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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-43/16

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 giugno 2016. — 1&1 Telecom GmbH contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Firma dell’atto introduttivo del ricorso – Articoli 76 e 77 del regolamento di procedura – Rigetto dell’eccezione di irricevibilità. — Causa T-43/16

Giurisprudenza europea62016TO0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione contro il ricorso di 1&1 Telecom GmbH. Ha ritenuto che il deposito tramite e‑Curia con le credenziali di un avvocato abilitato equivalga a sottoscrizione valida e che la successiva produzione della procura abbia sanato l’irregolarità iniziale. La causa prosegue nel merito, con spese riservate.

Ricorso di annullamento: validità della sottoscrizione del ricorso depositato via e‑Curia e sanabilità dell’omessa procura iniziale al rappresentante indicato

La questione giuridica

Se un ricorso depositato elettronicamente tramite e‑Curia, utilizzando nome utente e password di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale, possa considerarsi validamente sottoscritto ai sensi del regolamento di procedura; se l’omessa allegazione iniziale della procura a favore di tale avvocato determini l’irricevibilità oppure sia sanabile ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura; e se la mancata indicazione del nome/indirizzo del rappresentante nella prima pagina del ricorso incida sulla ricevibilità.

Principio di diritto

Un ricorso depositato tramite e‑Curia con le credenziali di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale vale come atto sottoscritto da tale avvocato, poiché l’identificazione elettronica sostituisce la firma ai sensi della decisione e‑Curia; l’omessa allegazione della procura al momento del deposito è una irregolarità sanabile nel termine fissato dal Tribunale; inoltre, la mancata indicazione del nome o dell’indirizzo del rappresentante non comporta di per sé l’irricevibilità quando l’atto è comunque validamente attribuibile a un avvocato legittimato a rappresentare la parte e ne assicura autenticità e responsabilità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 74 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 78, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione del Tribunale del 14 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia
  • Decisione C(2014) 4443 final della Commissione del 2 luglio 2014
  • Decisione della Commissione del 19 novembre 2015 nel caso COMP/M.7018 – Telefónica Deutschland/E‑Plus

Ricorso di annullamento: firma dell’atto introduttivo e irricevibilità

L’ordinanza riguarda un ricorso diretto proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE da 1&1 Telecom GmbH avverso una decisione della Commissione nel contesto della concentrazione Telefónica Deutschland/E‑Plus. La questione processuale centrale è se il ricorso, depositato tramite il sistema elettronico e‑Curia, soddisfi i requisiti formali di sottoscrizione e rappresentanza richiesti dal diritto processuale dell’Unione.

Fatti e procedimento

La Commissione, con decisione del 2 luglio 2014, aveva dichiarato compatibile la concentrazione subordinandola al rispetto di impegni definitivi. Successivamente, il 19 novembre 2015, aveva adottato una decisione sull’attuazione delle misure correttive per operatori non‑MNO previste in tali impegni. 1&1 Telecom aveva già impugnato la decisione di concentrazione in una causa distinta e, nel presente procedimento, chiedeva l’annullamento della decisione del 19 novembre 2015.

Il ricorso era stato depositato il 29 gennaio 2016 tramite e‑Curia dal sig. Peter Alexiadis, solicitor iscritto in Inghilterra e Galles e associato all’avv. Murach, indicato in prima pagina come difensore della ricorrente. La cancelleria aveva rilevato l’assenza, all’atto del deposito, di una procura specificamente rilasciata al sig. Alexiadis e aveva concesso un termine per regolarizzare; la procura era stata poi prodotta nel termine. La Commissione aveva quindi eccepito l’irricevibilità del ricorso per difetto di firma valida.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 19, quarto comma, e l’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto. Tali disposizioni impongono che la parte sia rappresentata da un avvocato abilitato e che il ricorso indichi il nome e la qualità del firmatario.

Vengono poi in rilievo l’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che richiede la sottoscrizione dell’originale dell’atto, e l’articolo 74, che consente il deposito elettronico secondo condizioni fissate dal Tribunale. Su tale base opera la decisione e‑Curia, il cui articolo 3 stabilisce che il deposito effettuato con nome utente e password del rappresentante vale come sottoscrizione dell’atto.

Sono inoltre rilevanti l’articolo 76, lettera b), relativo al contenuto del ricorso, l’articolo 78, paragrafi 4 e 5, sulla procura e sulla sanatoria delle irregolarità, nonché l’articolo 130, paragrafi 1 e 6, sulla trattazione dell’eccezione di irricevibilità senza esame del merito. Il Tribunale richiama infine l’articolo 133 sulle spese.

Argomenti delle parti

La Commissione sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché non firmato dall’avv. Murach, che essa considerava l’unico rappresentante della ricorrente. A suo avviso, la mancanza della firma del rappresentante o la sua sostituzione con il deposito elettronico non sanavano il vizio.

La ricorrente replicava che il deposito era stato eseguito da un avvocato abilitato, il sig. Alexiadis, mediante le proprie credenziali e‑Curia, e che ciò equivaleva a sottoscrizione in base alla decisione e‑Curia. Quanto alla procura, ammetteva di non averla allegata inizialmente, ma sosteneva che la regolarizzazione fosse avvenuta tempestivamente ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale afferma che il ricorso deve essere sottoscritto da una persona abilitata a rappresentare la parte, in forza dell’articolo 19 dello Statuto e dell’articolo 73 del regolamento di procedura. Ricorda tuttavia che, ai sensi dell’articolo 74 e della decisione e‑Curia, il deposito elettronico con nome utente e password del rappresentante equivale alla firma dell’atto.

Nel caso concreto, il sig. Alexiadis era un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale; pertanto, l’uso delle sue credenziali e‑Curia costituiva una valida sottoscrizione. Il Tribunale distingue questa situazione dai precedenti in cui la firma mancava o proveniva da soggetti non legittimati, o in cui l’originale non era stato depositato. Qui, invece, l’identificazione elettronica assicurava autenticità dell’atto e responsabilità del suo autore.

Quanto alla procura, il Tribunale osserva che la qualità di rappresentante del sig. Alexiadis era comprovata dalla procura prodotta, e che la sua mancata allegazione iniziale non comportava l’irricevibilità, essendo un’irregolarità sanabile e sanata entro il termine fissato. Analoga conclusione vale per l’omessa indicazione in prima pagina del nome o dell’indirizzo del rappresentante, poiché il deposito e‑Curia forniva comunque le informazioni necessarie e il ricorso era validamente attribuibile a un avvocato dell’Unione.

Dispositivo

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e riserva la decisione sulle spese.

Principi affermati

L’ordinanza chiarisce che, nel sistema e‑Curia, l’uso delle credenziali del rappresentante legittimato vale come sottoscrizione dell’atto processuale. Inoltre, conferma che la mancata produzione iniziale della procura non è causa automatica di irricevibilità se la regolarizzazione avviene nel termine assegnato. Il controllo formale del ricorso deve servire a garantire autenticità e responsabilità dell’atto, non a sanzionare irregolarità meramente formali che non pregiudicano tali finalità.

Come è indicizzato

Materieprocesso davanti al tribunale uericorso di annullamentorappresentanza processualedeposito elettronico degli attiirricevibilità del ricorso

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