Tribunale, Ordinanza T-131/16
Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2016. — Regno del Belgio contro Commissione europea. — Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Regime fiscale di esenzione degli utili in eccesso di talune società multinazionali – Esenzione accordata sulla base di decisioni fiscali anticipate (tax ruling) – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e ordina il recupero degli aiuti – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza. — Causa T-131/16 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale respinge la domanda del Belgio volta a sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione sul regime fiscale degli utili in eccesso. La Corte ritiene non provato il requisito dell’urgenza, perché il Belgio non dimostra un danno grave e irreparabile. Restano assorbite le ulteriori valutazioni sul fumus boni iuris. Le spese sono riservate.
Domanda del Regno del Belgio di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione che qualifica come aiuto di Stato il regime fiscale degli utili in eccesso e ne ordina il recupero: mancato riconoscimento dell’urgenza.
La questione giuridica
Se sussistessero i presupposti per sospendere in via provvisoria l’esecuzione degli articoli 2, 3 e 4 della decisione C(2015) 9887 final, in particolare se il Belgio avesse dimostrato: 1) il fumus boni iuris; 2) soprattutto l’urgenza, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’immediato recupero degli aiuti; 3) se vi fossero circostanze eccezionali idonee a giustificare una deroga all’applicazione rigorosa dei criteri ordinari del procedimento sommario.
Principio di diritto
La sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto di Stato può essere concessa solo in presenza cumulativa di fumus boni iuris e urgenza; nel caso di specie il Regno del Belgio non ha dimostrato, con elementi concreti e documentati, il rischio imminente di un danno grave e irreparabile derivante dal recupero del regime degli utili in eccesso. Né l’asserito onere amministrativo per l’amministrazione fiscale, né il possibile contenzioso delle imprese beneficiarie, né l’invocata incertezza giuridica bastano a integrare l’urgenza; pertanto la domanda cautelare è respinta, senza che occorra esaminare il fumus boni iuris.
Norme richiamate
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Sospensione dell’esecuzione della decisione sugli utili in eccesso
L’ordinanza riguarda un procedimento sommario proposto dal Regno del Belgio dinanzi al Presidente del Tribunale, in relazione alla decisione della Commissione C(2015) 9887 final, dell’11 gennaio 2016, che qualifica il regime belga di esenzione degli utili in eccesso come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero. Il Belgio chiedeva la sospensione degli articoli 2, 3 e 4 della decisione fino alla pronuncia nel merito sul ricorso di annullamento.
Contesto fattuale e contenuto della decisione impugnata
La controversia concerne il sistema belga delle decisioni fiscali anticipate relative agli utili in eccesso, applicato a società belghe appartenenti a gruppi multinazionali. Secondo il Belgio, il regime si fondava sul principio delle normali condizioni di mercato e consentiva di escludere dalla base imponibile solo gli utili che non sarebbero stati realizzati da un’impresa autonoma, mentre gli utili residui continuavano a essere tassati in Belgio.
La Commissione ha invece ritenuto che il regime derogasse alla regola generale di imposizione dell’intero utile imponibile delle società residenti o operanti in Belgio e determinasse una disparità di trattamento tra imprese in situazione comparabile. In subordine, ha anche affermato che il regime costituiva un’errata applicazione del principio delle normali condizioni di mercato. La decisione impugnata ordinava inoltre il recupero immediato ed effettivo dell’aiuto, con interessi composti, entro quattro mesi dalla notifica.
Domanda cautelare e argomentazioni del Belgio
Il Belgio sosteneva l’esistenza di un’urgenza fondata su tre profili principali:
- l’incertezza giuridica derivante dal nuovo approccio della Commissione in materia di competenza fiscale e di principio delle normali condizioni di mercato, con rischio di fuga di imprese e mancati investimenti;
- il forte carico amministrativo che graverebbe sulle autorità tributarie belghe, chiamate a raccogliere dati, ricalcolare gli importi e coordinarsi con amministrazioni estere;
- il rischio di numerosi contenziosi davanti ai giudici nazionali da parte delle società interessate.
Il Belgio invocava inoltre la possibilità di un allentamento del requisito dell’urgenza in presenza di un fumus boni iuris particolarmente grave.
