Regolamento (UE) 2022/1428
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1428 della Commissione del 24 agosto 2022 che stabilisce metodi di campionamento e di analisi per il controllo delle sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento armonizza a livello UE le modalità di prelievo e analisi per verificare il rispetto dei limiti massimi di PFAS in determinati alimenti. Introduce definizioni tecniche, prescrizioni dettagliate sul campionamento e precauzioni anti-contaminazione, oltre a criteri di prestazione per i metodi analitici. Disciplina anche la presentazione dei risultati e il criterio di accettazione o rifiuto delle partite sulla base del tenore massimo applicabile, tenendo conto dell’incertezza di misura. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Stabilisce metodi uniformi di campionamento, preparazione dei campioni, analisi e interpretazione dei risultati per il controllo ufficiale delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni prodotti alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sui prodotti alimentari per i quali il regolamento (CE) n. 1881/2006 ha fissato tenori massimi di PFAS. Riguarda autorità competenti, laboratori e operatori coinvolti nel prelievo, trasporto, preparazione e analisi dei campioni, nonché l’interpretazione dei risultati ai fini dell’applicazione della normativa. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; per le controversie o procedure arbitrali, alcune regole di interpretazione rinviano alle norme nazionali. Sono previste specifiche modalità per partite sfuse, confezionate, pesci interi, animali terrestri e campionamento nella distribuzione al dettaglio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1428: metodi di campionamento e analisi per il controllo delle PFAS in alcuni prodotti alimentari
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 24 agosto 2022, attua l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 e risponde all’esigenza di rendere affidabili e coerenti i controlli ufficiali sui tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006. La disciplina si inserisce nel contesto del monitoraggio delle PFAS negli alimenti e richiama la raccomandazione (UE) 2022/1431 sui tenori indicativi oltre i quali gli Stati membri sono invitati a esaminare le cause della contaminazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai controlli ufficiali dei prodotti alimentari per i quali esistono tenori massimi di PFAS. Coinvolge quindi autorità competenti e laboratori incaricati del prelievo, della preparazione e dell’analisi dei campioni, nonché gli operatori la cui partita è sottoposta a controllo. Le regole coprono l’intera filiera del campionamento e dell’analisi ai fini dell’applicazione normativa, con alcune precisazioni per le controversie e le procedure arbitrali, nelle quali trovano applicazione le norme nazionali.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 contiene le definizioni operative necessarie a uniformare il controllo ufficiale. Tra le nozioni centrali vi sono la "partita" e la "sottopartita", che consentono di identificare il lotto da campionare, il "campione elementare" e il "campione globale", oltre al "campione di laboratorio" destinato all’analisi. Sono inoltre definite grandezze tecniche come precisione, riproducibilità intra-laboratorio (RSDR), limite di quantificazione (LOQ), incertezza di misura standard combinata e estesa, ed esattezza.
Campionamento: regole generali
L’allegato, parte A, detta una disciplina molto dettagliata del prelievo. Ciascuna partita o sottopartita deve essere campionata separatamente; i campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in punti diversi del lotto. Il campione globale deve raggiungere almeno 1 kg o 1 litro, salvo impossibilità pratica. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di campioni replicati, purché ricavati dal campione globale omogeneizzato e nel rispetto della normativa nazionale sui diritti degli operatori.
Precauzioni contro la contaminazione da PFAS
Poiché il regolamento mira a evitare alterazioni del contenuto di PFAS, impone misure molto stringenti durante campionamento, trasporto e preparazione. Non devono essere usati indumenti, guanti, cosmetici o prodotti simili contenenti PFAS; i materiali di contatto devono essere privi di PFAS e non devono essere impiegati PTFE/Teflon, PVDF o altri fluoropolimeri. I campioni vanno sigillati sul posto, etichettati secondo le norme nazionali e accompagnati da un verbale che indichi data, luogo e informazioni utili all’interpretazione dei risultati. Per il trasporto sono ammessi contenitori in polipropilene, polietilene o altro materiale idoneo, ma non il vetro.
