Regolamento (UE) 2026/1402
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1402 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che attua il regolamento (UE) 2015/735, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/1402 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo al Sud Sudan modificando l’allegato II del regolamento (UE) 2015/735. Il Consiglio, a seguito del riesame previsto dall’articolo 22, paragrafo 4, ha deciso di mantenere le misure restrittive nei confronti di una persona già elencata e di aggiornare la relativa voce. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan, con aggiornamento della voce relativa a Michael Makuei Lueth nell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone e gli operatori soggetti al regime di misure restrittive istituito dal regolamento (UE) 2015/735 in relazione alla situazione in Sud Sudan, ma nel presente atto incide esclusivamente sull’allegato II, cioè sull’elenco delle persone fisiche designate. L’intervento riguarda in particolare la voce n. 1 dell’elenco, che viene sostituita con informazioni aggiornate su identità, motivi dell’inserimento e data di inserimento. Il regolamento è applicabile negli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco delle misure restrittive UE per il Sud Sudan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1402 interviene sul regime di misure restrittive adottato dall’Unione in considerazione della situazione in Sud Sudan. L’atto dà seguito al riesame periodico previsto dall’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/735 e aggiorna l’elenco delle persone designate contenuto nell’allegato II.
Contesto normativo e finalità
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2015/735, che istituisce il quadro delle misure restrittive relative al Sud Sudan. In seguito al riesame dell’elenco, il Consiglio ha ritenuto opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di una persona già inserita nella lista e aggiornare la relativa voce, senza introdurre ulteriori designazioni nel testo dell’atto.
Modifica dell’allegato II
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato II del regolamento (UE) 2015/735 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione della voce n. 1 dell’elenco, che viene riscritta con dati identificativi aggiornati, motivi della designazione e data di inserimento originaria.
Soggetto designato: Michael Makuei Lueth
La nuova voce riguarda Michael Makuei Lueth, nato nel 1947, indicato come nato a Bor (Sud Sudan; Sudan) e di sesso maschile. La scheda precisa che ha ricoperto la carica di ministro dell’Informazione e delle telecomunicazioni nel governo transitorio di unità nazionale rivitalizzato dal 2013 al novembre 2025 e che dal novembre 2025 è ministro della Giustizia e degli affari costituzionali del Sud Sudan. È inoltre ricordato il suo ruolo di portavoce pubblico della delegazione governativa nei colloqui di pace dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo nei periodi 2014-2015 e 2016-2018.
Motivi della designazione e mantenimento delle misure
Secondo la motivazione aggiornata, Michael Makuei Lueth ha ostacolato il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante dichiarazioni pubbliche incendiarie, l’attuazione dell’accordo ARCSS dell’agosto 2015, poi sostituito dall’R-ARCSS del settembre 2018, i lavori della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione (JMEC, poi JMEC ricostituita), la creazione delle istituzioni di giustizia di transizione e le operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite.
La voce evidenzia inoltre che egli è coinvolto nella limitazione sistematica dello spazio politico e democratico e nella repressione dei mezzi di informazione, mediante minacce continue contro i giornalisti e sostegno alla censura. Dal gennaio 2025 avrebbe rifiutato pubblicamente gli inviti al dialogo, mantenendo una retorica conflittuale in un contesto di tensione crescente, e avrebbe difeso gli arresti del primo vicepresidente Riek Machar e dei suoi alleati. Sulla base di tali elementi, la persona è qualificata come responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare della libertà di espressione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come previsto per gli atti di questo tipo, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame dell’elenco e mantenimento della designazione
Il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2015/735, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4. All’esito del riesame ha concluso che la misura restrittiva deve essere mantenuta nei confronti di una persona già inserita nell’elenco, con conseguente aggiornamento della relativa voce.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735 conformemente all’allegato del presente regolamento di esecuzione. In concreto, la voce n. 1 dell’elenco è sostituita integralmente.
Aggiornamento della voce relativa a Michael Makuei Lueth
L’allegato sostituisce la voce n. 1 con una nuova scheda relativa a Michael Makuei Lueth, nato nel 1947 a Bor (Sud Sudan; Sudan), di sesso maschile. La voce aggiornata indica che ha ricoperto dal 2013 al novembre 2025 la carica di ministro dell’Informazione e delle telecomunicazioni nel governo transitorio di unità nazionale rivitalizzato e, da novembre 2025, quella di ministro della Giustizia e degli affari costituzionali del Sud Sudan.
Motivi dell’inserimento e mantenimento nella lista
La scheda aggiornata attribuisce a Michael Makuei Lueth il ruolo di ostacolare il processo politico in Sud Sudan, l’attuazione dell’ARCSS dell’agosto 2015 e dell’R-ARCSS del settembre 2018, i lavori della JMEC/JMEC ricostituita, la creazione delle istituzioni di giustizia di transizione e le operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite. Gli sono inoltre imputate limitazioni dello spazio politico e democratico, repressione dei mezzi di informazione, minacce ai giornalisti, sostegno alla censura, rifiuto del dialogo dall’inizio del 2025 e difesa degli arresti del primo vicepresidente Riek Machar e dei suoi alleati. La motivazione finale qualifica la persona come responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare della libertà di espressione.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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