Cassazione Penale, Sentenza n. 9478/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che aveva applicato la pena concordata per il reato di furto aggravato (artt. 81, 624, 625 c.p.). Il Procuratore Generale deduceva l'illegalità della pena perché determinata in misura inferiore alla pena minima edittale risultante dall'assetto normativo vigente (modifica dell'art. 625 c.p. operata dalla legge n. 103/2017), e quindi la concordanza e la ratifica giudiziale erano illegali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per l'illegalità della pena (la pena definitiva applicata di 8 mesi di reclusione e euro 340 di multa era inferiore alla pena minima edittale di 2 anni di reclusione e euro 927 di multa risultante dall'art. 625 c.p. come modificato dalla legge n. 103/2017). Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per il prosieguo del giudizio nelle forme di legge.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Consente l'applicazione della pena concordata tra le parti, ma la ratifica giudiziale non può dar luogo a una pena in contrasto con i limiti edittali previsti dalla legge per il reato contestato.
art. 625 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto e le relative pene; la modifica operata dalla legge n. 103/2017 ha aumentato la soglia minima edittale applicabile al furto aggravato, rilevante ai fini della determinazione della pena in sede di patteggiamento.
art. 624 e art. 81 cod. pen.
Art. 624 definisce il furto; art. 81 richiama la responsabilità per il reato aggravato. Le circostanze aggravanti incidono sulla determinazione della pena edittale di riferimento che il giudice deve rispettare.
legge n. 103/2017
Ha modificato l'art. 625 c.p., innalzando il minimo edittale per determinati furti aggravati. La modifica è entrata in vigore il 3/8/2017 e si applica alle condotte commesse dopo tale data; pertanto va verificata la normativa applicabile al periodo di commissione dei fatti.
Massime di principio
- La pena concordata e ratificata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deve rispettare i limiti edittali previsti per il reato: un accordo che determini una pena al di sotto del minimo previsto dalla legge è illegale e può essere annullato in sede di Cassazione.
- Dopo modifiche legislative che incidono sui minimi edittali (es. legge n. 103/2017), il giudice di merito deve verificare la normativa vigente applicabile al fatto (data di commissione) prima di omologare il patteggiamento.
- Il Procuratore Generale può promuovere ricorso per cassazione quando la pena concordata risulti illegale per difetto di rispetto della misura minima edittale.
- In caso di annullamento per illegittimità della pena concordata, la sentenza può essere cassata e gli atti trasmessi al giudice di merito per il prosieguo, con possibili conseguenze: nuova determinazione della pena, riapertura delle trattative, o prosecuzione del processo secondo le norme vigenti.
- Il calcolo delle pene (anni/mesi e importo della multa) deve essere coerente con le tariffe edittali aggiornate: errori nel punto di partenza (pena base) si riflettono sull'illegalità della pena concordata.
- È necessario controllare sempre la temporalità di applicazione della norma (data di entrata in vigore) per stabilire quale quadro edittale sia pertinente al fatto.
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