Piani di campionamento per partite sfuse e confezionate
Le grandi partite possono essere suddivise in sottopartite, se fisicamente separabili. Per i prodotti commercializzati sfusi, come gli oli vegetali, si applica la tabella 1; per gli altri prodotti la tabella 2. La parte A stabilisce anche il numero minimo di campioni elementari in funzione del peso o volume del lotto: per partite inferiori a 50 kg/litri sono richiesti 3 campioni, da 50 a 500 sono 5, oltre 500 sono 10. Per le partite costituite da confezioni o unità singole, il numero di unità da prelevare varia da almeno 1 confezione fino a circa il 5 %, con un massimo di 10 unità se la partita supera 100 confezioni.
Campionamento di pesci e animali terrestri
Sono previste regole speciali per i pesci interi. Per i pesci piccoli, inferiori a 1 kg, può essere prelevato il pesce intero; per i pesci da 1 a meno di 6 kg il campione elementare è una trancia centrale; per i pesci molto grandi, di almeno 6 kg, il prelievo avviene nel muscolo dorsolaterale destro nella parte centrale. Sono ammesse soluzioni alternative se il prelievo completo causa un danno economico rilevante, purché siano rispettate quantità minime e rappresentatività. Per partite con pesci di dimensioni diverse, il campionamento deve privilegiare la categoria predominante, pari a circa l’80 % della partita, altrimenti i pesci selezionati devono rappresentare l’intero lotto. Per carni e frattaglie di suini, bovini, ovini, caprini ed equini è richiesto un campione di 1 kg; per il pollame valgono regole basate su almeno tre animali; per selvaggina da allevamento e animali terrestri selvatici il campione minimo è di 300 g.
Campionamento alternativo e vendita al dettaglio
Quando il campionamento secondo le regole ordinarie non è praticabile o comporta effetti commerciali inaccettabili, è consentito un metodo alternativo, purché rappresentativo e documentato nel verbale di campionamento. Nella fase della distribuzione al dettaglio il campionamento deve, per quanto possibile, seguire le stesse regole; in caso contrario può essere usato un metodo alternativo che garantisca comunque rappresentatività sufficiente.
Preparazione dei campioni e requisiti di laboratorio
La parte B impone che il campione di laboratorio sia rappresentativo e omogeneo senza contaminazioni secondarie. Il campione globale va triturato e mescolato in modo completo; per i prodotti diversi dal pesce deve essere omogeneizzato l’intero materiale ricevuto, mentre per i pesci si omogeneizza l’intero materiale ricevuto e se ne usa una parte rappresentativa. I laboratori devono seguire i principi del documento di orientamento del laboratorio di riferimento dell’Unione europea sui parametri analitici delle PFAS negli alimenti e nei mangimi.
Metodi analitici e criteri di prestazione
I laboratori possono scegliere qualsiasi metodo validato per la matrice interessata, purché rispetti i criteri di prestazione della tabella 5. Il metodo deve essere selettivo, avere RSDR non superiore al 20 % ed esattezza compresa tra -20 % e +20 %. Per PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS il LOQ deve essere pari o inferiore al rispettivo tenore massimo; per la somma delle PFAS considerate, il calcolo prende in conto solo le concentrazioni quantificate almeno al rispettivo LOQ. Il regolamento ammette sia metodi convalidati in prova collaborativa sia, in subordine, metodi validati internamente, purché conformi ai criteri richiesti.
Presentazione dei risultati e valutazione del rispetto dei limiti
I risultati vanno espressi come anioni, nelle stesse unità e con lo stesso numero di cifre significative dei tenori massimi del regolamento (CE) n. 1881/2006. Il risultato analitico deve essere presentato nella forma x +/- U, dove U è l’incertezza di misura estesa calcolata con fattore 2. Per i parametri di somma, compresa la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS e il PFOS totale, va stimata anche l’incertezza estesa del parametro complessivo. Una partita o sottopartita è accettata se il risultato, tenuto conto dell’incertezza, non supera il limite; è rifiutata se lo supera. Queste regole valgono per i controlli ufficiali, mentre nelle controversie o arbitrati prevalgono le norme nazionali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Definizioni tecniche
L’articolo 1 definisce nozioni essenziali per l’applicazione del regolamento, tra cui partita, sottopartita, campione elementare, campione globale, campione di laboratorio, dimensioni o peso comparabili, precisione, riproducibilità intra-laboratorio (RSDR), limite di quantificazione (LOQ), incertezza di misura standard combinata (u), incertezza di misura estesa (U) ed esattezza.
Obbligo di applicare i metodi dell’allegato
L’articolo 2 dispone che la preparazione dei campioni e le analisi per il controllo ufficiale dei tenori di PFAS negli alimenti soggetti a tenori massimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere effettuate secondo i metodi stabiliti nell’allegato.
Campionamento: regole generali e precauzioni anti-contaminazione
L’allegato, parte A, impone che ogni partita o sottopartita sia campionata separatamente e che i campioni elementari siano prelevati in punti diversi della partita, salvo deroga motivata nel verbale. Il campione globale deve essere di almeno 1 kg o 1 litro, salvo impossibilità pratica. Sono previste rigorose precauzioni per evitare contaminazioni da PFAS: divieto di indossare materiali o usare cosmetici contenenti PFAS, uso di materiali privi di PFAS per campionamento, stoccaggio e trasmissione, sigillatura ed etichettatura del campione sul luogo del prelievo e redazione di un verbale di campionamento.
Piani di campionamento per partite sfuse e confezionate
La parte A disciplina la suddivisione delle grandi partite in sottopartite, con due tabelle distinte per prodotti sfusi e non sfusi. Stabilisce inoltre il numero minimo di campioni elementari in funzione del peso o volume della partita, nonché regole specifiche per partite composte da confezioni o unità singole. Per i prodotti liquidi sfusi, il campionamento avviene previa omogeneizzazione e con tre campioni elementari.
Campionamento di pesci e animali terrestri
La parte A prevede regole speciali per i pesci interi di uguali o diverse dimensioni: per pesci piccoli si può prelevare il pesce intero; per pesci di dimensioni intermedie o grandi si preleva la parte centrale o specifiche porzioni muscolari, con casi particolari per pesci molto grandi e possibilità di ridurre il danno economico con campioni alternativi. Sono previste regole specifiche anche per carni e frattaglie di suini, bovini, ovini, caprini, equini, pollame e selvaggina, con quantità minime e numero di animali da cui prelevare il campione.
Metodi alternativi di campionamento
Quando il campionamento standard non è praticabile o comporta effetti commerciali inaccettabili, è ammesso un metodo alternativo, purché rappresentativo della partita o sottopartita e debitamente documentato nel verbale. Una previsione analoga vale per il campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio.
Preparazione del campione e requisiti per i laboratori
La parte B richiede un campione di laboratorio rappresentativo e omogeneo, ottenuto senza contaminazioni secondarie. Il campione globale deve essere triturato e mescolato in modo idoneo; per i prodotti diversi dal pesce va omogeneizzato tutto il materiale ricevuto, mentre per il pesce si omogeneizza tutto il materiale e si usa una parte rappresentativa. Ai laboratori si applicano i principi del documento di orientamento del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i parametri analitici delle PFAS negli alimenti e nei mangimi.
Prestazioni dei metodi analitici
I laboratori possono usare qualsiasi metodo validato per la rispettiva matrice, purché rispetti i criteri di prestazione della tabella 5: selettività adeguata, RSDR non superiore al 20 %, esattezza compresa tra -20 % e +20 %. Il LOQ per PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS deve essere pari o inferiore al tenore massimo della rispettiva sostanza; per la somma di queste PFAS il calcolo si basa solo sulle concentrazioni quantificate almeno al rispettivo LOQ. Sono ammessi metodi convalidati in prova collaborativa o, in mancanza, altri metodi convalidati, anche internamente, se soddisfano i criteri previsti.
Presentazione dei risultati e incertezza di misura
La parte C impone che i risultati siano espressi come anioni, nelle stesse unità e con lo stesso numero di cifre significative dei tenori massimi del regolamento (CE) n. 1881/2006. Il risultato deve essere presentato nella forma x +/- U, con U calcolata con fattore di copertura 2 (95 % circa). Per i parametri di somma, compresa la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS e il PFOS totale, deve essere stimata anche l’incertezza estesa del parametro complessivo.
Criterio di accettazione o rifiuto delle partite
Una partita o sottopartita è accettata se il risultato analitico del campione di laboratorio non supera il tenore massimo applicabile, tenendo conto dell’incertezza di misura estesa; è rifiutata se il risultato supera tale tenore, sempre considerando l’incertezza. Le regole di interpretazione si applicano ai risultati ottenuti per l’applicazione della normativa; nelle controversie o procedure arbitrali valgono invece le norme nazionali.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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