Cassazione Penale, Sentenza n. 00020/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca di somme pari a euro 844.120,95 disposta come profitto del reato (artt. 640-bis e 322-ter c.p.), contestando l'applicabilità di tale misura dopo l'estinzione dei reati per prescrizione e deducendo la violazione dell'art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (presunzione di innocenza). L'interesse era ottenere l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione ritenuta in contrasto con la Convenzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere per esistenza di pregresso giudicato: la stessa richiesta era già stata proposta da Luigi Episcopo ed era stata decisa da questa Sezione con sentenza del 26 novembre 2025 (R.G. 25707/2025), con rigetto del ricorso. In precedenza la Corte di cassazione (13/01/2016) aveva confermato la confisca ritenendola misura di sicurezza applicabile anche dopo estinzione per prescrizione, conformandosi al principio delle Sezioni Unite (Sez. U. n.31617/2015). La Corte EDU, con sentenza del 19 dicembre 2024, aveva invece ritenuto violato l'art. 6, par. 2, ma il giudice nazionale ha comunque dichiarato il non luogo a provvedere per pregresso giudicato.
Norme richiamate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 2
La disposizione (presunzione di innocenza) è stata invocata dal ricorrente; la Corte EDU ha ritenuto che, nel caso concreto, l'applicazione della confisca dopo la prescrizione violava tale garanzia.
Codice penale, art. 640-bis
Articolo relativo alla truffa aggravata, citato come fondamento del procedimento penale e per la determinazione del profitto del reato oggetto di confisca.
Codice penale, art. 322-ter
Articolo citato insieme al 640-bis come riferimento per la confisca; indicato come parte della fattispecie su cui è stata calcolata la somma confiscata.
Sezioni Unite Corte di cassazione, Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015 (Lacci)
Principio di diritto secondo il quale la confisca può essere qualificata come misura di sicurezza e dunque applicabile anche dopo l'estinzione del reato per prescrizione; tale principio è stato richiamato dalla Corte di cassazione per confermare la confisca.
Corte EDU, sentenza 19 dicembre 2024
La Corte europea ha ritenuto che, nel caso concreto, l'applicazione della confisca dopo la estinzione per prescrizione ha violato l'art. 6, par. 2, della Convenzione.
Massime di principio
- Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. Lacci) la confisca può essere ricondotta a misura di sicurezza e applicata anche dopo l'estinzione del reato per prescrizione.
- La Corte EDU può considerare l'applicazione di misure patrimoniali dopo la prescrizione incompatibile con la presunzione di innocenza (art. 6, par. 2), con conseguente dichiarazione di violazione a livello internazionale.
- Anche se la Corte EDU accerta una violazione, l'effettività del rimedio in ambito nazionale può essere ostacolata dall'esistenza di precedenti giudicati: se la stessa questione è già stata definitivamente decisa, il giudice nazionale può dichiarare il non luogo a provvedere per pregresso giudicato.
- Per ottenere rimozione degli effetti pregiudizievoli di una decisione dichiarata incompatibile con la Convenzione è necessario valutare la sussistenza di rimedi interni efficaci e l'assenza di barriere processuali quali la res iudicata.
- Nella difesa di casi analoghi conviene: (i) contestare tempestivamente la natura punitiva della misura patrimoniale e la sua compatibilità con art. 6 CEDU; (ii) monitorare la giurisprudenza nazionale e europea; (iii) verificare l'assenza di decisioni precedenti che possano precludere un nuovo riesame.
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