Cassazione Penale, Sentenza n. 3733/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di frode in assicurazione (art. 642 c.p.). Le censure principali sono: (i) tardività della querela della compagnia assicurativa, sostenendo che essa era già a conoscenza della falsità del sinistro prima dell'incarico all'investigatore; (ii) inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dall'investigatore privato (ZANANTONI) e rilievi circa la tempistica delle investigazioni; (iii) insufficienza e contraddittorietà della prova e di talune dichiarazioni rispetto alla relazione investigativa; (iv) rifiuto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento per escutere il perito; (v) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; (vi) mancata concessione delle attenuanti generiche e contestazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che non vi fossero prove adeguate a dimostrare che la compagnia assicurativa conoscesse la falsità del sinistro prima della relazione investigativa, per cui la querela è stata considerata tempestiva secondo i criteri giurisprudenziali richiamati. Ha confermato la utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'investigatore privato, qualificandole come confessioni stragiudiziali ammissibili, e ha ritenuto legittima l'attività investigativa preventiva svolta prima dell'iscrizione della notizia di reato. Ha inoltre considerato infondate le doglianze sull'insufficienza della prova, sulla mancata escussione del perito e sull'applicabilità dell'art. 131-bis; ha giudicato adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e congrua la pena (anche perché di poco superiore al minimo edittale). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende; non è stata accolta la richiesta di liquidazione degli onorari dell'avvocato della parte civile.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma incriminatrice della frode in assicurazione: la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base delle plurime discrasie nelle dichiarazioni dei soggetti che avrebbero partecipato al sinistro e della valutazione complessiva della prova.
art. 124 cod. pen.
Regola sulla decadenza/tempi della querela: applicata con i criteri giurisprudenziali richiamati, per cui la tempestività della querela si valuta in base al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza precisa e certa degli elementi del fatto; la Corte ha escluso che ciò fosse avvenuto prima della relazione investigativa.
art. 391-nonies cod. proc. pen.
Norma sulle investigazioni difensive: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attività dell'investigatore privato svolta prima dell'iscrizione della notizia di reato è legittima e utilizzabile, essendo facoltativa l'attivazione delle garanzie codicistiche previste per l'attività investigativa preventiva.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze e sulle attenuanti speciali/effetti sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile l'attenuante o le cause di non punibilità dedotte, avendo la condotta mirato a ingenti pregiudizi economici per la compagnia; la Cassazione ha ritenuto immune da censure tale valutazione.
Massime di principio
- La tempestività della querela va valutata in base al momento in cui la persona offesa ha conoscenza precisa e certa degli elementi del reato; la mera possibilità o sospetto non è sufficiente per dichiarare decadenza.
- Le dichiarazioni rese a un investigatore privato delegato dalla compagnia possono essere utilizzate in giudizio e qualificate come confessioni stragiudiziali, valutabili secondo le regole ordinarie della prova.
- L'attività investigativa esercitata da un investigatore privato prima dell'iscrizione della notizia di reato è lecita e può essere utilizzata nel processo; le garanzie codicistiche previste per le investigazioni difensive hanno natura facoltativa e dipendono dalla volontà del soggetto che le attiva.
- Una doppia conformità (Tribunale e Corte d'Appello) con motivazione dettagliata limita fortemente l'intervento della Corte di Cassazione sulle questioni di merito, che risultano inammissibili se le censure sono generiche o aspecifiche.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria o di escussione di esperti può essere respinta se il giudice ritiene che l'eventuale prova tecnica non sia decisiva per mettere in discussione il quadro probatorio complessivo.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e specifici per essere riconosciute; la loro esclusione è giustificata se la condotta presenta connotazioni aggravanti (es. accordo fraudolento tra più persone, simulazione di lesioni).
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