Sentenza n. 833/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente società ad ottenere il rilascio dell'intera documentazione richiesta con istanza del 16 luglio 2025, relativa alle autorizzazioni concesse all'Azienda Trasporti Messina ad effettuare fermate lungo i Comuni della costa tirrenica della Provincia di Messina, come sopra indicati e per la condanna delle amministrazioni intimate a disporre l'ostensione integrale della documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso relativa ad autorizzazioni, nulla osta, accordi, istanze e convenzioni concernenti il prolungamento del servizio di trasporto pubblico locale e la realizzazione di fermate da parte dell'Azienda Trasporti Messina
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di trasporto)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha presentato un'istanza di accesso documentale e, in parte, di accesso civico generalizzato, chiedendo copia della documentazione relativa alle autorizzazioni e agli accordi eventualmente intercorsi tra l'Azienda Trasporti Messina, il Comune di Messina e il Comune di Spadafora per l'ingresso degli autobus ATM, il prolungamento del servizio di trasporto pubblico locale e la realizzazione di fermate. L'istanza era motivata dall'interesse della società, quale gestore di tratte di trasporto extraurbano affidate dalla Regione Siciliana, a verificare possibili interferenze con il servizio da essa svolto e a tutelare la propria posizione anche in sede giurisdizionale. Il Comune di Spadafora non ha riscontrato l'istanza, determinando la formazione del silenzio-rigetto. Il Comune ha eccepito la genericità e la finalità esplorativa della richiesta, nonché l'assenza di un interesse concreto e attuale e la necessità di tutelare eventuali segreti industriali. ATM ha dedotto il difetto di interesse e di legittimazione della ricorrente, sostenendo che il Comune di Spadafora non sarebbe stato coinvolto nel prolungamento già realizzato verso Villafranca, che non sarebbe un Comune limitrofo rispetto a Messina ai sensi della normativa regionale e che la società non avrebbe una posizione differenziata, operando in ambiti territoriali non coincidenti con Spadafora. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni in rito. Ha ritenuto che l'istanza non avesse finalità esplorativa o di controllo generalizzato, poiché individuava categorie di atti sufficientemente determinate e riferite a eventuali accordi e autorizzazioni concernenti il prolungamento del TPL. L'interesse della società è stato riconosciuto come diretto, concreto e attuale, in ragione della prospettata interferenza tra il servizio extraurbano gestito dalla ricorrente e l'eventuale estensione del servizio ATM, nonché della finalità di tutela giurisdizionale. Il Comune di Spadafora è stato correttamente individuato quale amministrazione resistente perché destinatario dell'istanza rimasta inevasa; la circostanza che il precedente prolungamento verso Villafranca non avesse riguardato Spadafora non escludeva l'interesse a verificare l'esistenza di accordi per futuri prolungamenti. Analogamente, la questione relativa alla qualificazione di Spadafora come Comune limitrofo rileverebbe nell'eventuale giudizio sulla legittimità del prolungamento, non nella fase di accesso. Nel merito, il Collegio ha accertato il diritto della società a prendere visione ed estrarre copia dei documenti detenuti dal Comune attestanti l'esistenza o l'inesistenza di accordi, autorizzazioni e atti pertinenti. Non sono state ravvisate cause di esclusione ai sensi dell'art. 24 l. 241/1990 né interessi pubblici tipizzati idonei a limitare l'accesso civico generalizzato. Il generico richiamo ai segreti industriali è stato ritenuto insufficiente, anche in considerazione della finalità difensiva dell'istanza. L'obbligo di ostensione è stato escluso soltanto per l'ipotesi in cui il Comune dichiari espressamente, assumendosi la responsabilità della dichiarazione, di non detenere i documenti richiesti. Il Comune è stato condannato a esibire la documentazione e a consentire l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. La richiesta di nomina immediata del commissario ad acta è stata respinta, salva la possibilità di riproporla nella fase di ottemperanza. Il Comune è stato condannato alle spese per 1.500 euro oltre accessori; spese compensate nei rapporti con ATM e Comune di Messina.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il giudice ha accertato il diritto della ricorrente e ordinato all'amministrazione l'esibizione dei documenti.
art. 24 l. 241/1990
Le ipotesi tassative di esclusione dell'accesso non risultano applicabili alla documentazione richiesta; il generico richiamo a segreti industriali non costituisce causa sufficiente di diniego.
artt. 5, comma 2, e 5-bis d.lgs. 33/2013
La richiesta era stata formulata anche, in parte, quale accesso civico generalizzato; il TAR non ha ravvisato interessi pubblici rilevanti o altri limiti tipizzati idonei a escluderlo.
art. 99 l.r. n. 3/2024
La disposizione regionale sul prolungamento del servizio di TPL è stata ritenuta rilevante per un eventuale giudizio sulla legittimità del prolungamento, ma non tale da impedire la presentazione di un'istanza di accesso diretta a verificare l'esistenza di accordi o atti in tal senso.
art. 49 c.p.a.
È stato applicato per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Messina.
Massime di principio
- Un'istanza di accesso non è esplorativa quando individua categorie di documenti sufficientemente determinate, ancorché il richiedente non ne conosca previamente l'esistenza, e le collega a una specifica vicenda amministrativa suscettibile di incidere sulla sua posizione giuridica.
- L'interesse all'accesso è concreto, attuale e diretto quando il richiedente dimostra una possibile interferenza tra l'attività amministrativa oggetto dei documenti e la propria sfera giuridica, anche in funzione della tutela da esercitare in un distinto giudizio di merito.
- Nel giudizio avverso il silenzio sull'istanza di accesso, la pubblica amministrazione destinataria dell'istanza è legittimata passivamente, anche se la documentazione riguarda attività o accordi ai quali partecipano altre amministrazioni e soggetti controinteressati.
- La questione concernente la legittimità sostanziale dell'attività amministrativa che il richiedente intende verificare non preclude, di per sé, l'accesso agli atti preparatori o autorizzatori relativi a tale attività; essa può essere esaminata nel successivo giudizio di legittimità.
- Il generico richiamo alla segretezza industriale non giustifica il diniego dell'accesso: l'amministrazione deve individuare concretamente gli interessi riservati e dimostrare la loro riconducibilità ai limiti normativi dell'accesso, tenendo conto anche della finalità difensiva della richiesta.
- Quando l'amministrazione dichiara espressamente e sotto la propria responsabilità di non detenere i documenti richiesti, l'ordine di ostensione non è eseguibile per mancanza dell'oggetto; in tal caso non può essere imposta la produzione di documenti inesistenti o non detenuti.
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