Sentenza del 29/01/2018 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Fatturazione delle operazioni - Operazioni inesistenti - Genericità della descrizione delle operazioni - Fatture riprese a tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ripresa a tassazione è stata ritenuta legittima. È stato affermato che la mera indicazione generica di prestazioni eseguite non soddisfa i requisiti di una fattura regolare e non consente di provare l'effettività dell'operazione. L'assenza di ulteriore documentazione ricostruttiva ha impedito al contribuente di superare la contestazione dell'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità e la rilevanza fiscale di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. Le fatture riportavano una descrizione generica delle prestazioni, senza specificarne adeguatamente genere, modalità, tempi e contenuto. Il contribuente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento e la concreta natura delle operazioni, limitandosi a richiamare l'esistenza di rapporti e attività tra società appartenenti allo stesso gruppo familiare.
Norme richiamate
Art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Le fatture devono essere conformi al dettato normativo di cui all'art. 21 d.P.R. 633 del 1972.
La fattura deve descrivere le operazioni in modo sufficientemente preciso e verificabile. Una descrizione generica, priva di indicazioni sul tipo di prestazione, sulle modalità, sui tempi e sul contenuto, non è sufficiente a documentare l'operazione ai fini fiscali.
Massime di principio
- Per dimostrare l'effettività di una prestazione non basta emettere una fattura: la descrizione deve essere concreta, dettagliata e coerente con l'attività svolta.
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve fornire elementi documentali ulteriori, come contratti, ordini, relazioni, rapportini, corrispondenza, pagamenti e risultati della prestazione.
- La mera appartenenza delle società allo stesso gruppo familiare o l'esistenza di rapporti commerciali tra esse non prova, da sola, che le prestazioni fatturate siano state realmente eseguite.
- In assenza di documentazione idonea a ricostruire natura, tempi e modalità delle operazioni, la ripresa a tassazione delle fatture può essere considerata legittima.
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