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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-121/16

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 giugno 2016. — Salumificio Murru SpA contro Autotrasporti di Marongiu Remigio. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile e penale di Cagliari. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 101 TFUE – Autotrasporto – Prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi che non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio – Concorrenza – Determinazione dei costi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. — Causa C-121/16

Giurisprudenza europea62016CO0121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un rinvio del Tribunale di Cagliari relativo alla disciplina italiana sui costi minimi dell’autotrasporto merci. Richiamando la sentenza API, ha distinto il caso in cui i costi sono fissati da un organismo composto da operatori economici da quello in cui sono determinati da un’amministrazione pubblica. Ha quindi escluso la violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Compatibilità con l’articolo 101 TFUE di una disciplina nazionale sui costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto di merci determinati da un’amministrazione pubblica.

La questione giuridica

Se l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osti a una normativa nazionale che, per i contratti di autotrasporto di merci per conto terzi, impedisce di pattuire un prezzo inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un’amministrazione nazionale; e se la natura pubblica del Ministero competente consenta comunque una restrizione della concorrenza per finalità di sicurezza stradale.

Principio di diritto

L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, non osta a una normativa nazionale che imponga, per i servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, un prezzo non inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un’amministrazione nazionale, poiché in tal caso lo Stato non delega a operatori privati la definizione di parametri economici né impone o favorisce un’intesa tra imprese; la disciplina resta imputabile ai pubblici poteri e non elimina l’effetto utile delle regole di concorrenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Legge n. 32 del 1 marzo 2005
  • Decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005
  • Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, articolo 83 bis
  • Legge n. 190/2014, articolo 1, comma 248

Compatibilità con l’articolo 101 TFUE della disciplina italiana sui costi minimi dell’autotrasporto

La pronuncia è un’ordinanza resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Cagliari in una controversia tra una società committente e un vettore, concernente il pagamento del corrispettivo per servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi. La questione centrale riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa italiana che impone costi minimi d’esercizio non derogabili in ribasso.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, alla Salumificio Murru SpA era stato ingiunto il pagamento di una somma a favore di Autotrasporti di Marongiu Remigio, pari alla differenza tra quanto corrisposto per alcune prestazioni di trasporto e quanto dovuto in applicazione dell’articolo 83 bis del decreto legge n. 112/2008. La società committente ha proposto opposizione, contestando, tra l’altro, la conformità della norma al diritto dell’Unione.

Contesto normativo nazionale richiamato dal giudice del rinvio

La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina italiana del settore, evidenziando che:

  • la legge n. 32 del 2005 mirava a sostituire il precedente sistema di tariffe obbligatorie con una liberalizzazione regolata;
  • il decreto legislativo n. 284 del 2005 ha istituito la Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica e, al suo interno, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto;
  • l’articolo 83 bis del decreto legge n. 112/2008 ha limitato tale liberalizzazione, prevedendo che, per i contratti verbali, il corrispettivo non possa essere inferiore ai costi minimi d’esercizio;
  • originariamente tali costi erano determinati dall’Osservatorio, mentre in via transitoria il comma 10 attribuiva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di elaborarli fino alla disponibilità delle determinazioni dell’Osservatorio. La Corte rileva inoltre che la legge n. 190/2014 ha poi riformulato l’articolo 83 bis, rimettendo la determinazione del corrispettivo all’autonomia negoziale, ma tale modifica non era applicabile ratione temporis.

Questioni pregiudiziali

Il Tribunale di Cagliari ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE, letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osti a una norma nazionale che fissa costi minimi d’esercizio per i servizi di autotrasporto delle merci determinati dal Ministero, e se la natura di autorità pubblica del Ministero consenta di giustificare una restrizione della concorrenza per perseguire obiettivi di sicurezza stradale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante: l’articolo 101 TFUE riguarda la condotta delle imprese, ma, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, impone agli Stati membri di non adottare o mantenere misure idonee a neutralizzare l’effetto utile delle regole di concorrenza. Una violazione si verifica, in particolare, quando lo Stato impone o agevola accordi contrari all’articolo 101 TFUE, ne rafforza gli effetti, oppure delega a soggetti privati la responsabilità di decisioni di intervento economico.

Applicando tali principi, la Corte osserva che nel caso di specie i costi minimi sono determinati direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le associazioni di categoria dei vettori e della committenza. Proprio perché la determinazione è rimessa a un’amministrazione pubblica, lo Stato non ha delegato a operatori privati la definizione di misure economiche e non ha trasformato la disciplina in un’intesa tra imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

La Corte distingue espressamente questa fattispecie da quella decisa nella sentenza API e a. del 4 settembre 2014, in cui i costi minimi erano fissati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati, qualificato come associazione di imprese. Nel caso odierno, invece, non vi è un simile coinvolgimento decisivo di soggetti privati nella scelta regolatoria.

Ne consegue che non è neppure necessario esaminare se eventuali restrizioni siano strettamente necessarie al perseguimento di obiettivi legittimi, come la sicurezza stradale.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella in causa, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un’amministrazione nazionale.

Principio ricavabile

La fissazione, da parte di un’amministrazione nazionale, di costi minimi per il trasporto merci non integra di per sé una violazione dell’articolo 101 TFUE, purché la disciplina non deleghi la determinazione a operatori privati né imponga o favorisca un’intesa anticoncorrenziale tra imprese.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaautotrasporto mercilibertà di determinazione del prezzorapporti tra diritto nazionale e diritto dell’ue

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