Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43998/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: (1) vizio nella determinazione della pena per avere la Corte territoriale negato l'applicazione automatica della diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. all'aumento di pena operato ex art. 81, comma 2, c.p., relativo alla continuazione con fatti già giudicati con rito ordinario; il ricorrente riteneva che la riduzione per il rito abbreviato dovesse applicarsi "ope legis" anche all'aumento per la continuazione rispetto al precedente giudicato; (2) vizio per prescrizione: il ricorrente sosteneva che i termini di prescrizione dei reati (in particolare emissione di fatture per operazioni inesistenti e omissione dichiarazioni) fossero già maturati avendo il dies a quo avuto luogo alla data di emissione delle fatture contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il principio invocato dal ricorrente, richiamando il principio di diritto di Sez. U. n. 35852/2018 secondo il quale, quando sussiste la continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato, la diminuzione ex art. 442, comma 2, c.p.p. si applica solo alle pene relative ai reati giudicati con rito abbreviato e non si estende automaticamente all'aumento per continuazione calcolato in relazione a reati già definiti con rito ordinario. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato: ha richiamato l'applicabilità dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (aumento del termine prescrizionale), la giurisprudenza che considera un unico reato le fatture relative allo stesso periodo d'imposta con consumazione alla data dell'ultima fattura, e le sospensioni del termine intervenute durante il processo; ne è derivato che la prescrizione, con le sospensioni, sarebbe maturata dopo la pronuncia impugnata (28/01/2023), sicché la causa estintiva non poteva essere rilevata in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Disciplina l'aumento di pena per il concorso di reati e la continuazione; applicato dalla Corte per calcolare gli aumenti di pena tra i vari capi di imputazione e per la continuazione con fatti di precedente giudicato.

  • art. 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riguarda l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; considerato reato più grave nel conteggio della pena nel capo 1 e rilevante per il calcolo del termine prescrizionale con consumo alla data dell'ultima fattura.

  • art. 5 e art. 10, d.lgs. 74/2000

    Richiamati come norme relative ai delitti tributari contestati (omissione dichiarazioni e occultamento/distruzione di documenti); rilevanti per la determinazione dell'imputazione e del regime prescrizionale.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione della pena in caso di giudizio abbreviato; la Corte ha interpretato che tale riduzione si applica ai reati giudicati con rito abbreviato e non si estende automaticamente agli aumenti determinati per continuazione con reati già giudicati con rito ordinario.

  • Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018 (Cesarano)

    Pronuncia richiamata come principio di diritto: quando c'è continuazione fra reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. opera solo sulle pene riconducibili ai reati giudicati col rito abbreviato.

  • Sez. 1, n. 12136 del 19/10/2018 (Lauretta)

    Pronuncia su fattispecie diversa (rilevata dalla Corte) che non ha messo in discussione il principio di Sez. U. 35852; quindi non modifica la regola sulla limitazione della diminuzione.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Aumenta il termine prescrizionale per i reati tributari di un terzo; applicata dalla Corte nel calcolo del termine massimo di prescrizione per i reati contestati.

  • artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen.

    Norme sul calcolo e gli effetti della prescrizione (termine ordinario, sospensioni e proroghe); la Corte ha richiamato le sospensioni intervenute e le maggiorazioni previste per il calcolo del termine estintivo.

  • Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021 (Cossarini)

    Giurisprudenza che considera un unico reato le fatture relative al medesimo periodo d'imposta, con consumazione alla data dell'ultima fattura; utilizzata per determinare il dies a quo del termine prescrizionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento in sede di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e della somma destinata alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata come riferimento giurisprudenziale in tema di riparto/soggetti beneficiari di somme a titolo di ammenda o simili (uso per giustificare il versamento alla Cassa delle Ammende).

Massime di principio

  • La riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. per il giudizio abbreviato si applica solo alle pene relative ai reati effettivamente giudicati con il rito abbreviato; non si estende automaticamente agli aumenti di pena calcolati per continuazione con reati già definiti con rito ordinario.
  • Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti relative allo stesso periodo d'imposta va considerato un unico reato, consumatosi alla data dell'ultima fattura: il dies a quo della prescrizione è la data dell'ultima fattura.
  • Nel conteggio della prescrizione per reati tributari bisogna applicare le maggiorazioni previste (es. art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000) e tenere conto di tutte le sospensioni processuali intervenute; una valutazione generica della prescrizione è insufficiente in sede di cassazione.
  • Se in cassazione il primo motivo è dichiarato inammissibile, la Corte può solo rilevare la prescrizione se questa sia maturata prima della pronuncia impugnata; eventi verificatisi dopo la sentenza impugnata non sono rilevabili per la declaratoria estintiva in cassazione.
  • La presentazione di motivi vaghi o non specificamente circostanziati (soprattutto sul calcolo dei termini prescrizionali o sulla concreta computazione della pena) rende il ricorso a rischio di inammissibilità o di rigetto; occorre documentare e calcolare con precisione le date e gli effetti normativi invocati.
  • La soccombenza in cassazione può comportare condanne al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende secondo l'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima del deposito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.