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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1419

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1419 della Commissione del 22 agosto 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di foglie di bucco ottenuto da Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’olio essenziale di foglie di bucco ottenuto da Agathosma betulina come additivo per mangimi, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è subordinata a precise condizioni d’uso, limiti quantitativi, prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, alla luce della valutazione EFSA. Sono inoltre previsti periodi transitori per l’immissione sul mercato e l’utilizzo delle scorte prodotte secondo le regole previgenti.

Autorizzazione dell’olio essenziale di foglie di bucco ottenuto da Agathosma betulina come additivo organolettico aromatizzante per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso dell’olio essenziale di foglie di bucco ottenuto da Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans come additivo per mangimi, classificato nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’autorizzazione concerne tutte le specie animali, con esclusione dei gatti per quanto indicato nell’allegato; non è consentito l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento disciplina anche le scorte già prodotte ed etichettate prima delle date transitorie e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione dell’olio essenziale di foglie di bucco come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1419 della Commissione autorizza l’olio essenziale di foglie di bucco ottenuto da Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’atto dà seguito alla procedura di rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per gli additivi già autorizzati in passato e iscritti come prodotti esistenti.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e i relativi criteri di sicurezza ed efficacia. Nel caso di specie, il richiedente ha presentato domanda di rivalutazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7. L’EFSA, nel parere del 27 gennaio 2022, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non comporta effetti negativi sulla salute degli animali, dei consumatori o sull’ambiente; ha tuttavia evidenziato che la sostanza è irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma l’allegato contiene una specifica esclusione per i gatti. Il regolamento precisa inoltre che non è autorizzato l’impiego dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio. Resta invece possibile l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua, poiché il divieto riguarda l’acqua di abbeveraggio e non tale modalità di somministrazione.

Condizioni tecniche dell’additivo

L’allegato descrive la sostanza come olio essenziale di foglie di bucco ottenuto per distillazione in corrente di vapore dalle foglie di Agathosma betulina, in forma liquida, con metileugenolo non superiore allo 0,17 %. Sono indicati i principali componenti caratterizzanti, tra cui d,l-isomentone, d-limonene, 2-idrossipiperitone (o diosfenolo), p-mentan-3-one e pulegone, nonché i riferimenti identificativi CAS, CoE e FEMA. Per il controllo analitico è previsto l’impiego della gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo la norma ISO 11024, per i marcatori fitochimici d-limonene e d,l-isomentone.

Prescrizioni di impiego, etichettatura e controlli

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È vietata la miscelazione con altri additivi contenenti metileugenolo. L’etichetta dell’additivo deve riportare un tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo al 12 % di umidità, differenziato per specie o gruppi animali; per esempio, sono previsti limiti specifici per polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini, suini, scrofe, ruminanti, cavalli, vitelli, cani, pesci e altre specie.

Se il livello d’uso indicato in etichetta per la premiscela comporta il superamento dei limiti raccomandati, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. Tali prescrizioni sono finalizzate a migliorare il controllo dell’impiego dell’additivo lungo la filiera dei mangimi.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Poiché la sostanza è stata qualificata come irritante e sensibilizzante, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre o evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Misure transitorie

Per evitare effetti immediati sulle scorte già immesse nella catena commerciale, il regolamento prevede un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 12 marzo 2023 in conformità alla normativa previgente possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la medesima possibilità è prevista per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 12 settembre 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è prorogato al 12 settembre 2024.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

La sostanza indicata nell’allegato, classificata come additivo organolettico nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, è autorizzata come additivo per mangimi per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato. La base giuridica è il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e il superamento dei requisiti di cui all’articolo 5.

Ambito materiale e limiti d’impiego

L’additivo è destinato a tutte le specie animali, ma nell’allegato è escluso l’uso per i gatti. Non è consentito l’impiego nell’acqua di abbeveraggio; è invece confermato che l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua non è precluso solo per il fatto che l’aromatizzante non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Condizioni tecniche e composizione

L’additivo è descritto come olio essenziale di foglie di bucco ottenuto dalle foglie di Agathosma betulina, in forma liquida, con metileugenolo ≤ 0,17 %. Sono indicati anche i principali componenti caratterizzanti e i riferimenti identificativi CAS, CoE e FEMA. Il metodo analitico previsto è la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) secondo la norma ISO 11024, per la determinazione di d-limonene e d,l-isomentone.

Prescrizioni di impiego ed etichettatura

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare i tenori massimi raccomandati della sostanza attiva per kg di mangime completo al 12 % di umidità, differenziati per specie o categorie animali; se il livello d’uso indicato in etichetta per la premiscela comporta il superamento di tali livelli, devono essere indicati anche gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Valutazione di sicurezza e misure di protezione

L’EFSA, nel parere del 27 gennaio 2022, ha concluso che l’additivo non ha effetti negativi su salute animale, salute del consumatore o ambiente alle condizioni proposte. Ha però rilevato che la sostanza è irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie; per questo il regolamento impone agli operatori procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e contatto cutaneo/oculare, e, ove necessario, l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Misure transitorie

Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 12 marzo 2023 secondo le norme previgenti possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 12 settembre 2023 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine transitorio è il 12 settembre 2024.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturasalute e tutela dei lavoratori

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