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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-294/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016. — JZ contro Prokuratura Rejonowa Łódź - Śródmieście. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 26, paragrafo 1 – Mandato d’arresto europeo – Effetti della consegna – Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione – Nozione di “custodia” – Misure restrittive della libertà diverse dalla reclusione – Arresti domiciliari associati all’obbligo di portare un braccialetto elettronico – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 49. — Causa C-294/16 PPU

Giurisprudenza europea62016CJ0294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso autonomo la nozione di "custodia" dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo. Stabilisce che essa copre solo misure equivalenti, per intensità, alla carcerazione, e non semplici restrizioni quali arresti domiciliari notturni, sorveglianza elettronica e obblighi di firma. Resta comunque possibile che il diritto nazionale disponga una deduzione più favorevole per tali periodi.

Mandato d’arresto europeo: se gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nello Stato di esecuzione possano essere qualificati come "custodia" ai fini della deduzione della pena nello Stato emittente.

La questione giuridica

Se l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, letto alla luce dell’articolo 6 TUE, dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta e dei diritti alla libertà e sicurezza, debba essere interpretato nel senso che la nozione di "custodia" comprenda anche misure non carcerarie imposte nello Stato di esecuzione, quali arresti domiciliari notturni con sorveglianza elettronica, obblighi di presentazione periodica alla polizia e divieto di espatrio.

Principio di diritto

La nozione autonoma di "custodia" di cui all’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 indica una misura effettivamente privativa della libertà, non una mera restrizione della libertà di movimento; pertanto, arresti domiciliari notturni con braccialetto elettronico, obblighi di comparizione e divieto di espatrio non sono, in linea di principio, abbastanza coercitivi da integrare "custodia" e da imporre allo Stato emittente la deduzione automatica del relativo periodo, salvo verifica del giudice del rinvio sulla concreta intensità delle misure. La Corte chiarisce però che il diritto nazionale può prevedere una deduzione più ampia per misure restrittive della libertà.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 1, paragrafo 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 12 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 26 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 6, 49 e 52
  • CEDU, articolo 5

Mandato d’arresto europeo e deduzione del periodo di custodia

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale d’urgenza e riguarda l’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo. Il giudice polacco chiede se alcune misure applicate nel Regno Unito durante l’esecuzione del mandato, in particolare arresti domiciliari notturni con braccialetto elettronico, debbano essere considerate "custodia" ai fini della detrazione dalla pena da espiare in Polonia.

Fatti e procedimento principale

JZ era stato condannato in Polonia a una pena detentiva di tre anni e due mesi. Poiché si era sottratto alla giustizia, nei suoi confronti era stato emesso un mandato d’arresto europeo ed egli era stato arrestato nel Regno Unito. Dopo un primo periodo di detenzione, era stato sottoposto, fino alla consegna alle autorità polacche, a una serie di misure: obbligo di permanenza notturna presso un domicilio indicato, sorveglianza elettronica, obbligo di presentazione regolare alla polizia, divieto di ottenere documenti di espatrio e obbligo di tenere acceso il telefono cellulare.

Dinanzi al giudice del rinvio, JZ sosteneva che tale periodo dovesse essere dedotto dalla pena detentiva in Polonia. Il giudice nazionale rilevava che il diritto polacco di attuazione della decisione quadro prevedeva la deduzione del periodo di effettiva privazione della libertà scontata nello Stato di esecuzione, ma che la nozione di "custodia" non era pacifica in dottrina e giurisprudenza. Per questo chiedeva se le misure in questione potessero rientrare nell’articolo 26, paragrafo 1.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, che impone allo Stato membro emittente di dedurre il periodo complessivo di custodia risultante dall’esecuzione del mandato d’arresto europeo;
  • l’articolo 12 della stessa decisione quadro, sul mantenimento in custodia e sulla rimessa in libertà provvisoria;
  • l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, che salvaguarda il rispetto dei diritti fondamentali;
  • gli articoli 6, 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • l’articolo 5 CEDU, rilevante per l’interpretazione dell’articolo 6 della Carta in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava, in sostanza, se la nozione di "custodia" dell’articolo 26, paragrafo 1, debba comprendere misure restrittive consistenti in arresti domiciliari notturni con braccialetto elettronico, comparizioni periodiche in questura e divieto di espatrio, così da imporre la detrazione di tutto il relativo periodo dalla pena da eseguire nello Stato emittente.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che la nozione di "custodia" contenuta nella decisione quadro costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme in tutti gli Stati membri, senza rinvio al diritto nazionale.

Sul piano letterale, la Corte osserva che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 26, paragrafo 1, richiamano nozioni che evocano una situazione di rinchiusura o incarcerazione, non una semplice limitazione della libertà di movimento. Sul piano sistematico, l’articolo 12 distingue la custodia dalla rimessa in libertà provvisoria accompagnata da misure idonee a prevenire la fuga, confermando che la custodia è qualcosa di più intenso di una restrizione.

Quanto alla finalità della norma, la Corte sottolinea che l’articolo 26 mira a evitare che la persona interessata sconti complessivamente, tra Stato di esecuzione e Stato emittente, una privazione della libertà superiore alla pena inflitta, in coerenza con il rispetto dei diritti fondamentali e con il principio di proporzionalità delle pene di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta.

La Corte richiama poi la giurisprudenza della Corte EDU sull’articolo 5 CEDU, dalla quale emerge che la privazione della libertà va valutata in concreto, tenendo conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione delle misure. Tale parametro corrobora l’idea che solo misure particolarmente coercitive, assimilabili alla carcerazione, possano essere qualificate come custodia.

Decisione della Corte

La Corte conclude che misure quali:

  • arresti domiciliari per nove ore notturne,
  • sorveglianza mediante braccialetto elettronico,
  • obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana alla polizia,
  • divieto di chiedere documenti validi per l’espatrio, non sono, in linea di principio, abbastanza coercitive da integrare una privazione della libertà analoga alla carcerazione e quindi da costituire "custodia" ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

La Corte precisa tuttavia che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce del complesso delle circostanze concrete, se nel caso specifico il livello di coercizione raggiunga o meno tale soglia. Inoltre, la norma dell’Unione non osta a che il diritto nazionale preveda comunque una deduzione, totale o parziale, per periodi nei quali la persona è stata sottoposta a misure soltanto restrittive della libertà.

Principio affermato

La nozione di "custodia" ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 comprende solo misure effettivamente privative della libertà, assimilabili, per tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione, alla carcerazione; non vi rientrano normalmente arresti domiciliari con controllo elettronico e obblighi di comparizione, salvo diversa valutazione concreta del giudice nazionale competente.

Rilievo pratico per gli operatori

La sentenza è importante perché distingue nettamente tra privazione della libertà e mera restrizione della stessa nel contesto del mandato d’arresto europeo. Per avvocati e consulenti, il punto decisivo è la verifica concreta dell’intensità delle misure adottate nello Stato di esecuzione e dell’eventuale disciplina nazionale più favorevole sulla detrazione della pena.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penaledetrazione del periodo di custodiadiritto alla libertà personaleproporzionalità della pena

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