Regolamento (UE) 2022/1420
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1420 della Commissione del 22 agosto 2022 relativo all’autorizzazione dell’acido L-glutammico e del glutammato monosodico prodotti da Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a determinate condizioni, l’acido L-glutammico e il glutammato monosodico prodotti da Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 come additivi per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione copre sia la categoria degli additivi nutrizionali sia quella degli additivi organolettici, con prescrizioni specifiche su uso, etichettatura, tenori raccomandati e protezione degli utilizzatori. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA e stabilisce inoltre metodi di analisi e una durata dell’autorizzazione fino al 12 settembre 2032.
Autorizzazione dell’acido L-glutammico e del glutammato monosodico prodotti da Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento a tutte le specie animali. Riguarda sia l’uso come additivi nutrizionali nel gruppo degli aminoacidi, loro sali e analoghi, sia come additivi organolettici nel gruppo degli aromatizzanti. L’autorizzazione vale alle condizioni e con le restrizioni indicate nell’allegato; per gli aromatizzanti non è autorizzato l’uso nell’acqua di abbeveraggio, mentre per le forme autorizzate nel testo è espressamente consentita la somministrazione nell’acqua di abbeveraggio solo per le voci indicate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione dell’acido L-glutammico e del glutammato monosodico prodotti da Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681
Il regolamento dà attuazione al sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione, sulla base del parere favorevole dell’EFSA del 26 gennaio 2022 e della verifica dei metodi di analisi da parte del laboratorio di riferimento, autorizza l’impiego di due sostanze prodotte dal ceppo Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681, con condizioni specifiche per l’uso, l’etichettatura e la protezione degli utilizzatori.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si estende a due diverse qualificazioni regolatorie delle stesse sostanze: da un lato come additivi nutrizionali nel gruppo degli aminoacidi, loro sali e analoghi; dall’altro come additivi organolettici nel gruppo degli aromatizzanti. Il testo precisa che la domanda aveva riguardato anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma che, per quanto attiene alle sostanze aromatiche, il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente tale impiego; di conseguenza l’uso come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato. Resta ferma, secondo il considerando, la possibilità di impiegare l’additivo in mangimi composti somministrati nell’acqua, ove ammesso dalle regole applicabili.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama il parere dell’EFSA, secondo cui, alle condizioni d’uso proposte, l’acido L-glutammico e il glutammato monosodico prodotti dal ceppo indicato non hanno effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’EFSA ha inoltre ritenuto che le sostanze non siano irritanti per la pelle o per gli occhi né sensibilizzanti cutanee, ma presentino un rischio per inalazione. Per questo motivo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate per gli utilizzatori. L’Autorità ha inoltre riconosciuto l’efficacia delle sostanze come additivi nutrizionali e come aromatizzanti e non ha richiesto specifiche prescrizioni di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Regime autorizzatorio e condizioni per categoria
Per l’acido L-glutammico nella categoria degli additivi nutrizionali, l’allegato prevede che la sostanza possa essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio. Per il glutammato monosodico nella categoria organolettica, invece, è stabilito che l’additivo debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. In tale secondo caso l’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Prescrizioni di etichettatura e avvertenze tecniche
Per entrambe le sostanze l’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per le forme nutrizionali deve comparire un’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con acido L-glutammico o con glutammato monosodico, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Per la forma organolettica del glutammato monosodico, se il livello d’uso in etichetta comporta il superamento del tenore massimo raccomandato nel mangime completo, devono essere riportati in premiscela il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.
Tutela della salute degli utilizzatori
Il regolamento attribuisce rilievo specifico al rischio da inalazione e da contatto cutaneo. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre tali rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere eliminati o contenuti in modo sufficiente, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Metodi di analisi
L’allegato richiama metodi di identificazione basati sulle monografie del Food Chemical Codex: "L-Glutamic acid" per l’acido L-glutammico e "Monosodium L-glutamate" per il glutammato monosodico. Per la quantificazione nell’additivo e nelle premiscele sono previste tecniche di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, fluorimetrica o fotometrica. Per la quantificazione nei mangimi è richiamato il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte F.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
Per tutte le autorizzazioni concesse l’allegato stabilisce il termine finale del 12 settembre 2032. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni dell’allegato, l’acido L-glutammico e il glutammato monosodico prodotti da Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 come additivi per l’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda sia la categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", sia la categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale "aromatizzanti".
Ambito soggettivo e specie interessate
L’allegato indica che gli additivi sono destinati a tutte le specie animali. Non sono previste limitazioni per categoria animale nel testo fornito.
Condizioni d’uso e limiti di impiego
Per l’acido L-glutammico nella categoria additivi nutrizionali è indicato che l’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Per il glutammato monosodico nella categoria additivi organolettici è invece previsto che l’additivo debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per le forme organolettiche è fissato un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Prescrizioni di etichettatura
L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per l’acido L-glutammico nella categoria nutrizionale e per il glutammato monosodico nella categoria nutrizionale, deve figurare sull’etichetta un avvertimento secondo cui, in caso di supplementazione, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tener conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Per il glutammato monosodico nella categoria organolettica, l’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg, e l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta se il livello d’uso comporta il superamento di tale soglia nel mangime completo.
Tutela degli utilizzatori
Per entrambe le sostanze l’allegato richiede agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Metodi di analisi
L’allegato rinvia a metodi di identificazione fondati sulle monografie del Food Chemical Codex e a metodi di quantificazione mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, fluorimetrica o fotometrica. Per le analisi nei mangimi e nelle premiscele è richiamato anche il regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F.
Durata dell’autorizzazione
Per tutte le voci autorizzate l’allegato fissa come fine del periodo di autorizzazione il 12 settembre 2032.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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