Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-173/16

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2016. — M. H. contro M. H. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Assenza di ragionevole dubbio – Competenza giurisdizionale in materia matrimoniale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) – Determinazione della data in cui l’autorità giurisdizionale è adita – Nozione di “data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale”. — Causa C-173/16

Giurisprudenza europea62016CO0173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, nel sistema del regolamento Bruxelles II bis, la data rilevante per stabilire quale giudice sia "preventivamente adito" è quella del deposito dell'atto presso l'autorità giurisdizionale, non quella dell'inizio del procedimento secondo il diritto nazionale. La soluzione assicura un criterio uniforme e oggettivo per la litispendenza tra cause matrimoniali pendenti in Stati membri diversi. La notificazione al convenuto resta un requisito successivo, presidiato contro gli abusi ma non idoneo a spostare la data di adizione.

Interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla data di adizione dell'autorità giurisdizionale ai fini della litispendenza in materia matrimoniale.

La questione giuridica

Se, ai fini dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, la "data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale" coincida con la data del semplice deposito dell'atto presso il giudice, anche quando il diritto nazionale non fa decorrere immediatamente da tale deposito l'inizio del procedimento, oppure con la data in cui, secondo il diritto nazionale, il procedimento si considera iniziato.

Principio di diritto

Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, l'autorità giurisdizionale si considera adita nella data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è effettivamente depositato presso il giudice interessato, a prescindere dal fatto che, secondo il diritto nazionale, tale deposito non determini immediatamente l'inizio del procedimento; rileva dunque una nozione autonoma e uniforme di adizione, funzionale al meccanismo di litispendenza dell'articolo 19, mentre la successiva notificazione resta richiesta per evitare abusi, con valutazione della sola diligenza dell'attore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte

Interpretazione della data di adizione dell'autorità giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 2201/2003

Si tratta di un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal (Irlanda) in materia di competenza giurisdizionale matrimoniale e litispendenza tra un procedimento di divorzio avviato in Inghilterra e Galles e un procedimento di separazione personale avviato in Irlanda. La Corte decide con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo la risposta già chiaramente desumibile dalla giurisprudenza.

Fatti e procedimento principale

Le parti del procedimento principale, M. H. e M. H., avevano introdotto due procedimenti paralleli in Stati membri diversi:

  • la convenuta aveva presentato una petition di divorzio presso la cancelleria del giudice per le questioni familiari del Regno Unito alle ore 7:53 del 7 settembre 2015; l'istanza fu poi rilasciata l'11 settembre 2015 e notificata il 15 settembre 2015;
  • il ricorrente aveva depositato un atto di citazione di separazione personale presso la High Court irlandese intorno alle ore 14:30 del 7 settembre 2015; l'atto fu rilasciato lo stesso giorno e notificato il 9 settembre 2015.

Nel procedimento irlandese le parti chiedevano di individuare quale giudice fosse stato "preventivamente adito" ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. La High Court irlandese ritenne preventivamente adito il giudice inglese, e tale decisione fu impugnata dinanzi alla Court of Appeal.

Quadro normativo rilevante

La pronuncia si concentra soprattutto sull'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/2003, che disciplina l'"adizione di un'autorità giurisdizionale".

  • L'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), stabilisce che l'autorità giurisdizionale si considera adita alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto.
  • L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), prevede invece l'ipotesi in cui l'atto debba essere notificato prima del deposito.
  • L'articolo 19, paragrafi 1 e 3, disciplina la litispendenza: il giudice successivamente adito sospende il procedimento e, una volta accertata la competenza del primo giudice, dichiara la propria incompetenza a favore di quest'ultimo.

La Corte richiama anche l'articolo 267 TFUE, base del rinvio, e l'articolo 99 del regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata quando la risposta è evidente alla luce della giurisprudenza.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava in sostanza se, ai fini dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), la data di adizione coincida:

  • con la data in cui la domanda perviene materialmente all'autorità giurisdizionale, anche se ciò non fa ancora iniziare il procedimento secondo il diritto nazionale;
  • oppure con la data in cui, secondo il diritto nazionale, il procedimento si considera effettivamente iniziato.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la propria giurisprudenza recente, in particolare:

  • la sentenza del 6 ottobre 2015, A, C-489/14, sulla finalità delle norme sulla litispendenza, cioè evitare procedimenti paralleli e decisioni incompatibili;
  • l'ordinanza del 16 luglio 2015, P, C-507/14, nella quale era già stata affermata la natura autonoma della nozione di adizione.

Secondo la Corte, il meccanismo dell'articolo 19 si fonda sull'ordine cronologico di adizione dei giudici. Per stabilire quale sia il giudice preventivamente adito occorre dunque riferirsi all'articolo 16, che contiene una definizione autonoma e uniforme della data di adizione.

La Corte precisa che, nell'ipotesi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a):

  • il solo deposito della domanda o dell'atto equivalente presso il giudice costituisce l'elemento rilevante per l'adizione;
  • non occorre che, ai fini della nozione europea, il diritto nazionale faccia decorrere da quel deposito l'inizio del procedimento;
  • resta tuttavia necessario che l'attore, successivamente, compia tutte le misure cui è tenuto per la notificazione al convenuto.

Il requisito relativo alla notificazione serve a prevenire abusi procedurali. La Corte sottolinea che, nel verificarne il rispetto, non rilevano i ritardi imputabili all'organizzazione giudiziaria nazionale, ma soltanto l'eventuale mancanza di diligenza dell'attore.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che la data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale coincide con la data del deposito presso il giudice interessato, anche se tale deposito non dà immediato avvio al procedimento secondo il diritto nazionale.

Rilievi pratici per l'operatore

La pronuncia è importante perché conferma, in materia matrimoniale, un criterio europeo autonomo e uniforme per stabilire la priorità temporale tra procedimenti paralleli in diversi Stati membri. Per la pratica forense, la data del deposito presso la cancelleria è decisiva per la litispendenza, mentre la disciplina nazionale sull'"inizio" o sulla pendenza del processo non può alterare l'ordine di priorità stabilito dal regolamento europeo.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale in materia matrimonialelitispendenzadiritto processuale civile dell'unionedivorzio e separazione personale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.