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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-78/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 giugno 2016. — Giovanni Pesce e a. contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. — Rinvio pregiudiziale – Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et Raju) – Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) – Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette – Validità – Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29 – Principio di proporzionalità – Principio di precauzione – Obbligo di motivazione – Diritto a un indennizzo. — Cause riunite C-78/16 e C-79/16

Giurisprudenza europea62016CJ0078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita in via pregiudiziale dal TAR Lazio, ha esaminato la validità delle misure UE di contrasto alla Xylella fastidiosa applicabili in Puglia. Ha ritenuto che l’obbligo di rimuovere entro 100 metri le piante ospiti, anche sane, sia coerente con la base giuridica fitosanitaria, proporzionato e giustificato alla luce delle incertezze scientifiche e del principio di precauzione. Ha inoltre escluso un vizio di motivazione e ha affermato che l’assenza di un indennizzo espresso nella decisione non ne comporta l’invalidità.

Validità delle misure UE che impongono, per il contenimento della Xylella fastidiosa, la rimozione immediata delle piante ospiti entro 100 metri dalle piante infette e la compatibilità con proporzionalità, precauzione, motivazione e diritto a indennizzo.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, che impone la rimozione immediata delle piante ospiti entro 100 metri dalle piante infette da Xylella fastidiosa, sia invalido perché: incompatibile con la direttiva 2000/29/CE e con i principi di precauzione e proporzionalità; privo di motivazione sufficiente; adottato senza prevedere indennizzo ai proprietari; e se i paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 siano internamente incoerenti quanto all’ordine e alla successione delle misure.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che l’esame delle questioni non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789: la rimozione immediata delle piante ospiti entro 100 metri dalle piante infette da Xylella fastidiosa è compatibile con la direttiva 2000/29/CE, è giustificata dal principio di precauzione, non eccede i limiti imposti dal principio di proporzionalità, è sufficientemente motivata e non è invalidata dalla mancata previsione espressa di un regime di indennizzo, che può discendere direttamente dall’articolo 17 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2000/29/CE
  • Direttiva 2002/89/CE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2014/87
  • Decisione di esecuzione (UE) 2014/497
  • Decisione di esecuzione (UE) 2015/789
  • Articolo 16 della direttiva 2000/29/CE
  • Articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789
  • Articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789
  • Articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789
  • Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE
  • Articolo 13 quater, paragrafo 7, della direttiva 2000/29/CE

Validità delle misure UE contro la Xylella fastidiosa

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in un contenzioso promosso da proprietari di fondi agricoli in Puglia contro misure nazionali attuative della decisione di esecuzione (UE) 2015/789. La questione centrale è la validità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione, che impone la rimozione immediata delle piante ospiti nel raggio di 100 metri dalle piante risultate infette da Xylella fastidiosa.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti contestavano i provvedimenti regionali che ordinavano l’abbattimento di ulivi considerati infetti e, soprattutto, la rimozione di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri. Sostenevano che la decisione UE su cui tali misure si fondavano fosse illegittima per violazione della direttiva 2000/29/CE, dei principi di proporzionalità e precauzione, dell’obbligo di motivazione e per la mancata previsione di un indennizzo a favore dei proprietari colpiti.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2000/29/CE, in particolare l’articolo 16, che disciplina le misure di notifica, eradicazione o contenimento degli organismi nocivi e consente alla Commissione di adottare misure necessarie sulla base di un’analisi del rischio fitosanitario. Sono richiamate inoltre le precedenti decisioni di esecuzione 2014/87/UE e 2014/497/UE, poi sostituite dalla decisione di esecuzione 2015/789, che rafforza il quadro di intervento contro la Xylella. Sul piano dei principi generali vengono in rilievo il principio di precauzione, il principio di proporzionalità, l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione e l’articolo 41 della Carta.

Portata dell’articolo 6 della decisione 2015/789

La Corte chiarisce che i paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 non sono tra loro contraddittori. Il paragrafo 2 impone la rimozione immediata delle piante ospiti entro 100 metri; il paragrafo 4 prescrive prima un trattamento fitosanitario contro i vettori del batterio; il paragrafo 3 impone inoltre campionamenti ed esami sulle piante specificate. Si tratta di misure diverse e successive, non di obblighi incompatibili tra loro.

Valutazione della validità: base giuridica, precauzione e proporzionalità

La Corte osserva che la decisione impugnata è stata adottata sulla base dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, che consente alla Commissione di modificare le misure necessarie adottate dagli Stati membri. Ricorda poi che, nel settore fitosanitario, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale e che il principio di precauzione consente misure restrittive anche in presenza di incertezze scientifiche, purché non manifestamente inappropriate.

Applicando tali criteri, la Corte ritiene che la rimozione delle piante infette sia una misura appropriata e necessaria per impedire la diffusione del batterio. Quanto al raggio di 100 metri, la Corte si fonda sui dati scientifici dell’EFSA, secondo cui tale distanza appariva appropriata alla luce delle modalità di propagazione dei vettori. Quanto alle piante ospiti sane, la Corte osserva che esse possono essere portatrici asintomatiche del batterio e contribuire alla diffusione, sicché la loro rimozione può essere giustificata anche senza sintomi visibili.

Bilanciamento degli interessi e misure alternative

La Corte bilancia il diritto di proprietà e le conseguenze economiche e ambientali per la Puglia con l’interesse generale alla protezione fitosanitaria dell’Unione. Sottolinea che la Commissione aveva già progressivamente rafforzato le misure adottate e che, fuori dalla provincia di Lecce, l’obiettivo era l’eradicazione; nella sola provincia di Lecce, invece, la decisione consente misure di contenimento, poiché l’eradicazione non era più considerata possibile. Le soluzioni alternative prospettate dai ricorrenti, come potature o trattamenti fitosanitari meno invasivi, non risultavano supportate da dati scientifici idonei e non apparivano efficaci per raggiungere lo stesso risultato.

Regime di indennizzo

La Corte respinge anche la censura relativa alla mancata previsione di un indennizzo. Ricorda che il diritto dell’Unione non conosce un principio generale che imponga sempre un risarcimento in caso di misure di abbattimento o distruzione, ma osserva che l’articolo 17 della Carta contempla il diritto a una giusta indennità quando vi sia privazione della proprietà. Di conseguenza, il fatto che la decisione 2015/789 non disciplini espressamente l’indennizzo non la rende invalida.

Obbligo di motivazione

Quanto alla motivazione, la Corte afferma che per gli atti di portata generale è sufficiente indicare il contesto complessivo e gli obiettivi perseguiti. I considerando della decisione 2015/789 espongono adeguatamente la necessità di rafforzare le misure per fronteggiare i nuovi focolai, tenendo conto dei pareri scientifici EFSA e della necessità di garantire la proporzionalità. Inoltre, gli Stati membri, e in particolare l’Italia, erano pienamente coinvolti nel processo di adozione e conoscevano le ragioni del provvedimento.

Decisione

La Corte conclude che l’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato elementi idonei a compromettere la validità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, né rispetto alla direttiva 2000/29/CE letta alla luce dei principi di precauzione e proporzionalità, né rispetto all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41 della Carta.

Come è indicizzato

Materieprotezione fitosanitariarinvio pregiudizialevalidità degli atti dell’unioneprincipio di precauzioneprincipio di proporzionalità

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