Quadro normativo applicato dal Tribunale
Il Presidente del Tribunale richiama il regime dei provvedimenti provvisori ai sensi degli articoli 278, 279 e 256, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 156, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. Ricorda che la sospensione dell’esecuzione ha carattere eccezionale, perché gli atti dell’Unione godono di presunzione di legittimità e i ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Ai fini della tutela cautelare, il richiedente deve provare cumulativamente:
- il fumus boni iuris;
- l’urgenza, intesa come necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito.
Valutazione dell’urgenza
Il Tribunale concentra l’esame sull’urgenza e respinge le allegazioni belghe per difetto di prova concreta. Quanto al rischio di abbandono del Belgio o di mancati investimenti da parte delle imprese beneficiarie, osserva che il Belgio non ha indicato né identificato tali imprese, né dimostrato che esse rappresentino un settore dell’economia nazionale o regionale tale da incidere sull’occupazione o sul costo della vita.
Quanto al preteso onere amministrativo, il Tribunale rileva che il Belgio si è limitato a formulare affermazioni astratte, senza descrivere la struttura delle risorse dell’amministrazione fiscale né confutare in modo specifico la parte della decisione dedicata alle modalità di recupero. Inoltre, la Commissione aveva sostenuto che il calcolo degli importi da recuperare sarebbe agevole, essendo sufficiente recuperare la differenza tra imposta dovuta e imposta effettivamente pagata, con interessi.
Quanto al rischio di contenzioso, il Tribunale osserva che il Belgio non ha dimostrato che i giudici nazionali sarebbero stati travolti da un numero di ricorsi tale da compromettere il funzionamento del sistema giudiziario. Le cifre che emergono dagli atti della Commissione parlano comunque di circa 35-50 imprese, numero ritenuto non idoneo a produrre un danno grave e irreparabile alle istituzioni belghe.
Distinzione rispetto ad altri filoni giurisprudenziali
Il Presidente del Tribunale precisa che l’eventuale alleggerimento del requisito dell’urgenza è stato riconosciuto solo in contesti del tutto peculiari: misure restrittive, appalti pubblici e accesso ai documenti. Il caso in esame non rientra in nessuna di queste categorie.
In particolare, la situazione belga non è paragonabile alla causa Grecia/Commissione del 19 settembre 2012, in cui l’urgenza era stata riconosciuta per un recupero di massa riguardante centinaia di migliaia di agricoltori, in un contesto di grave tensione sociale e rischio per l’ordine pubblico. Nel caso belga non ricorrono circostanze analoghe.
Bilanciamento degli interessi e recupero degli aiuti di Stato
Il Tribunale ricorda che l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE attribuisce alla Commissione il potere di ordinare la soppressione o modifica di un aiuto incompatibile, al fine di ripristinare la situazione antecedente e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. In tale prospettiva, l’interesse dell’Unione al recupero degli aiuti illegalmente concessi prevale, in linea di principio, sull’interesse dello Stato membro o dei beneficiari a rinviare l’esecuzione.
Poiché il Belgio non ha dimostrato l’urgenza, il bilanciamento degli interessi conduce comunque a privilegiare l’esecuzione immediata della decisione. Il Tribunale rileva inoltre che il Belgio non ha prospettato circostanze eccezionali idonee a impedire il recupero.
Dispositivo
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta integralmente. Le spese sono riservate.
Principio ricavabile
Nei procedimenti sommari relativi al recupero di aiuti di Stato, lo Stato membro richiedente deve provare con elementi specifici e documentati che l’esecuzione immediata della decisione della Commissione gli causerebbe un danno grave e irreparabile; affermazioni generiche su incertezza giuridica, difficoltà amministrative o possibili controversie giudiziarie non sono sufficienti. In mancanza di urgenza, la sospensione non può essere concessa, anche se il ricorrente prospetta un fumus boni iuris.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 lug 2016Corte di giustizia, Sentenza C-294/16
- Sentenza · 22 giu 2016Corte di giustizia, Ordinanza C-173/16
- Sentenza · 22 giu 2016Tribunale, Ordinanza T-43/16
- Sentenza · 21 giu 2016Corte di giustizia, Ordinanza C-121/16
- Sentenza · 9 giu 2016Corte di giustizia, Sentenza C-78/16
- Sentenza · 2 giu 2016Corte di giustizia, Ordinanza C-50/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →