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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1418

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1418 della Commissione del 22 agosto 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il controllo della presenza di Trichine in relazione al sezionamento delle carcasse e a metodi di analisi alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per allineare le regole sui controlli della presenza di Trichine alle evidenze scientifiche e alla norma ISO 18743:2015. In particolare, elimina una limitazione non giustificata sul sezionamento a caldo delle carcasse di suini domestici e aggiorna diversi riferimenti tecnici e procedurali dei metodi analitici alternativi. Le modifiche incidono soprattutto sugli allegati relativi alle attrezzature, al prelievo dei campioni, alla digestione e alla gestione dei risultati positivi o incerti. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica le norme sui controlli ufficiali per la ricerca di Trichine nelle carni, aggiornando il sezionamento delle carcasse e i metodi di analisi alternativi.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali sulla presenza di Trichine nelle carni, in particolare alle carni di suini domestici e ai relativi campioni, nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. Vincola le autorità competenti e gli operatori coinvolti nel campionamento, nel sezionamento delle carcasse, nell’esecuzione delle prove di laboratorio e nella gestione dei risultati positivi o incerti. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1418: controllo della presenza di Trichine e metodi alternativi

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, che disciplina i controlli ufficiali sulla presenza di Trichine nelle carni. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di eliminare una limitazione priva di base scientifica sul sezionamento a caldo delle carcasse e di aggiornare i riferimenti tecnici alla norma ISO 18743:2015, già richiamata dal precedente regolamento di modifica (UE) 2020/1478.

Ambito e finalità della modifica

L’atto non riscrive l’intera disciplina sulle Trichine, ma modifica puntualmente le regole operative per il controllo ufficiale nelle carni, con particolare attenzione alle carni di suini domestici. Le modifiche riguardano sia il sezionamento/disosso delle carcasse in relazione alla temperatura, sia i metodi di laboratorio alternativi e i relativi allegati tecnici.

Sezionamento delle carcasse e superamento della limitazione ai prodotti specifici

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2015/1375. La nuova formulazione collega il sezionamento o il disosso, prima del raggiungimento della temperatura prevista dal regolamento (CE) n. 853/2004, al rispetto delle modalità tecniche dell’allegato III, sezione I, capitolo V, punto 4, di tale regolamento.

Secondo i considerando, viene così eliminata la precedente limitazione che consentiva il sezionamento a caldo solo per produrre prodotti specifici. La Commissione afferma che tale restrizione non aveva base scientifica e non era coerente con il regolamento (CE) n. 853/2004, che non la prevede.

Aggiornamento dei metodi di analisi alternativi e della norma tecnica di riferimento

L’articolo 1, punto 2, modifica in modo esteso l’allegato I, capitolo II, del regolamento (UE) 2015/1375. Il fulcro dell’intervento è l’allineamento dei metodi alternativi alla norma ISO 18743:2015, con sostituzione dei riferimenti obsoleti e aggiornamento delle specifiche operative.

Tra gli adeguamenti principali figurano:

  • il requisito per il termometro, con precisione di 0,5 °C tra 20 °C e 70 °C;
  • le piastre Petri o attrezzature equivalenti per il conteggio delle larve, secondo il punto 6.14 della ISO 18743:2015;
  • le caratteristiche della pepsina, sia in polvere/granulare sia liquida, con richiamo alle concentrazioni equivalenti e alla possibilità di usare altre attività purché l’attività finale nel succo di digestione sia equivalente a quella di 10 g di pepsina 1:10 000 NF;
  • la bilancia tarata con precisione di ± 0,1 g.

Prelievo dei campioni

Per le sezioni A.2, B.2, C.2 e D.2, il regolamento sostituisce la disciplina dettagliata con un rinvio diretto al punto 4.2 della norma ISO 18743:2015, inclusi gli allegati A e B per gli aspetti di dettaglio. Questo rinvio mostra la volontà di rendere omogenea la fase di campionamento tra i diversi metodi di prova contemplati dall’allegato.

Procedura di digestione, sedimentazione e lettura dei risultati

La sezione A.3 viene riscritta in modo dettagliato. La procedura di isolamento delle larve mediante sedimentazione prevede, in sintesi:

  • aggiunta di 300-400 g di ghiaccio al succo di digestione per ottenere circa 2 litri;
  • trasferimento del succo raffreddato in un imbuto di sedimentazione da 2 litri dotato di vibratore;
  • sedimentazione per 30 minuti con vibrazione intermittente, alternando un minuto di vibrazione e un minuto di pausa;
  • prelievo di 60 ml del sedimento, riposo per almeno 10 minuti e aspirazione del surnatante fino a lasciare 15 ml da esaminare;
  • esame del residuo in piastra Petri o attrezzatura equivalente con trichinoscopio o stereomicroscopio;
  • risciacquo del cilindro graduato con acqua e aggiunta del liquido di risciacquo al campione.

Il regolamento precisa che i succhi di digestione devono essere esaminati appena pronti e che l’esame non può essere rinviato al giorno successivo. Se i succhi non sono trasparenti, è prevista una procedura di chiarificazione con ulteriori passaggi di riposo, aspirazione e diluizione.

Esiti positivi o incerti e conferma analitica

La sezione A.3, punto IV, disciplina i casi di esito positivo o incerto. In tale ipotesi, da ciascun suino si preleva un ulteriore campione di 20 g, i campioni di cinque suini vengono raggruppati e analizzati come pool, e il procedimento prosegue per gruppi successivi fino a 20 gruppi di cinque suini. Se un pool risulta positivo, si procede all’analisi separata dei campioni dei singoli suini del gruppo.

I campioni contenenti parassiti devono essere conservati in alcool etilico al 70-90% per l’identificazione della specie presso il laboratorio di riferimento nazionale o dell’UE. È inoltre richiamata la procedura di decontaminazione di cui al punto 12 della ISO 18743:2015.

Adeguamenti dei metodi alternativi basati su rennilase e agglutinazione al lattice

Le sezioni B e C sono aggiornate in modo analogo per i rispettivi metodi alternativi. In particolare, per il metodo con rennilase la sezione B.3, punto III, lettera h), viene riscritta per disciplinare la fase finale di apertura del sacchetto, versamento del liquido nella piastra Petri, risciacquo e ulteriore esame. Il punto IV della sezione B.3 rinvia ai criteri della sezione A.3, punto IV, per i risultati positivi o incerti.

Per il metodo di cui alla sezione C, le lettere relative alla pepsina, alla bilancia e al termometro vengono uniformate ai parametri aggiornati; anche qui il prelievo campioni rinvia alla ISO 18743:2015 e i risultati positivi o incerti seguono la disciplina della sezione A.3, punto IV.

Metodo di agglutinazione al lattice: campioni ridotti e conferma

La sezione D è oggetto di modifiche più articolate. La parte dedicata ai materiali di prova viene allineata ai requisiti aggiornati su pepsina, bilancia e termometro. La sezione D.2 rinvia anch’essa alla ISO 18743:2015 per il prelievo dei campioni.

La sezione D.3 disciplina poi gli aggregati di campione di meno di 100 g: se necessario, fino a 15 g possono essere aggiunti a un aggregato totale di 100 g; oltre i 15 g, il campione deve essere esaminato come aggregato completo. Per aggregati fino a 50 g, i succhi di digestione e gli ingredienti possono essere ridotti a 1 litro di acqua, 8 ml di acido cloridrico e 5 g di pepsina.

Se la prova di agglutinazione al lattice è positiva o incerta, si prelevano ulteriori campioni di 20 g da ciascun suino, si raggruppano in pool di cinque e si procede all’esame. In caso di positività del pool, si eseguono analisi separate sui singoli suini del gruppo. Inoltre, almeno 20 g di muscolo devono essere inviati al laboratorio nazionale di riferimento per le analisi di conferma mediante il metodo ISO 18743:2015 o uno dei metodi equivalenti descritti nel regolamento. Anche in questo caso, i campioni con parassiti devono essere conservati in alcool etilico al 70-90% e i liquidi positivi devono essere decontaminati mediante riscaldamento ad almeno 60 °C.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Soppressione della limitazione sul sezionamento a caldo

All’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto ii), viene sostituita la disciplina sul sezionamento o disosso prima del raggiungimento della temperatura di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, rinviando alle condizioni tecniche di cui all’allegato III, sezione I, capitolo V, punto 4, dello stesso regolamento. È quindi eliminato il riferimento alla necessità che il sezionamento a caldo sia effettuato per produrre prodotti specifici.

Aggiornamento dei riferimenti tecnici alla norma ISO 18743:2015

Nell’allegato I, capitolo II, in più sezioni relative ai metodi alternativi, sono aggiornati i riferimenti tecnici ai materiali, alle apparecchiature e alle procedure di prova, sostituendo i richiami ai precedenti metodi con quelli della norma ISO 18743:2015. Ciò riguarda, tra l’altro, termometro, piastre Petri, pepsina e bilance, nonché i parametri di prelievo e di esame dei campioni.

Prelievo campioni e quantità per la digestione

Per le sezioni A.2, B.2, C.2 e D.2 dell’allegato I, il prelievo dei campioni deve avvenire secondo il punto 4.2 della norma ISO 18743:2015, con rinvio ai relativi allegati A e B per ulteriori dettagli.

Metodo di sedimentazione e gestione dei risultati positivi o incerti

La sezione A.3 è riscritta per definire in dettaglio il procedimento di isolamento delle larve mediante sedimentazione: aggiunta di ghiaccio, sedimentazione per 30 minuti con vibrazione intermittente, trasferimento del sedimento, riposo, aspirazione del surnatante e analisi del residuo in piastra Petri o strumentazione equivalente. Se il risultato è positivo o incerto, si prelevano ulteriori campioni da 20 g per animale, raggruppati in pool da cinque suini; i campioni contenenti parassiti devono essere conservati in alcool etilico al 70-90% per l’identificazione di specie presso il laboratorio di riferimento nazionale o dell’UE.

Allineamento dei metodi alternativi e dei passaggi di analisi

Le sezioni B.3, C.3 e D.3 sono aggiornate per armonizzare i passaggi finali di esame, i risultati positivi o incerti e le modalità di conferma. In particolare, per il metodo con rennilase e per il metodo di agglutinazione al lattice, i risultati positivi o incerti richiedono ulteriori campioni di 20 g, esami su pool di cinque suini e, per i casi positivi o incerti al lattice, l’invio di almeno 20 g di muscolo al laboratorio nazionale di riferimento per conferma mediante ISO 18743:2015 o metodi equivalenti.

Gestione di campioni aggregati di dimensioni inferiori e decontaminazione

Nella sezione D.3 viene chiarito che, per aggregati di meno di 100 g, è possibile aggiungere fino a 15 g al campione aggregato di 100 g; oltre tale soglia occorre esaminare l’aggregato completo. Per aggregati fino a 50 g, i succhi di digestione e gli ingredienti possono essere ridotti. I liquidi positivi devono essere decontaminati mediante riscaldamento ad almeno 60 °C dopo il prelievo dei parassiti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaresanità animalecontrolli ufficialiigiene degli alimentinorme veterinarie

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