Corea del Sud e Taiwan, non soggette a misure. Sono respinte le richieste di utilizzare contingenti esenti da dazi o di escludere i prodotti a valle dal perimetro del regolamento.

Impegni di prezzo e riscossione retroattiva

Le offerte di impegno presentate da LCC e IDC sono respinte perché non eliminano adeguatamente gli effetti pregiudizievoli del dumping e presentano problemi di monitoraggio e di compensazione incrociata. Quanto alla riscossione retroattiva, la Commissione conclude che non vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta tale da giustificare la riscossione retroattiva dei dazi definitivi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Effetti pratici per operatori e dogane

Le aliquote individuali si applicano solo se le autorità doganali ricevono la fattura commerciale conforme alle prescrizioni del regolamento; in caso contrario si applica il dazio residuale del paese. Il regolamento prevede anche la possibilità di modifiche per nuovi produttori esportatori cinesi che soddisfino condizioni rigorose e chiarisce che le norme doganali ordinarie continuano ad applicarsi, salvo diversa indicazione.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Cina, dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti. Le aliquote definitive sono: Cina, Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. 105,6%; Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd. 113,7%; altre società cinesi che hanno collaborato 107,5%; tutte le altre importazioni dalla Cina 113,7%; Arabia Saudita, International Diol Company 52,4%; tutte le altre importazioni dall’Arabia Saudita 52,4%; USA, Lyondell Chemical Company 135,7%; tutte le altre importazioni dagli USA 142,5%.

Condizione della fattura commerciale valida

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile del soggetto emittente, con specifica attestazione sul volume esportato, sul produttore, sul paese interessato e sulla completezza ed esattezza delle informazioni. In mancanza della fattura, si applica il dazio residuale del paese interessato.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/270 sono riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti dal presente regolamento; gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.

Nuovi produttori esportatori cinesi

L’articolo 3 prevede la possibilità di modificare l’articolo 1, paragrafo 2, per includere nuovi produttori esportatori della Cina, a condizione che dimostrino: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta (1 gennaio 2024-31 dicembre 2024), assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure e avvenuta esportazione successiva o assunzione di un’obbligazione contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialemercato interno

Testo integrale

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