Regolamento (UE) 2022/1421
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione del 22 agosto 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell’olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a seguito di rivalutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, tre additivi aromatizzanti a base di arancio destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche precise, limiti di impiego per specie, obblighi di premiscelazione, indicazioni in etichetta e misure di protezione per gli utilizzatori. È inoltre escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio e viene previsto un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte preesistenti.
Autorizzazione di tre additivi aromatizzanti a base di arancio (olio essenziale di arancio estratto a freddo, olio essenziale di arancio distillato e oli di arancio concentrati da Citrus sinensis) per tutte le specie animali, con condizioni d’uso ed etichettatura.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai destinatari finali dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento agli additivi organolettici del gruppo funzionale "aromatizzanti" contenenti sostanze derivate da Citrus sinensis (L.) Osbeck. Le autorizzazioni riguardano l’uso nei mangimi per le specie e categorie animali elencate nell’allegato, alle condizioni di composizione, dosaggio, incorporazione in premiscela, etichettatura e protezione degli utilizzatori ivi previste. È escluso l’uso come aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio; resta invece possibile l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. Sono previste disposizioni transitorie per prodotti e premiscele già immessi sul mercato prima del 12 marzo 2023 e per mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 12 settembre 2023, con specifica distinzione per i mangimi destinati ad animali da produzione alimentare.
Autorizzazione di olio essenziale di arancio estratto a freddo, olio essenziale di arancio distillato e oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck come additivi per mangimi
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 22 agosto 2022, autorizza tre additivi a base di arancio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento avviene a seguito della rivalutazione degli additivi già esistenti nel sistema del regolamento (CE) n. 1831/2003 e si fonda sul parere EFSA del 29 settembre 2021, che ha ritenuto le sostanze sicure per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, pur evidenziando profili di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori.
Base giuridica e contesto della rivalutazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e il meccanismo di rivalutazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Gli additivi oggetto del regolamento erano già autorizzati a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente registrati come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di rivalutazione è stata presentata con la documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.
Esito della valutazione scientifica
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale di arancio estratto a freddo, l’olio essenziale di arancio distillato e gli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck non producono effetti negativi su salute animale, salute dei consumatori o ambiente. L’Autorità non ha tuttavia potuto trarre conclusioni per cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali, in quanto tali categorie non sono normalmente esposte ai sottoprodotti degli agrumi. È stato inoltre rilevato che le sostanze devono essere considerate irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie.
Oggetto dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’autorizzazione copre tre tipologie di prodotto: l’olio essenziale di arancio estratto a freddo, l’olio essenziale di arancio distillato e vari oli di arancio concentrati, ciascuno con propria identificazione, composizione chimica, metodo di analisi, specie bersaglio e livelli di impiego.
Ambito di utilizzo e specie interessate
L’allegato disciplina le specie o categorie animali destinatarie, tra cui, a seconda del prodotto: polli da ingrasso, galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova o la riproduzione, tacchini da ingrasso, suidi, suinetti, scrofe, ruminanti, cavalli, conigli, pesci, nonché, per una delle formulazioni, tutte le specie animali. Per ciascun prodotto sono indicati il tenore massimo consentito nel mangime completo con umidità al 12 % e il termine finale dell’autorizzazione, fissato al 12 settembre 2032.
Condizioni tecniche di impiego
Le sostanze devono essere incorporate nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentita la miscela con altri additivi botanici solo a condizione che la quantità di perillaldeide aggiunta al mangime resti inferiore a quella derivante dall’uso di un singolo additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata. Per una formulazione destinata a tutte le specie animali, l’allegato impone inoltre che l’etichetta dell’additivo indichi specifici tenori massimi raccomandati della sostanza attiva per categorie animali (ad esempio polli da ingrasso, suidi, vitelli, ruminanti, ovini e caprini, pesci e altri animali terrestri).
Sicurezza degli utilizzatori e misure di prevenzione
La Commissione richiede agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi derivanti da inalazione e contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso degli additivi e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale idonei, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Tali misure rispondono ai profili di pericolosità evidenziati dalla valutazione scientifica.
Etichettatura e controlli
Il regolamento prevede indicazioni specifiche per il controllo e la tracciabilità. In particolare, per il corretto impiego e per il controllo dell’esposizione, sull’etichetta degli additivi deve essere indicato un tenore raccomandato; quando questo limite è superato nella premiscela, l’etichetta deve riportare anche il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome dell’additivo e la quantità di sostanza attiva aggiunta. Il regolamento richiama inoltre metodi di analisi basati sulla gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), in base alla norma ISO 3140, per la determinazione del d-limonene quale marcatore fitochimico.
Divieto di uso nell’acqua di abbeveraggio
Il richiedente aveva chiesto l’autorizzazione anche per l’acqua di abbeveraggio, ma la Commissione chiarisce che il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Ne consegue il divieto di tale impiego, senza pregiudizio per l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Misure transitorie
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per evitare effetti immediati sulle filiere. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 12 marzo 2023, conformemente alle norme previgenti, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. Inoltre, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze dell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 12 settembre 2023 secondo le norme precedenti, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte se destinati ad animali da produzione alimentare.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il provvedimento è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
Sono autorizzate le sostanze indicate nell’allegato, classificate nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", come additivi per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato stesso (art. 1).
Esito della rivalutazione e base giuridica
Il regolamento dà attuazione alla rivalutazione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 per additivi già autorizzati dalla direttiva 70/524/CEE e iscritti nel registro come prodotti esistenti. La Commissione rileva che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
L’impiego come aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’uso di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Resta possibile l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Condizioni di sicurezza e tutela degli utilizzatori
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, gli additivi non incidono negativamente su salute animale, salute dei consumatori o ambiente, ma sono irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie. Per tale ragione devono essere adottate misure organizzative e, se necessario, dispositivi di protezione individuale per evitare rischi da inalazione e contatto cutaneo o oculare.
Obblighi di etichettatura e impiego in premiscela
Gli additivi devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso di additivi e premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per alcune formulazioni l’etichetta dell’additivo e, se del caso, della premiscela deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo al 12 % di umidità e l’identificazione del gruppo funzionale, del numero di identificazione, del nome e della quantità aggiunta della sostanza attiva quando il livello d’uso in premiscela superi il limite raccomandato.
Limiti di impiego per specie e categorie animali
L’allegato stabilisce dosi massime o livelli raccomandati differenti per specie e categorie animali, tra cui polli da ingrasso, altre specie avicole, tacchini da ingrasso, suidi, suinetti, scrofe, ruminanti, cavalli, conigli, pesci e altre specie. Per ciascun additivo sono anche indicati il fine del periodo di autorizzazione, fissato al 12 settembre 2032, e le specifiche tecniche di composizione e metodo di analisi.
Misure transitorie
Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 12 marzo 2023, conformemente alle norme previgenti, possono restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze dell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 12 settembre 2023 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte se destinati ad animali da produzione alimentare.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 3).
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