Sentenza del 22/10/2020 n. 23156 - Corte di Cassazione
Massima ufficiale Tributi erariali diretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine - Dazi all'importazione ed alla esportazione - Diritti doganali) - Dazi all'importazione e all'esportazione - Controversie doganali - In genere controversie doganali - Termine per l'adozione del provvedimento conclusivo - Natura ordinatoria - Fondamento - Conseguenze - Consumazione del potere di accertamento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di rettifica einvito al pagamento di diritti doganali (per classificazione di partita di olio come "extravergine" invece che "vergine"). Questione principale di diritto: se il termine di quattro mesi previsto dall'art. 68, comma 1, del D.P.R. n. 43/1973 per la decisione del Capo del compartimento (oggi Direttore regionale) nella procedura di risoluzione della controversia sia perentorio, con conseguente decadenza dell'Amministrazione in caso di inosservanza, e se la scadenza del termine determini la consumazione del potere di accertamento doganale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane (primo motivo) e ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di rettifica per presunta violazione del termine quadrimestrale. La Corte ha stabilito che il termine di quattro mesi previsto dall'art. 68, comma 1, del TULD è di natura acceleratoria/ordinatoria e non perentoria: la sua inosservanza non determina la consumazione del potere di accertamento doganale né la nullità/decadenza dell'atto impositivo. Tale inadempimento può eventualmente rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente o della responsabilità per ritardo dell'Amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La causa è stata rinviata alla CTR dell'Umbria in diversa composizione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43/1973 (TULD), art. 68
"la decisione del capo del compartimento doganale deve essere emessa nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della formale istanza..."
Il termine di quattro mesi è acceleratorio/ordinatorio e non perentorio; la sua violazione non comporta decadenza dell'Amministrazione né consumazione del potere di accertamento.
Reg. CEE n. 2568/1991, art. 2, comma 4
termini tra il prelievo a campione e la comunicazione del risultato delle analisi
La Corte ha escluso che la perentorietà dei termini previsti per le analisi nel Regolamento comunitario possa essere automaticamente estesa al termine di cui all'art. 68 TULD; si tratta di discipline diverse e non comparabili per ricavarne la perentorietà.
D.Lgs. n. 300/1999, art. 8
"piena autonomia delle agenzie..."
Ha tacitamente abrogato (o reso inefficaci) le disposizioni TULD che prevedevano il ricorso gerarchico al Ministro, incidendo sulla struttura del procedimento di secondo grado e sul significato dei commi successivi dell'art. 68.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 16, comma 4
"gli atti e i provvedimenti dei dirigenti... non sono suscettibili di ricorso gerarchico"
Conferma che gli atti dei dirigenti (es. Direttori regionali dell'Agenzia delle Dogane) non sono più soggetti a ricorso gerarchico, il che impedisce di fondare la perentorietà del termine sull'esistenza di un rimedio gerarchico automatico.
C.p.c., art. 152
Principio interpretativo: un termine non può essere considerato perentorio se non sia espressamente previsto come tale dalla norma; utile a qualificare il termine dell'art. 68 come non perentorio.
TULD, artt. 61, 65, 66 (richiamati)
Disciplina della fase istruttoria e della richiesta di risoluzione della controversia (prelievi, analisi, istanza di risoluzione) dalla quale decorre il termine per la decisione regionale; la procedura è essenzialmente accertativa.
Giurisprudenza (Cass. n. 28667/2018 e Cass. Sez. 5, n. 13678/2009)
Richiamate come precedenti che qualificano il termine di decisione come ordinatorio e riconoscono la possibilità di valutare la mancata osservanza sotto il profilo della responsabilità amministrativa/disciplinare e non come causa di perdita del potere impositivo.
Massime di principio
- Il termine fissato per la decisione amministrativa in materia doganale (art. 68 TULD, 4 mesi) ha natura acceleratoria/ordinatoria: la sua violazione non estingue il potere dell'Amministrazione di accertare e recuperare i tributi.
- La mancata osservanza del termine può rilevare come elemento per la responsabilità disciplinare del dirigente o per una richiesta di risarcimento per ritardo dell'Amministrazione, ma non come motivo automatico di nullità dell'atto impositivo.
- Non è legittimo desumere la perentorietà di un termine amministrativo dalla mera esistenza di un termine di decadenza attribuito al contribuente per impugnare (diverse finalità dei termini vanno valutate separatamente).
- L'abrogazione o la soppressione di rimedi gerarchici (per effetto dei d.lgs. n. 300/1999 e n. 165/2001) modifica il contesto procedurale e può escludere ragioni per attribuire carattere perentorio a termini previsti in testi legislativi più vecchi.
- Le interpretazioni giurisprudenziali di norme (soprattutto su questioni di interpretazione) non vincolano altri giudici in senso di creare un giudicato esterno: l'interpretazione di una norma non passa di per sé in giudicato al di fuori del processo che l'ha ritenuta.
- In sede di valutazione di termini e decadenze è necessario distinguere tra termini che incidono sul diritto di azione del privato (perentori, a pena di decadenza) e termini imperativi/acceleratori posti a carico dell'Amministrazione per ragioni di efficienza procedimentale.
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