Sentenza n. 4019/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale contingibile e urgente che imponeva ai comproprietari dell’area l’esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale e delle condotte fognaria e idrica danneggiate
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l’ordinanza comunale adottata dopo lo sprofondamento della sede stradale e i successivi cedimenti, sostenendo, in sintesi, che la strada e le sottostanti fognature avessero natura pubblica e che, pertanto, gli interventi di riparazione e di riduzione in pristino dovessero essere eseguiti dal Comune. Erano inoltre impugnati, per quanto occorresse, ulteriori atti e verbali istruttori richiamati nell’ordinanza. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, poiché il Comune aveva provveduto al ripristino della sede stradale e ne aveva consentito il transito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto del ripristino della sede stradale eseguito dal Comune. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo infondati i motivi di ricorso. In particolare, ha ritenuto legittimo indirizzare in via d’urgenza l’ordine di ripristino alla proprietaria pro quota dell’area sulla quale insisteva la strada crollata, anche se il dissesto non fosse a lei imputabile, poiché il proprietario si trova in una relazione con il bene tale da consentirgli di eliminare la situazione di pericolo, salva l’eventuale rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune e al concessionario del servizio di manutenzione della rete idrica e fognaria euro 1.500,00 ciascuno, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti delle restanti parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata poiché il Comune aveva ripristinato la sede stradale e consentito nuovamente il transito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- I provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati alla messa in sicurezza o al ripristino di un’area possono essere legittimamente indirizzati al proprietario dell’area stessa, anche quando la situazione di pericolo non sia a lui imputabile, se il rapporto con il bene gli consente di eliminare tempestivamente il pericolo.
- Il proprietario destinatario di un ordine urgente di messa in sicurezza, pur non essendo necessariamente responsabile della causa del dissesto, può eventualmente rivalersi nei confronti dei soggetti terzi responsabili.
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione elimina la situazione materiale cui era riferito l’atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base dell’infondatezza delle censure dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →