Cassazione Civile, Ordinanza n. 21435/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dal trattamento economico dovuto durante i periodi di ferie a un lavoratore assunto nel 1987 con mansioni di macchinista. Il Tribunale, poi confermato dalla Corte d'appello di Milano, aveva accolto la domanda del lavoratore dichiarando la nullità dell'art. 31, punto 5, dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato nella parte in cui fissava l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, dovuta nelle giornate di ferie, in un importo fisso di 12,80 euro, e aveva ritenuto inapplicabile l'art. 77, punto 2.4, dei CCNL Mobilità/Area attività ferroviarie 2012 e 2016 nella parte in cui escludeva l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione ferie. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; il controricorrente non vi ha aderito.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e univocamente abdicativa, sottoscritta dal difensore e dall'institore della società ricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Pur in assenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, la Corte ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali ugualmente, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della rinunciante, secondo la soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatario. È stata invece esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione è stata ritenuta valida e rituale perché univocamente abdicativa e sottoscritta dal difensore e dall'institore della società ricorrente.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo di legittimità anche senza accettazione della controparte, poiché comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato solo per la proposta del consigliere delegato di definizione del ricorso come manifestamente infondato, proposta poi superata dalla rinuncia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato perché la norma si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata e sottoscritta, produce l'estinzione del processo di legittimità anche in mancanza di accettazione della parte controricorrente.
- L'effetto estintivo della rinuncia discende dal venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione, poiché la sentenza impugnata passa in giudicato.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese del giudizio possono essere poste a carico della parte rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale, salvo diverso accordo tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di previsione eccezionale e non estensibile analogicamente.
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