Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2238

Regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione del 22 agosto 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga al 30 novembre 2022 alcune misure transitorie già previste per la gestione dei certificati di ispezione nel sistema Traces, consentendo ancora per un periodo limitato l’uso del formato cartaceo e la vidimazione su carta degli estratti. Proroga inoltre la deroga specifica per l’Ucraina, che permette la compilazione e presentazione elettronica del certificato senza sigillo elettronico qualificato. La scelta è motivata dal ritardo nella registrazione delle autorità e degli organismi di controllo per l’uso del sigillo elettronico qualificato e, per l’Ucraina, dalle conseguenze eccezionali dell’invasione russa e dall’interruzione dei servizi postali.

Proroga fino al 30 novembre 2022 delle deroghe transitorie per il certificato di ispezione dei prodotti biologici importati nell’Unione, inclusi i certificati/estratti cartacei e la specifica deroga per l’Ucraina nel sistema Traces.

Ambito di applicazione

Si applica ai certificati di ispezione e agli estratti dei certificati relativi alle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2021/2306. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché le autorità di controllo e gli organismi di controllo coinvolti nel rilascio/vidimazione tramite Traces e sigillo elettronico qualificato. Include una disciplina specifica per una persona autorizzata ubicata in Ucraina presso un’autorità o organismo di controllo che non disponga del sigillo elettronico qualificato. Le modifiche si applicano dal 1o luglio 2022, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Proroga delle disposizioni transitorie sui certificati di ispezione per prodotti biologici

Il regolamento delegato (UE) 2022/2238 interviene sul regolamento delegato (UE) 2021/2306, che disciplina i controlli ufficiali sulle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinate all’importazione nell’Unione e il relativo certificato di ispezione. La finalità è evitare una discontinuità operativa nella fase di passaggio al sistema Traces con sigillo elettronico qualificato, prorogando alcune deroghe già esistenti.

Contesto e ragioni dell’intervento

La Commissione rileva che la registrazione delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché delle autorità e degli organismi di controllo, per l’uso del sigillo elettronico qualificato ha richiesto più tempo del previsto e non era stata completata entro il 30 giugno 2022. Inoltre, per l’Ucraina, l’invasione russa del 24 febbraio 2022 e l’interruzione dei servizi postali hanno creato una situazione eccezionale che rende necessario mantenere una deroga specifica per gli operatori autorizzati ubicati nel territorio ucraino.

Certificato di ispezione in formato cartaceo

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è riscritto per prevedere che, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, il certificato di ispezione possa ancora essere rilasciato in formato cartaceo, purché sia stato prima compilato nel sistema Traces e stampato. La proroga opera fino al 30 novembre 2022.

Il certificato cartaceo resta soggetto ai requisiti specifici già previsti dal regolamento delegato (UE) 2021/2306. La disposizione mantiene quindi una soluzione transitoria per i casi in cui il passaggio completo al sigillo elettronico qualificato non sia ancora stato completato.

Deroga specifica per l’Ucraina

Il nuovo testo dell’articolo 11, paragrafo 1 bis, proroga fino al 30 novembre 2022 la possibilità per una persona autorizzata ubicata in Ucraina, appartenente a un’autorità di controllo o a un organismo di controllo che non disponga di un sigillo elettronico qualificato, di elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione del sigillo nel riquadro 18.

La deroga è però limitata nel tempo e opera solo se il certificato è rilasciato prima che la partita interessata lasci l’Ucraina. La misura risponde alle difficoltà materiali e logistiche causate dal conflitto e dall’interruzione dei servizi postali.

Vidimazione e estratto del certificato di ispezione

Il regolamento proroga anche la disciplina transitoria relativa alla vidimazione. In deroga all’articolo 6, paragrafo 3, fino al 30 novembre 2022 continua ad applicarsi il regime transitorio previsto dall’articolo 11, paragrafo 2. Inoltre, in deroga all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 7, paragrafo 4, l’estratto del certificato di ispezione può essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino alla stessa data.

Si tratta di una proroga coerente con la persistenza, in questa fase, di modalità miste elettroniche e cartacee per garantire la circolazione delle partite e la continuità dei controlli.

Entrata in vigore, applicazione e effetti temporali

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è retrodatata al 1o luglio 2022, così da coprire il periodo immediatamente successivo alla scadenza delle precedenti misure transitorie fissate al 30 giugno 2022.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga del certificato di ispezione in formato cartaceo

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è modificato per consentire, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, che il certificato di ispezione possa essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. Il certificato cartaceo deve rispettare i requisiti previsti dal medesimo articolo 11.

Proroga della deroga per l’Ucraina sul sigillo elettronico

Il nuovo testo dell’articolo 11, paragrafo 1 bis, proroga fino al 30 novembre 2022 la possibilità, per una persona autorizzata ubicata in Ucraina presso un’autorità di controllo o un organismo di controllo privo di sigillo elettronico qualificato, di elaborare e presentare il certificato di ispezione in Traces in formato elettronico senza apposizione del sigillo nel riquadro 18. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita lasci l’Ucraina.

Vidimazione delle partite biologiche e continuità transitoria

L’articolo 11, paragrafo 2, è modificato per prevedere che, in deroga all’articolo 6, paragrafo 3, fino al 30 novembre 2022 si applichino ancora le regole transitorie previste per la vidimazione nel contesto del certificato di ispezione, in coerenza con l’uso del formato cartaceo durante la fase di transizione verso il sigillo elettronico qualificato.

Proroga della vidimazione su carta dell’estratto del certificato

L’articolo 11, paragrafo 5, è modificato per consentire, in deroga all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 7, paragrafo 4, che l’estratto del certificato di ispezione possa essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. L’estratto cartaceo deve soddisfare i requisiti previsti dalla disposizione.

Applicazione retroattiva e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2022, in considerazione della scadenza al 30 giugno 2022 delle precedenti misure transitorie.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicacontrolli ufficialiimportazionidigitalizzazione amministrativadiritto alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.