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Sentenza

Sentenza n. 982/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - dei risultati di fine anno della classe II A, contenuti in apposito documento redatto in data -OMISSIS-, a firma del -OMISSIS-, affisso all'albo -OMISSIS- dell'Istituto indicato in epigrafe il -OMISSIS-, attraverso cui l'alunna -OMISSIS- è stata resa edotta di non essere stata ammessa alla classe successiva; - del verbale n. -OMISSIS- del Consiglio della Classe II A relativo allo scrutinio finale, redatto in data 9.6.2022, a firma del Segretario nonché del -OMISSIS-, conosciuto in data 7.7.2022, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunna alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate); - del giudizio di non ammissione dell'alunna alla classe successiva; - del documento di valutazione dell'alunna, a firma del -OMISSIS-, relativamente alle insufficienze riportate; - dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno -OMISSIS- 2021/2022, e del registro elettronico; - della relazione finale sull'alunna, relativa all'a.s. 2021/2022; - di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto, e per il risarcimento del danno subito dall’alunna e dal genitore per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202200835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del consiglio di classe e atti connessi di non ammissione della studentessa alla classe successiva al termine dell'anno scolastico 2021/2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la non ammissione della minore alla classe successiva, deducendo violazione della l. 241/1990, del d.lgs. 62/2017, del d.P.R. 122/2009, del d.l. 137/2008, della l. 517/1977, del regio decreto 653/1925, di ordinanze ministeriali e di atti interni dell'amministrazione scolastica, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il consiglio di classe non avrebbe considerato i risultati complessivi e il percorso scolastico dell'alunna, attribuendo inoltre in modo illegittimo il voto di 5 in scienze mediante arrotondamento per difetto; che il numero e la distanza temporale delle verifiche non avrebbero consentito il recupero delle insufficienze; che nella seconda parte del secondo quadrimestre non sarebbero state somministrate ulteriori verifiche; che il tempo dedicato allo scrutinio della posizione individuale sarebbe stato insufficiente; che il verbale non sarebbe stato validamente ratificato; e che i criteri di ammissione sarebbero stati predeterminati tardivamente. È stata proposta anche domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali. Il TAR ha inoltre rilevato la possibile sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento, non essendo stata dimostrata l'attualità dell'interesse dopo il decorso di un lungo periodo e non essendo state comunicate eventuali sopravvenienze, ma ha deciso comunque il merito in considerazione della domanda risarcitoria, sebbene genericamente formulata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato e, nella motivazione conclusiva, anche inammissibile. Ha affermato che la valutazione del consiglio di classe sulla promozione costituisce espressione di discrezionalità tecnica connessa alla professionalità docente, sindacabile solo in presenza di macroscopici vizi di eccesso di potere. Non sussiste un obbligo di ammissione alla classe successiva in presenza di carenze di apprendimento, né un diritto o un'aspettativa tutelata alla promozione; la frequenza della classe successiva deve essere utile anche all'acquisizione di nuove competenze e non soltanto al recupero delle lacune pregresse. Nel caso concreto, la documentazione evidenziava attenzione e partecipazione discontinue, numerose assenze coincidenti con verifiche, profonde lacune in sei discipline e assenza di metodo di studio. La scuola aveva attivato colloqui con la famiglia, corsi di recupero, sostegno in classe, strategie didattiche individualizzate e studio assistito. I criteri di valutazione erano stati applicati uniformemente a tutti gli alunni e risultavano sufficientemente motivati; la ricorrente non li aveva contestati tempestivamente e non aveva chiesto verifiche suppletive. Anche considerando legittimo l'arrotondamento per difetto del voto di scienze, l'alunna aveva comunque riportato sei insufficienze, mentre i criteri del consiglio prevedevano la non ammissione già in presenza di cinque. Le censure sulla formazione del verbale sono state respinte, non essendo necessaria una specifica ratifica finale oltre alle sottoscrizioni richieste. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per l'assenza di un illecito provvedimentale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto attraverso una valutazione sufficientemente motivata e fondata su criteri univoci e sulla situazione scolastica complessiva dell'alunna.

  • art. 6 d.lgs. 62/2017

    La disciplina della valutazione e dell'ammissione alla classe successiva non attribuisce allo studente un diritto automatico alla promozione in caso di carenze di apprendimento, lasciando al consiglio di classe una valutazione tecnico-discrezionale.

  • art. 2 d.P.R. 122/2009

    Le valutazioni scolastiche e la decisione di ammissione sono rimesse alla valutazione dell'organo collegiale sulla base degli apprendimenti conseguiti.

  • art. 79, comma 3, regio decreto 653/1925

    La norma è stata richiamata con riguardo alle verifiche e alla valutazione, senza che il giudice ravvisasse violazioni nella gestione delle prove.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 294/1994

    Il TAR ha ritenuto valido il verbale dello scrutinio in presenza delle sottoscrizioni del segretario, del dirigente e del coordinatore, escludendo la necessità di una distinta ratifica finale.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza dell'infondatezza delle censure di illegittimità degli atti scolastici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La decisione del consiglio di classe sull'ammissione alla classe successiva costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopici vizi di eccesso di potere, quali travisamento, illogicità manifesta o difetto istruttorio rilevante.
  • In presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, non sussiste un obbligo di ammissione alla classe successiva né un diritto dello studente alla promozione; la prosecuzione del percorso scolastico deve essere valutata anche in relazione alla possibilità di acquisire nuove competenze, non soltanto di recuperare le lacune pregresse.
  • La motivazione della non ammissione è sufficiente quando il consiglio di classe applichi criteri uniformi e predeterminati, valuti la situazione scolastica complessiva dell'alunno e dia conto delle lacune, della partecipazione, della frequenza e degli interventi di recupero attivati.
  • La mancata richiesta di verifiche suppletive e l'omessa tempestiva contestazione dei criteri di valutazione possono concorrere a escludere la fondatezza delle censure relative all'insufficiente possibilità di recuperare le carenze durante l'anno scolastico.
  • La validità del verbale del consiglio di classe non richiede una distinta ratifica finale quando risultino presenti le sottoscrizioni degli organi e dei soggetti richiesti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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