Cassazione Penale, Sentenza n. 41929/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Seccia impugna l'ordinanza del 24/10/2022 con due motivi: (1) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la sola identificazione operata dall'Assistente capo Cellamare Giuseppe senza adeguata motivazione circa il ruolo attivo addebitatogli; (2) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, contestando la ritenuta concretezza e attualità del pericolo di recidiva ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., posto che dal 9/3/2020 l'imputato non avrebbe posto in essere ulteriori condotte penalmente rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto alla gravità indiziaria, ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato richiamando la relazione di servizio dell'Assistente capo che descrive un ruolo attivo e di primo piano di Seccia nella devastazione dell'ufficio matricola durante la sommossa. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il giudice di merito può desumere la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione dalle modalità e gravità del fatto e dalla personalità e dai precedenti dell'indagato: la violenza e le modalità esecutive della condotta, unitamente a precedenti per reati gravi e posti in continuità, legittimano la prognosi di pericolosità sociale e la misura custodiale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Seccia condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.); disposizioni di trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen. (devastazione)
Norma che disciplina il reato contestato: la Corte ritiene i fatti riconducibili al delitto di devastazione così come emerso dalla relazione di servizio e dalla valutazione degli elementi indizianti.
art. 310 cod. proc. pen. (appello del Procuratore)
Norma processuale richiamata in relazione all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica che ha determinato la decisione del Tribunale della Libertà di applicare la custodia in carcere.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (rischio di reiterazione)
Stabilisce il requisito della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione per dotare delle misure cautelari; la Corte interpreta tale requisito come rinvenibile nelle modalità, nella gravità del fatto e nella personalità/precedenti dell'indagato, non richiedendo necessariamente ulteriori reati postumi.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Norma che consente la condanna alle spese del ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata alla fattispecie.
Sez. U. n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Principio di diritto secondo cui la Corte di cassazione verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria, controllando la congruenza della valutazione degli elementi indizianti rispetto alla logica e ai principi di diritto.
Sez. 1, n. 54163 del 21/09/2018 (Foniqi)
Giurisprudenza che chiarisce come il pericolo di reiterazione debba fondarsi sulle caratteristiche e modalità del fatto, non sui soli stimoli esterni, e che tali elementi sono essenziali per valutare se la condotta sia episodica o sintomo di una spinta criminale radicata.
Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015 (D'Alessandro)
Orientamento secondo cui l'attualità del pericolo può essere desunta da una comprovata proclività al reato anche se il fatto contestato è risalente e anche in assenza di ulteriori fatti criminosi successivi.
Massime di principio
- Per la gravità indiziaria il giudice deve motivare richiamando elementi concreti (relazioni, dichiarazioni, modalità del fatto) e non solo affermazioni generiche; la Corte di legittimità verifica la congruenza logico-giuridica della motivazione.
- La riconoscibilità del soggetto da parte di un pubblico ufficiale (es. relazione di un Assistente capo) può concorrere a formare il quadro indiziario purché la decisione indichi in che modo tale elemento incide sulla valutazione complessiva.
- Il pericolo di reiterazione richiesto per le misure cautelari deve essere 'concreto e attuale' ma ciò non significa necessariamente imminente: può emergere dalle modalità e dalla gravità del fatto e dalla personalità/precedenti dell'indagato.
- La gravità astratta del reato non è sufficiente da sola per giustificare la custodia cautelare; tuttavia fatti commessi con modalità particolarmente violente o sistematiche e precedenti significativi possono legittimare una prognosi di recidiva.
- Un lungo intervallo temporale senza ulteriori reati non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione se sussistono elementi indizianti di una proclività stabile alla criminalità; la valutazione è globale e prospettica.
- Se un ricorso per cassazione contesta la motivazione del riesame sulle misure cautelari, la Corte verifica la completezza e la coerenza della motivazione del giudice di merito, non sostituendosi a quest'ultimo nella valutazione nel merito.
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